22.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/1 |
DECISIONE (UE) 2015/1198 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2015
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice dell'accordo relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1) («accordo») riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («appendice»). |
(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. |
(3) |
Per offrire agli operatori una maggiore certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme ad opera di entrambe le parti, risulta necessario modificare l'appendice al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme d'origine nel contesto regionale paneuromediterraneo attraverso la convenzione. |
(4) |
A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo deve adottare una decisione che sostituisca l'appendice con una nuova appendice che sia allineata, ove necessario, alle disposizioni della convenzione. |
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice del suddetto accordo, relativa alla definizione nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con una nuova appendice che sia allineata, ove necessario, alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. ETGEN
(1) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
PROGETTO DI
DECISIONE N. DEL COMITATO MISTO UE-ANDORRA
del
che modifica l'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
1) |
L'articolo 11 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra («accordo») fa riferimento all'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («appendice»). |
2) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni di detta appendice. |
3) |
Per offrire agli operatori una maggiore certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme ad opera di entrambe le parti, risulta necessario modificare l'appendice al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme d'origine nel contesto regionale paneuromediterraneo attraverso la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»). |
4) |
Ai fini del buon funzionamento dell'accordo è opportuno che il comitato misto sostituisca l'intera appendice con una nuova versione che incorpori in un unico testo tutte le disposizioni di cui trattasi al fine di facilitare il compito degli utilizzatori e delle amministrazioni doganali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituita dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal …
Fatto a …, il …
Per il comitato misto
Il presidente
(1) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 16.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
ALLEGATO
Appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
INDICE
TITOLO I |
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
Articolo 2 |
Condizioni generali |
Articolo 3 |
Cumulo bilaterale dell'origine |
Articolo 4 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 5 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Unità di riferimento |
Articolo 8 |
Assortimenti |
Articolo 9 |
Elementi neutri |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 10 |
Principio di territorialità |
Articolo 11 |
Trasporto diretto |
Articolo 12 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 13 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL'ORIGINE |
Articolo 14 |
Condizioni generali |
Articolo 15 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
Articolo 16 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 17 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 18 |
Rilascio di certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
Articolo 19 |
Contabilità separata |
Articolo 20 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine |
Articolo 21 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 22 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 23 |
Presentazione della prova dell'origine |
Articolo 24 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 25 |
Documenti giustificativi |
Articolo 26 |
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |
Articolo 27 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 28 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 29 |
Cooperazione amministrativa |
Articolo 30 |
Verifica delle prove dell'origine |
Articolo 31 |
Composizione delle controversie |
Articolo 32 |
Sanzioni |
Articolo 33 |
Zone franche |
TITOLO VII |
CEUTA E MELILLA |
Articolo 34 |
Applicazione dell'appendice |
Articolo 35 |
Condizioni particolari |
TITOLO VIII |
DISPOSIZIONI FINALI |
Articolo 36 |
Modifiche dell'appendice |
Elenco degli allegati
Allegato I: |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
Allegato II: |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
Allegato III: |
Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1 |
Allegato IV: |
Testo della dichiarazione di origine |
Dichiarazioni comuni
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nell'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente appendice si intende per:
a) «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) «merci»: sia i materiali che i prodotti;
e) «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
f) «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
h) «valore dei materiali originari»: il valore di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
i) «valore aggiunto»: la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra parte con cui si applica il cumulo oppure, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
j) «capitoli» e «voci»: i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nella presente appendice «sistema armonizzato» o «SA»;
k) «classificato»: si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) «spedizione»: i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) «territori»: includono le acque territoriali;
n) «parte»: uno, alcuni o tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'Unione europea o Andorra;
o) «autorità doganali»: per l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale dei suoi Stati membri.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Condizioni generali
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo, si considerano prodotti originari di una parte:
a) |
i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4; |
b) |
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. |
Articolo 3
Cumulo bilaterale dell'origine
In deroga all'articolo 2, i materiali originari di una delle parti incorporati in un prodotto ottenuto nell'altra parte si considerano materiali originari di tale parte anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste all'articolo 6.
Articolo 4
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano «interamente ottenuti» in una parte:
a) |
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; |
b) |
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; |
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
d) |
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; |
e) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
f) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della parte esportatrice, dalle sue navi; |
g) |
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); |
h) |
gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime; |
i) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
j) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la parte abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
k) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). |
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
a) |
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o ad Andorra; |
b) |
che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di Andorra; |
c) |
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Andorra, o a una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro dell'Unione europea o ad Andorra, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Andorra e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a Stati membri dell'Unione europea o ad Andorra o a enti pubblici o a cittadini di tali parti; |
d) |
il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Andorra, e |
e) |
il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Andorra. |
Articolo 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II della presente appendice.
Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II della presente appendice, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) |
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
b) |
l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. |
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal fatto che siano o non siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) |
le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
b) |
la scomposizione e la composizione di confezioni; |
c) |
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
e) |
le operazioni di pittura e lucidatura; |
f) |
la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso; |
g) |
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; |
h) |
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
i) |
l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; |
j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
k) |
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio; |
l) |
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
m) |
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; |
n) |
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; |
o) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
p) |
il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a o); |
q) |
la macellazione di animali. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una parte su quel prodotto.
Articolo 7
Unità di riferimento
1. L'unità da prendere di riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; |
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente appendice ogni prodotto va considerato singolarmente. |
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio è preso in considerazione per la determinazione dell'origine.
Articolo 8
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 9
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è un prodotto originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) |
energia e combustibile; |
b) |
impianti e attrezzature; |
c) |
macchine e utensili; |
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto. |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 10
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in una parte, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 e dal paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, le merci originarie esportate da una parte verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:
a) |
le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
b) |
le merci reimportate non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. |
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori di una parte sui materiali esportati dalla parte e successivamente reimportati, purché:
a) |
i materiali esportati siano interamente ottenuti nella parte o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e |
b) |
alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
|
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una parte. Tuttavia, se nell'elenco dell'allegato II della presente appendice si applica, ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto finito, una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori di una parte, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II della presente appendice o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dal presente articolo, effettuate al di fuori di una parte, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Articolo 11
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo è applicabile unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni della presente appendice e che sono trasportati direttamente tra le parti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali della parte importatrice mediante presentazione di:
a) |
un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla parte esportatrice fino all'uscita dal paese di transito; o |
b) |
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
|
c) |
in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio. |
Articolo 12
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da una delle parti e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una delle parti, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:
a) |
un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; |
b) |
l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in una delle parti; |
c) |
i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e |
d) |
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 13
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una delle parti per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nelle parti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili in una delle parti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 8, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica la presente appendice.
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 14
Condizioni generali
1. I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
a) |
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III della presente appendice; |
b) |
nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV della presente appendice. |
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi della presente appendice beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 15
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Le autorità doganali della parte esportatrice rilasciano il certificato di circolazione EUR.1 su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la responsabilità dell'esportatore.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III della presente appendice. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza righe vuote. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o di Andorra se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o di Andorra e soddisfano le altre condizioni di cui alla presente appendice.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 16
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) |
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o |
b) |
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. |
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 17
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 18
Rilascio di certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di una delle parti, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di circolazione EUR.1 ai fini dell'invio di tutti i prodotti, o di una parte di essi, altrove in una delle parti. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 19
Contabilità separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «contabilità separata» («metodo»).
2. Detto metodo garantisce che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di detto metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente appendice.
Articolo 20
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21; o |
b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. |
2. Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o di Andorra e soddisfano le altre condizioni di cui alla presente appendice.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice.
4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore dattiloscrivendo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale del paese esportatore. Le dichiarazioni manoscritte sono compilate a penna e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese importatore entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 21
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore («esportatore autorizzato») che effettui frequenti spedizioni di prodotti conformemente alle disposizioni della presente appendice a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto delle altre condizioni di cui alla presente appendice.
2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Articolo 22
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 23
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
Articolo 24
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni di cui alla presente appendice, laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 25
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una delle parti e soddisfano le altre condizioni della presente appendice possono consistere, tra l'altro, in:
a) |
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
b) |
documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una delle parti interessate, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale; |
c) |
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in una delle parti interessate, rilasciati o compilati in una delle parti interessate, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale; |
d) |
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una delle parti interessate in conformità della presente appendice; |
e) |
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della parte interessata in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di tale articolo. |
Articolo 26
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della parte importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine a esse presentati.
Articolo 27
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 28
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 24, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 24, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Detti importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore nella moneta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione il comitato misto tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 29
Cooperazione amministrativa
1. Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente appendice, le parti si prestano, mediante le amministrazioni doganali competenti, reciproca assistenza nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 30
Controllo della prova dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione di origine, o una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano le altre condizioni di cui alla presente appendice.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
Articolo 31
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che le autorità doganali che richiedono il controllo e quelle incaricate di effettuarlo non siano in grado di dirimere sono sottoposte al comitato misto. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30, inerenti all'interpretazione della presente appendice sono sottoposte al comitato misto.
La composizionedelle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 32
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.
Articolo 33
Zone franche
1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora prodotti originari di una delle parti siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente appendice.
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 34
Applicazione dell'appendice
1. L'espressione «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di Andorra importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee. Andorra riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente appendice si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.
Articolo 35
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 11, si considerano:
1) |
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
|
2) |
prodotti originari di Andorra:
|
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Andorra» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione del carattere originario è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente appendice a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Modifiche dell'appendice
Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni della presente appendice.
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 della presente appendice.
Nota 2:
2.1. |
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo e, di conseguenza, la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. |
2.4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. |
Nota 3:
3.1. |
Le disposizioni dell'articolo 5 della presente appendice relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una delle parti. |
3.2. |
La regola che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. |
3.4. |
Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti tali materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. |
3.5. |
Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare tale regola. |
Esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 19.04, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.
3.6. |
Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti |
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capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||
capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||
ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
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||||||
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
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capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione in cui:
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capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 8 |
Frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
||||||
ex ex 0910 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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||||||
capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||
ex ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
|
||||||
capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
|
||||||
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (per esempio balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
||||||
|
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|||||||
capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
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||||||
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
||||||
1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |
|
|
||||||
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
|
|||||||
|
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
|
|||||||
1502 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
|
|
||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
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|
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
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||||||
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
|
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|
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro fazioni: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
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capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex ex 1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione:
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capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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Fabbricazione:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |
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Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2004 ed ex ex 2005 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex ex 2008 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Fabbricazione:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare la farina di senapa o la senapa preparata |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione:
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: |
Fabbricazione:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione:
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
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2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione:
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2301 |
Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 sono originari |
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ex ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 sono originari |
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ALLEGATO III
FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. |
Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici. |
2. |
Le autorità competenti delle parti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo. |
NOTE
1. |
Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. |
2. |
Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. |
3. |
Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione. |
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA |
che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato |
PRECISA |
le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare tali condizioni: … … … … |
PRESENTA |
i seguenti documenti giustificativi (1): … … … … |
SI IMPEGNA |
a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; |
CHIEDE |
il rilascio del certificato allegato per queste merci. |
Fatto a …,
il …
…
(Firma)
(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tal quali.
ALLEGATO IV
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versione catalana
L'exportador dels productes determinats en el present document (Autorització duanera no … (1) declara que, llevat que s'indiqui el contrari, aquests productes tenen l'origen preferencial … (2)
… (3)
(Luogo e data)
… (4)
(Firma dell'esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l'esportatore non sia tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. |
Andorra accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. |
2. |
L'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1. |
DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE CONTENUTE NELL'APPENDICE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
1. |
Le parti convengono di rivedere le regole di origine contenute nell'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una delle parti. Nel corso di tali discussioni, le parti prendono in considerazione lo sviluppo delle tecnologie e dei processi di produzione, le fluttuazioni dei prezzi e tutti gli altri fattori che possono giustificare la modifica delle regole. |
2. |
L'allegato II dell'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa sarà aggiornato conformemente alle modifiche periodiche del sistema armonizzato. |