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27.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2015
che riconosce il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut in conformità all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
(2015/C 355/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni in base alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata da comunità Inuit o da altre comunità indigene e i prodotti derivati dalla foca ottenuti da attività di gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(2) |
L’immissione sul mercato di detti prodotti deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 737/2010 sono state soddisfatte. |
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(3) |
Il 30 luglio 2015 la Commissione ha adottato una decisione (3) che riconosce il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut in conformità all’articolo 6 del regolamento (UE) 737/2010. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce le condizioni in base alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata da comunità Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2015/1775 ha abrogato il regolamento (UE) n. 737/2010 con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850. |
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(6) |
Il 12 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto la domanda, datata 9 ottobre e corredata di prove documentali, con cui il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut chiedeva di essere nuovamente autorizzato in qualità di organismo riconosciuto alla luce delle modifiche apportate all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009. |
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(7) |
La Commissione, previa valutazione delle prove documentali presentate al fine di accertare la conformità a quanto prescritto in materia di organismi riconosciuti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 alla luce delle modifiche dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, ha appurato che il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850. |
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(8) |
È pertanto opportuno rilasciare al ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut il riconoscimento richiesto, |
DECIDE:
Articolo 1
Il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut è riconosciuto in conformità all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
Articolo 2
Il direttore generale della direzione generale dell’Ambiente è incaricato di garantire che il richiedente sia informato della presente decisione e che il contenuto della stessa sia pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1).
(3) http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/c_2015_5253_en.pdf
(4) Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36).