31.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/1


DECISIONE (UE) 2015/1277 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2014

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri e della Croazia, con la Colombia e il Perù, al fine di concludere un protocollo aggiuntivo dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo aggiuntivo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi positivamente il 1o aprile 2014.

(3)

È opportuno che il protocollo aggiuntivo sia firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)

È opportuno che il protocollo aggiuntivo sia applicato a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure relative alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, con riserva della conclusione del protocollo aggiuntivo.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo aggiuntivo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo aggiuntivo è applicato a titolo provvisorio a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, in attesa che siano completate le procedure relative alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA