28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 397/2


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 26 ottobre 2015

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(2015/C 397/03)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1) (in appresso lo «statuto»),

visti gli articoli 10 e 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme riguardanti gli assistenti accreditati locali durante la settima legislatura, è opportuno apportare una serie di modifiche alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) («le misure di attuazione»). L'obiettivo principale di tali modifiche è chiarire alcune norme, ovviare alle carenze emerse durante l'applicazione delle misure di attuazione e migliorare la gestione.

(2)

Il rimborso delle spese di assistenza parlamentare dovrebbe limitarsi alle spese sostenute nell'arco dei 30 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di rimborso al servizio competente del Parlamento. Ciò consentirà di respingere le domande che siano state presentate troppo tardi per permettere di controllare che i servizi dichiarati siano stati effettivamente prestati e che sia stata soddisfatta la normativa nazionale in materia di sicurezza sociale e diritto del lavoro.

(3)

L'importo massimo rimborsabile per quanto riguarda l'assistenza parlamentare è rimasto immutato dal 2011, nonostante gli incrementi delle prerogative del Parlamento. Tale importo dovrebbe quindi essere aumentato di 1 500 EUR a 22 879 EUR al mese. La risoluzione del Parlamento del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2016 ha predisposto gli stanziamenti necessari per tale aumento.

(4)

Il principio di trasparenza sancito all'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la sua importanza sono stati evidenziati tra l'altro dal Mediatore europeo in una lettera del 30 settembre 2002 al presidente della Commissione. Alla luce di detto principio, è opportuno pubblicare, per l'intera durata dei loro contratti, i dettagli completi relativi ai nominativi dei tirocinanti nonché i nominativi e le ragioni sociali dei prestatori di servizi e dei terzi erogatori per quanto riguarda il tipo di spese di assistenza parlamentare rimborsate.

(5)

Nella risoluzione del 29 aprile 2015 sopra citata, il Parlamento ha chiesto che si consegua un migliore equilibrio tra assistenti parlamentari accreditati e assistenti locali. A tal fine, il 25 % dell'indennità di assistenza parlamentare dovrebbe essere riservato alla retribuzione degli assistenti parlamentari accreditati e le spese per quanto riguarda gli assistenti locali, i prestatori di servizi e i terzi erogatori dovrebbero di conseguenza essere limitate ad un massimo del 75 % dell'indennità.

(6)

Le retribuzioni e gli onorari degli assistenti locali dovrebbero essere soggetti a massimali, in linea con i principi contenuti nelle raccomandazioni formulate dal gruppo temporaneo di valutazione sull'attuazione dello statuto dei deputati e dello statuto degli assistenti e con l'esperienza in materia di applicazione di tali raccomandazioni dal 2012, allo scopo di limitare il rischio di retribuzioni eccessivamente divergenti dalla retribuzione media negli Stati membri, sproporzionate alle mansioni esercitate. I massimali retributivi dovrebbero essere stabiliti per ogni Stato membro in riferimento alla retribuzione annuale media lorda registrata da Eurostat per lo Stato membro interessato, moltiplicata per tre. I massimali così calcolati dovrebbero comunque non essere inferiori alla retribuzione di base di un assistente parlamentare accreditato di grado 6 e non superiore a quella di un assistente parlamentare accreditato di grado 19. L'ufficio di presidenza dovrebbe avere la facoltà di adeguare i massimali di riferimento che è opportuno pubblicare sul sito internet del Parlamento.

(7)

Le retribuzione dei terzi erogatori dovrebbe essere disciplinata stabilendola a un livello non superiore al 10 % degli importi che essi sono tenuti ad erogare, fatto salvo un massimale globale pari al 4 % dell'indennità per spese di assistenza parlamentare.

(8)

Alla luce dell'esperienza acquisita, occorre specificare la natura e il contenuto dei documenti da fornire all'atto della domanda di rimborso del costo dei contratti di lavoro degli assistenti locali. In particolare, il servizio competente del Parlamento dovrebbe ottenere una descrizione dettagliata delle mansioni, dettagli relativi al luogo di esecuzione del contratto, una copia certificata conforme di un documento di identità, prova del luogo di residenza, prova delle qualifiche e dell'esperienza professionale nonché una dichiarazione dalla quale risulti che non esiste conflitto di interessi.

(9)

All'atto di ogni liquidazione annuale dei conti relativi alle spese per gli assistenti locali contemplate da un contratto di lavoro, i terzi erogatori dovrebbero essere tenuti a fornire documenti quali la prova dell'affiliazione ad un regime di sicurezza sociale o della copertura assicurativa contro gli infortuni. In effetti, i deputati fanno capo in generale alle autorità nazionali per il rilascio di tali documenti e dette autorità spesso non riescono a rilasciarli entro le scadenze attualmente applicabili.

(10)

Alla luce dell'esperienza acquisita, occorre chiarire taluni requisiti applicabili agli assistenti locali previsti dal contratto di lavoro, in particolare quelli relativi alla distanza tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro, l'esercizio di attività esterne e la candidatura alle elezioni.

(11)

Per il rimborso di servizi di costo superiore a 500 EUR, occorrerebbe stabilire una procedura specifica basata sui principi applicabili agli appalti pubblici di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). In tali casi, le domande di rimborso dovrebbero essere presentate unitamente ad un preventivo e ad una bozza di contratto che definiscano chiaramente la natura dei servizi da prestare. Inoltre, in caso di servizi di costo superiore a 60 000 EUR, occorre dimostrare che è stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa su almeno tre offerte.

(12)

Occorre modificare le disposizioni in materia di conflitto di interessi, al fine di chiarire il divieto sul finanziamento di attività politiche o spese personali.

(13)

Inoltre, è opportuno introdurre alcune modifiche all'articolo 46 delle misure di attuazione relativo alla cessazione del diritto all'indennità transitoria per i deputati che assumono un mandato in un altro parlamento o esercitano una carica pubblica, considerate l'esperienza acquisita al termine della settima legislatura e la necessità che le misure di attuazione riflettano appieno gli obiettivi e il contesto delle disposizioni applicabili dello statuto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e gli articoli 11 e 13, tenuto conto del principio del divieto di cumulo dei pagamenti a titolo di fondi pubblici; di conseguenza, gli importi ricevuti da un deputato per l'esercizio di un mandato in un altro parlamento o per una carica pubblica, ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, sono detratti dall'indennità transitoria del Parlamento europeo come attualmente previsto dall'articolo 11 dello statuto in caso di retribuzioni parallele. Questo nuovo regime dovrebbe applicarsi dall'inizio dell'attuale legislatura, al fine di consentirne una applicazione coerente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente:

1)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le spese sono rimborsabili per la durata del mandato del deputato. Possono essere rimborsate solo le spese sostenute al massimo trenta giorni prima della presentazione, ai sensi del presente capitolo, della domanda di rimborso.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'importo massimo mensile delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 22 879 EUR a decorrere dal 1o gennaio 2016.»;

2)

l'articolo 34 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Più deputati possono, con convenzione scritta, raggrupparsi allo scopo di assumere o impiegare congiuntamente i servizi di uno stesso assistente o di più assistenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, i deputati interessati designano tra di loro uno o più deputati abilitati a firmare il contratto o a presentare una domanda di lavoro per conto del raggruppamento.

I deputati trasmettono al servizio competente una dichiarazione scritta che fissa la ripartizione delle rispettive quote da detrarre dall'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I deputati possono ricorrere a persone fisiche o giuridiche che prestano servizi al fine di fruire di servizi occasionali e ben individuati connessi direttamente all'esercizio del loro mandato parlamentare, alle condizioni previste nel presente capitolo.»;

c)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   L'ufficio di presidenza stabilisce un elenco delle spese che possono essere rimborsate nel quadro dell'assistenza parlamentare.

8.   I nominativi degli assistenti e dei tirocinanti nonché i nominativi o la ragione sociale dei prestatori di servizi e dei terzi erogatori sono pubblicati, per la durata del loro contratto, sul sito internet del Parlamento europeo unitamente al nome del deputato o dei deputati cui prestano assistenza.

Detti assistenti, tirocinanti, prestatori di servizi e terzi erogatori possono, per motivi di tutela della propria sicurezza debitamente giustificati, chiedere per iscritto che il loro nominativo o la loro ragione sociale non siano pubblicati nel sito internet del Parlamento europeo. Il Segretario generale decide se accogliere tale richiesta.»;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«9.   Il numero di contratti in vigore tra un deputato e gli assistenti accreditati in qualsivoglia momento non può essere superiore a tre, a prescindere dalla durata del lavoro prestato nel quadro di tali contratti. Tale numero può essere portato a quattro su deroga espressa del presidente del Parlamento e previa verifica da parte del servizio competente che il deputato disponga di spazi d'ufficio sufficienti in conformità delle norme di utilizzazione degli edifici del Parlamento, tenuto conto anche del numero degli eventuali tirocinanti presenti.

10.   Almeno il 25 % dell'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, è riservato al pagamento delle spese derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Pertanto, tutti i costi a titolo di spese di assistenza parlamentare diversi da quelli derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea non possono superare globalmente il 75 % dell'importo previsto dall'articolo 33, paragrafo 4.

Inoltre, l'importo massimo del rimborso in relazione alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 non può superare il 25 % dell'importo previsto dall'articolo 33, paragrafo 4.

Tali limiti sono calcolati su base cumulativa, per esercizio finanziario, dei diritti mensili previsti all'articolo 33, paragrafo 4, aumentati dell'eventuale riporto all'esercizio finanziario successivo a titolo dell'articolo 33, paragrafo 6, su base pro rata.

11.   Il Parlamento rimborsa le spese degli assistenti locali per la retribuzione lorda o gli onorari al netto d'IVA fino a concorrenza di massimali mensili che sono stabiliti dall'ufficio di presidenza in conformità con il paragrafo 12. I massimali possono essere adattati annualmente dall'ufficio di presidenza. I massimali applicabili sono pubblicati sul sito internet del Parlamento.

12.   I massimali corrispondono a tre volte l'importo di riferimento. Per importo di riferimento si intende il dodicesimo dell'importo pubblicato da Eurostat come costitutivo della retribuzione annuale media lorda di chi lavora a tempo pieno nello Stato membro di elezione del deputato.

Tuttavia, i massimali calcolati in questo modo non possono essere inferiori alla retribuzione di base di un assistente parlamentare accreditato di grado 6 o superiori a quello di un assistente parlamentare accreditato di grado 19.

Eventuali gratifiche sono rimborsate solo a concorrenza dei massimali soprammenzionati calcolati su base annuale.

I massimali sono ridotti pro rata qualora l'assistente locale lavori a tempo parziale o l'assistente locale non lavori un mese intero.»;

3)

l'articolo 35, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Il deputato stipula un contratto individuale con un terzo erogatore di sua scelta che soddisfi il requisito di cui al paragrafo 2.

Le spese occasionate dal ricorso ai servizi di un terzo erogatore in conformità del paragrafo 1 sono coperte dall'importo previsto all'articolo 33, paragrafo 4, e non sono soggette al limite di cui all'articolo 34, paragrafo 10 per quanto riguarda i servizi.

Gli onorari dei terzi erogatori, al netto d'IVA, non possono superare il 10 % dei costi di retribuzione, degli onorari e delle indennità degli assistenti locali, dei prestatori di servizi e dei tirocinanti, il cui pagamento è di loro competenza, né il 4 % dell'importo previsto dall'articolo 33, paragrafo 4.

I massimali degli onorari dei terzi erogatori sono rivisti su base cumulativa per anno civile in proporzione alla durata del loro contratto.»;

4)

l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Documenti da presentare nell'ambito del contratto di lavoro

La domanda di rimborso delle spese per un contratto di lavoro deve contenere:

a)

l'originale del contratto di lavoro che il deputato ha stipulato con il suo assistente locale;

b)

una descrizione dettagliata delle mansioni nonché l'indirizzo preciso di esecuzione del lavoro;

c)

una scheda dettagliata contenente i dettagli relativi alla retribuzione, ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e alle altre prevedibili spese da pagare o rimborsare nel corso dell'anno civile e al termine del contratto, che tenga altresì conto delle disposizioni di legge nazionali, comprese quelle che disciplinano il salario minimo, e degli obblighi contrattuali, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione;

d)

una copia certificata conforme di un documento di identità valido dell'assistente locale;

e)

prova del luogo di residenza abituale dell'assistente locale;

f)

prova delle qualifiche e dell'esperienza professionale dell'assistente locale; nonché

g)

una dichiarazione, debitamente controfirmata dal deputato, dalla quale risulti che, per la durata del suo contratto, l'assistente locale rinuncia a qualsiasi impegno, anche se svolto a titolo gratuito, connesso in modo diretto o indiretto con un'organizzazione che persegua obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare, qualora tali attività interferiscano con l'esercizio delle sue funzioni di assistente o diano origine a un conflitto di interessi.»;

