29.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/3


DECISIONE (UE) 2015/1293 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea, in seno agli organismi competenti del Consiglio d'Europa, una convenzione sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

(2)

La Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (la «convenzione») è stata adottata dal Consiglio d'Europa il 24 gennaio 2001 ed è entrata in vigore il 1o luglio 2003.

(3)

La Convenzione istituisce un quadro normativo quasi identico a quello della direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(4)

Il 21 dicembre 2011 la convenzione è stata firmata a nome dell'Unione (2).

(5)

La conclusione della Convenzione potrebbe contribuire ad estendere l'applicazione di disposizioni simili a quelle della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell'Unione e ad istituire un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe applicabile a tutto il continente europeo.

(6)

È opportuno approvare la Convenzione a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 12 della convenzione, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dalla convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54).

(2)  La convenzione è stata firmata sulla base della decisione 2011/853/UE del Consiglio, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 1). Tale decisione è stata successivamente sostituita dalla decisione 2014/243/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 61).

(3)  Il testo della convenzione è stato pubblicato in GU L 336 del 20.12.2011, pag. 2.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UE  (1)

Pur riconoscendo pienamente gli obbiettivi perseguiti dalla convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato, l'Unione esprime la sua preoccupazione in merito all'applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, in seguito all'adesione dell'UE sulla base della sua competenza esclusiva.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le procedure di voto in seno al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.


(1)  Da comunicarsi al segretario generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di approvazione della convenzione.