2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2015

che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2015/C 324/10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

(3)

In conformità dell’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta ad adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l’identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

(4)

A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

(5)

L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve basarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(6)

A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.

(7)

Il concetto di responsabilità dello Stato di bandiera e di responsabilità dello Stato costiero si è andato progressivamente consolidando nel diritto internazionale della pesca ed è oggi considerato un obbligo di debita diligenza, in virtù del quale gli Stati sono tenuti a prodigare il massimo impegno e a fare tutto il possibile per prevenire la pesca INN, in particolare adottando provvedimenti amministrativi e misure di contrasto in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera, i loro cittadini o i pescherecci operanti nelle acque nazionali, non esercitino attività in violazione delle vigenti misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine e, in caso di infrazione, cooperando con altri Stati per indagare e, se necessario, imporre sanzioni sufficientemente dissuasive e tali da privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

(8)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo ed osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati.

(9)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALL’ENTITÀ DI PESCA DI TAIWAN

(10)

La notifica dell’entità di pesca di Taiwan (2) (in appresso «Taiwan») come Stato di bandiera (3) a norma dell’articolo 20 del regolamento INN è stata accettata dalla Commissione a decorrere dal 28 gennaio 2010.

(11)

Dal 20 al 24 febbraio 2012 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione di valutazione a Taiwan nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, procedendo poi alla stesura di un rapporto sui controlli in loco.

(12)

Scopo della visita era verificare le informazioni concernenti le disposizioni di Taiwan in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai suoi pescherecci, le misure adottate da Taiwan per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e assolvere le proprie funzioni per l’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(13)

Taiwan ha trasmesso complementi di informazione l’8 marzo 2012 e presentato osservazioni sulla relazione il 19 marzo 2012.

(14)

Il 2 luglio 2012 Taiwan ha presentato ulteriori informazioni (statistiche sulle importazioni/esportazioni di prodotti della pesca verso/da Taiwan, disaggregate per prodotti della pesca e paese d’origine/paese di destinazione, per il periodo dal 2010 al primo trimestre del 2012).

(15)

Dal 17 al 19 luglio 2012 la Commissione ha effettuato una seconda missione a Taiwan per verificare le azioni intraprese a seguito della prima missione.

(16)

Il 14 dicembre 2012 si è svolta una riunione tecnica tra Taiwan e la Commissione, nel corso della quale è stata presentata la bozza preliminare di un «piano d’azione nazionale di Taiwan per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN» (piano d’azione nazionale contro la pesca INN).

(17)

A seguito di tale riunione, il 21 dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso una rassegna elaborata e dettagliata delle norme dell’Unione in materia di controllo, tracciabilità, strategie di gestione della pesca e politiche attuate dall’Unione in materia di pesca INN.

(18)

Taiwan ha presentato un progetto di piano d’azione nazionale contro la pesca INN il 27 febbraio 2013.

(19)

La versione definitiva del piano d’azione e una copia del piano di lavoro di Taiwan per la lotta alla pesca INN nell’ambito della pertinente cooperazione tra Taiwan e l’UE sono state trasmesse il 29 marzo 2013.

(20)

Il 27 febbraio 2014 è stata organizzata una riunione tecnica tra Taiwan e la Commissione per verificare i provvedimenti adottati da Taiwan; le conclusioni della riunione sono state comunicate a Taiwan il 12 marzo 2014.

(21)

Il 20 agosto 2014 la Commissione ha trasmesso una rassegna esaustiva dei propri commenti e osservazioni sulle azioni che Taiwan ha attuato o previsto di attuare nell’ambito del piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(22)

Il 23 ottobre 2014 Taiwan ha presentato una versione aggiornata della relazione sui progressi realizzati nella cooperazione in materia di lotta contro le attività di pesca INN (Progress on Cooperation of Combating IUU Fisheries Activities).

(23)

Il 24 ottobre 2014 è stata organizzata una videoconferenza tra Taiwan e la Commissione per verificare le misure adottate da Taiwan; la Commissione ha trasmesso a Taiwan le proprie conclusioni il 31 ottobre 2014.

(24)

Il 28 ottobre 2014 Taiwan ha presentato il piano d’azione nazionale per la gestione della capacità di pesca.

(25)

Il 17 dicembre 2014 Taiwan ha presentato un prospetto circostanziato dei dati da includere nel giornale di bordo elettronico e gli elementi essenziali del regime applicabile in materia di dichiarazioni di sbarco.

(26)

Il 18 dicembre 2014 è stata organizzata una videoconferenza tra Taiwan e la Commissione per verificare le azioni intraprese da Taiwan.

(27)

Il 19 gennaio 2015 la Commissione ha trasmesso alcuni esempi dei programmi di ispezione unionali pubblicati e un’analisi delle carenze riscontrate nei certificati di cattura convalidati dalle autorità taiwanesi.

(28)

L’11 febbraio 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte sull’analisi delle carenze riscontrate nei certificati di cattura convalidati.

(29)

In data 27 febbraio 2015, 13 marzo 2015 e 18 marzo 2015 la Commissione ha inviato a Taiwan una richiesta di missione e di informazioni relative alla missione, ai problemi concernenti la certificazione delle catture e alle strategie di gestione della pesca volte a contrastare la pesca INN.

(30)

In data 17 e 19 marzo 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte in materia di certificazione delle catture, infrazioni gravi, dichiarazioni di sbarco e verifiche contabili effettuate presso le imprese di pesca.

(31)

Il 24 marzo 2015 si è svolta una nuova missione della Commissione per verificare le azioni intraprese da Taiwan.

(32)

In data 7 aprile 2015, 14 maggio 2015 e 4 agosto 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte riguardanti il rispetto delle norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, i pescherecci battenti bandiera taiwanese e la certificazione delle catture. In data 10 agosto 2015 la Commissione ha fornito spiegazioni scritte sull’attuazione del sistema di certificazione delle catture.

(33)

Il 16 aprile 2015 Taiwan ha presentato osservazioni scritte sul suo piano di lavoro per la lotta contro la pesca INN.

(34)

La relazione finale sulla visita è stata inviata a Taiwan il 27 maggio 2015. Nel corso della visita la Commissione ha constatato la scarsità o l’assenza di progressi per quanto concerne le gravi carenze riscontrate dal 2012. Inoltre il piano di lavoro per la lotta contro la pesca INN è risultato vago e le azioni programmate si protraevano fino al 2017.

(35)

Il 29 giugno 2015 Taiwan ha trasmesso osservazioni scritte sulla relazione, nelle quali non figurava alcun impegno ad affrontare le carenze riscontrate entro un periodo di tempo ragionevole.

(36)

Va osservato che Taiwan, a motivo del suo status politico, non è membro delle Nazioni Unite (ONU). A questo proposito Taiwan non ha firmato né ratificato alcun accordo internazionale in materia di pesca, come la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), l’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) e l’accordo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (accordo FAO). Tuttavia, nel periodo in cui le autorità facevano parte delle Nazioni Unite, Taiwan ha firmato la convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 (4) e la convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua del 1958 (5). Per valutare l’osservanza, da parte di Taiwan, dei suoi obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, la Commissione ha ritenuto appropriato, oltre che agli accordi di cui Taiwan è parte, richiamarsi all’UNCLOS quale principale quadro giuridico internazionale applicabile. Tali disposizioni codificano norme preesistenti di diritto consuetudinario e riprendono quasi letteralmente parte della convenzione sull’alto mare e della convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua. Va altresì rilevato che l’obbligo degli Stati di bandiera di assolvere il proprio dovere di debita diligenza, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca INN esercitate dalle loro navi, fa parte del diritto internazionale consuetudinario.

(37)

Taiwan è parte contraente della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT), dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (SPRFMO) e della Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale (NPFC) e parte non contraente cooperante della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Taiwan partecipa inoltre alla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) in qualità di esperto invitato.

(38)

Per valutare l’osservanza, da parte di Taiwan, dei suoi obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, quali sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando 36 e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate in tale considerando, la Commissione ha raccolto e analizzato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di tale esercizio. Il principale quadro giuridico interno vigente a Taiwan per la gestione della pesca è costituito dalla legge sulla pesca (promulgata nel novembre 1929 e modificata da ultimo nel novembre 2012) e da una serie di accordi ministeriali. Le autorità taiwanesi hanno riconosciuto la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di pesca e di elaborare un nuovo strumento.

(39)

La Commissione si è inoltre avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle pertinenti ORGP nonché di informazioni pubblicamente disponibili.

3.   POSSIBILITÀ PER TAIWAN DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(40)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Taiwan come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN e misure adottate al riguardo (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(41)

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle visite in loco e di informazioni pubblicamente disponibili, la Commissione ha stabilito che almeno 22 navi sono state coinvolte in attività di pesca INN nel periodo 2010-2015.