5)

l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Regolarizzazione contabile

1.   Per ognuno degli assistenti locali impiegati, il terzo erogatore trasmette al servizio competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario del Parlamento in questione, le dichiarazioni relative alle spese sostenute a titolo di retribuzione, alle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché a ogni altra spesa rimborsabile, in particolare ai fini della regolarizzazione degli acconti versati. Egli fornisce inoltre la prova che gli assistenti locali in questione sono affiliati ad un regime di sicurezza sociale, che indichi che il deputato quale datore di lavoro, e una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, qualora la normativa nazionale applicabile richieda tale copertura. Egli certifica inoltre che sono stati onorati tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale applicabile.

In caso di cessazione del contratto tra il terzo erogatore e il deputato e al termine del mandato del deputato, tali obblighi sono onorati al più tardi entro tre mesi.

Le dichiarazioni di cui al primo comma sono stabilite conformemente alle specificazioni definite dal Parlamento.

2.   Verificate le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il servizio competente trasmette al terzo erogatore una comunicazione, con copia al deputato, che constata la regolarità o l'irregolarità dei pagamenti effettuati e precisa, se del caso, i documenti mancanti da fornire.

Qualora tale comunicazione constati l'irregolarità dei pagamenti, i documenti necessari per la loro regolarizzazione sono presentati al servizio competente entro un mese dalla data della comunicazione. In caso contrario, il Parlamento applica gli articoli 67 e 68.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Obblighi nell'ambito del contratto di lavoro

1.   Per il periodo stabilito dalla legislazione nazionale applicabile e per almeno un anno dalla fine della legislatura in questione, il terzo erogatore conserva un fascicolo dei bollettini di stipendio con un riepilogo delle somme versate a titolo di retribuzione, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Se il contratto con il terzo erogatore cessa prima della fine del mandato del deputato, una copia certificata conforme del fascicolo dei bollettini di stipendio è trasmessa senza indugio al nuovo terzo erogatore scelto dal deputato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3.

2.   Gli assistenti si astengono da ogni comportamento in conflitto con gli interessi del deputato che assistono e del Parlamento. Essi informano senza indugio il deputato dell'intenzione di esercitare un'attività esterna, remunerata o meno, o di presentarsi come candidati alle elezioni.

Gli assistenti sono tenuti a risiedere ad una distanza dal luogo di lavoro che sia compatibile con l'idoneo esercizio delle loro mansioni.

3.   Il deputato informa immediatamente il servizio competente in merito a ogni modifica intervenuta nelle sue relazioni di lavoro che incida sulle spese di assistenza parlamentare nonché dell'intenzione dei suoi assistenti di esercitare attività esterne o di presentarsi come candidati alle elezioni. Il deputato deve garantire che le attività esterne e le candidature alle elezioni non interferiscono con l'esercizio delle funzioni degli assistenti o siano contrari agli interessi finanziari dell'Unione. Il servizio competente può chiedere prova delle disposizioni assunte a tal fine con gli assistenti interessati.

4.   Gli assistenti locali che intendano candidarsi devono conformarsi alla legislazione nazionale in materia di campagne elettorali. Almeno per la durata della campagna ufficiale, gli assistenti devono essere in congedo annuale o in congedo non retribuito. Qualora vengano eletti, il rimborso delle loro spese cessa, a meno che forniscano prova che il loro mandato è compatibile con l'esercizio delle loro funzioni di assistenti parlamentari.

5.   Il contratto stipulato tra il deputato e l'assistente deve indicare gli elementi prescritti ai paragrafi 2 e 4.»;

7)

l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Documenti da presentare nell'ambito del contratto di prestazione di servizi

1.   Ad eccezione dei servizi occasionali di costo non superiore a 500 EUR, IVA compresa, la domanda di rimborso deve essere presentata prima della conclusione di un contratto di prestazione di servizi e deve contenere:

a)

il preventivo e la bozza di contratto che il deputato intende stipulare con un prestatore di servizi e che definisce chiaramente la natura dei servizi da prestare;

b)

in caso di servizi di costo superiore a 60 000 EUR, IVA inclusa, la giustificazione dell'offerta prescelta che deve essere quella economicamente più vantaggiosa su almeno tre offerte di prestatori completamente indipendenti, tenuto conto, oltre al prezzo, della qualità dell'offerta e degli aspetti sociali; tale soglia si applica su base cumulativa in caso di contratti successivi per prestazioni analoghe ad opera dello stesso prestatore;

c)

qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, copia della loro iscrizione al registro di commercio o documento equivalente, unitamente allo statuto societario o, in caso di prestatori di servizi che siano persone fisiche, i documenti di cui all'articolo 38, lettere da d a f) e, salvo in caso di contratti occasionali, lettera g);

d)

qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi la quale ribadisca che nessuna delle persone interessate nella prestazione dei servizi è un assistente ai sensi dell'articolo 34 o rientra in una delle categorie di cui all'articolo 43, lettera d).

2.   Le prestazioni di servizi sono rimborsate su presentazione da parte del deputato al servizio competente di una fattura o parcella dettagliata relativa alla prestazione effettivamente realizzata, nonché della copia del contratto stipulato con il prestatore di servizi. La fattura o la parcella sono accompagnate dalla conferma da parte del deputato che il servizio è stato effettivamente prestato. Su richiesta del servizio competente, il deputato presenta altresì i principali documenti giustificativi.

Quando le prestazioni sono esenti parzialmente o totalmente da IVA, il servizio competente può chiedere al terzo erogatore di confermare la base giuridica di tale esenzione.»;

8)

l'articolo 43 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

finanziare contratti stipulati con un'organizzazione che persegua obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare;»

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

finanziare contratti che prevedano il lavoro o il ricorso a servizi del coniuge del deputato o del suo partner o dei suoi genitori, figli, fratelli o sorelle o che, in generale, siano causa a di conflitti di interessi quali definiti all'articolo 62, paragrafo 1 bis.»;

9)

l'articolo 46 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'ex deputato ha diritto all'indennità transitoria. Qualora il deputato assuma un mandato in un altro parlamento o eserciti una carica pubblica, la retribuzione cui ha diritto è detratta dall'indennità transitoria.

2.   L'articolo 2, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis all'indennità transitoria.

3.   Ai fini del presente articolo, per “altro parlamento” si intende ogni parlamento con competenze legislative costituito in uno Stato membro.»;

b)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

4.   «Ai fini del presente articolo, per “carica pubblica” si intende:»;

c)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un alto funzionario titolare dell'autorità pubblica, o un funzionario o membro di un'istituzione dell'Unione.»;

10)

all'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per poter beneficiare dell'indennità transitoria, l'ex deputato ne fa richiesta al Segretario generale entro i tre mesi successivi al termine del suo mandato, allegando una dichiarazione scritta dalla quale risulti che non esercita funzioni di cui all'articolo 46.»;

11)

all'articolo 61, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L'applicazione delle presenti misure di attuazione e ogni domanda di pagamento inoltrata in virtù delle presenti misure di attuazione devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)."

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;"

12)

all'articolo 62 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Quando prendono parte all'esecuzione del bilancio i deputati non intraprendono alcuna azione che possa originare un conflitto tra i propri interessi e gli interessi finanziari dell'Unione.

Esiste conflitto di interessi quando l'operato del deputato è influenzato da questioni legate alla famiglia, alla vita affettiva, agli interessi economici o ad ogni altro interesse in comune con il beneficiario.»;

13)

l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Articolo 78

Regime transitorio applicabile ai contratti degli assistenti locali e dei terzi erogatori

1.   Le disposizioni degli articoli 34 e 35, modificate dalla decisione dell'ufficio di presidenza del 26 ottobre 2015, riguardanti il numero di assistenti e la retribuzione degli assistenti e dei terzi erogatori non incidono sui contratti ancora validi, purché le domande di rimborso delle spese da essi derivanti siano state presentate al servizio competente prima del 27 ottobre 2015.

2.   I contratti di cui al paragrafo 1 possono essere rinnovati o modificati solo in conformità delle disposizioni del titolo I, capitolo 5.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 9 e 10, che si applicano dal 1o luglio 2014.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).