(42)

Un peschereccio battente bandiera di Taiwan (Yu Fong 168) figura ancora nell’elenco delle navi INN della WCPFC per aver pescato nel 2009 nella ZEE delle isole Marshall senza autorizzazione e in violazione delle misure di conservazione e di gestione (6). Taiwan ha spiegato che la nave non è sotto il suo controllo dal 2009 e che l’unica misura che le autorità potrebbero adottare nei suoi confronti consiste nell’irrogare una sanzione per aver violato la norma del rientro in porto. Taiwan ha precisato di avere applicato tale sanzione più volte, senza fornire ulteriori informazioni. A questo proposito va osservato che per tale violazione la legge sulla pesca prevede un’ammenda compresa tra 3 400 e 8 500 EUR.

(43)

In base agli elementi di prova raccolti, nel 2015 un peschereccio battente bandiera taiwanese è stato posto in stato di fermo nelle Isole Marshall per aver pescato illegalmente e per avere ostacolato l’attività degli osservatori della pesca (7). A tutt’oggi le autorità taiwanesi non hanno irrogato alcuna sanzione al peschereccio e ai cittadini taiwanesi coinvolti o partecipanti alle attività di pesca della nave. Tali autorità si sono limitate a proseguire le indagini e a informare la Commissione che il caso è stato sottoposto agli organi giurisdizionali delle Isole Marshall.

(44)

La Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano ha riferito che nel 2013 e 2014 venti navi battenti bandiera di Taiwan hanno violato le misure di conservazione e di gestione degli Stati costieri nell’Oceano Indiano. Tali navi hanno effettuato operazioni con attrezzi da pesca sprovvisti di marcatura, senza avere a bordo i documenti originali o i documenti relativi alle attività di pesca, con licenze di pesca scadute, senza l’autorizzazione dell’ultimo porto di scalo, senza licenza di pesca dello Stato di bandiera, senza avere a bordo un sistema VMS funzionante o con un sistema VMS guasto; o ancora, hanno effettuato operazioni di spinnamento di squali o realizzato, senza segnalarli, trasbordi in mare non autorizzati.

(45)

La Commissione ha fornito tali informazioni a Taiwan e chiesto alle autorità taiwanesi di indagare sui fatti segnalati. L’agenzia per la pesca di Taiwan ha spiegato che, in base alle indagini preliminari da essa svolte, tutte le navi erano state debitamente autorizzate a operare nelle acque di Stati costieri e non erano stati riscontrati problemi in relazione alle comunicazioni VMS o a licenze di pesca in corso di validità. Tuttavia le autorità taiwanesi non hanno spiegato se fossero a conoscenza delle questioni con gli Stati costieri e se avrebbero collaborato con questi ultimi per le attività di dette navi e dei relativi comandanti, ufficiali ed equipaggi.

(46)

Per quanto riguarda le informazioni di cui ai considerando 42, 43 e 44, la Commissione ritiene che Taiwan sia venuta meno alle proprie responsabilità, in qualità di Stato di bandiera, di impedire alla sua flotta di svolgere attività di pesca INN. A tale riguardo si ricorda che, a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, lo Stato di bandiera esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi (si veda l’articolo 5 della convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 (8)). Si osservi che lo Stato di bandiera ha il dovere di adottare, o di cooperare con altri Stati per adottare, nei confronti dei propri cittadini, le misure che possano risultare necessarie ai fini della conservazione delle risorse biologiche d’alto mare. Inoltre, ai sensi dei punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (9), questi ultimi sono tenuti a sottoporre le proprie navi a sistemi di sorveglianza e a disporre di un regime destinato a garantire il rispetto delle norme che consenta, in particolare, di individuare e adottare provvedimenti e sanzioni efficaci in caso di violazione delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

(47)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato anche le misure adottate da Taiwan per quanto riguarda l’accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

(48)

La Commissione ha esaminato la documentazione e le altre informazioni relative al monitoraggio e al controllo esercitati da Taiwan sulle sue attività di cattura in mare e sui prodotti importati, esportati o oggetto di scambi internazionali. A seguito di tale valutazione, la Commissione ritiene che Taiwan non sia in grado di garantire che i prodotti della pesca che entrano nei suoi porti e nei suoi impianti di trasformazione non provengano da attività di pesca INN. Le autorità taiwanesi non sono riuscite a dimostrare di disporre di tutte le informazioni necessarie per certificare la legalità delle importazioni e dei prodotti trasformati destinati al mercato dell’Unione. Di seguito è riportata una sintesi dei principali elementi su cui si basa la valutazione della Commissione.

(49)

Dalle visite effettuate nel 2012 e 2015 è emerso che Taiwan non dispone di un sistema di tracciabilità in grado di garantire piena trasparenza in tutte le fasi delle operazioni di pesca (cattura, trasbordo, sbarco, trasporto, trasformazione, esportazione e commercializzazione). Nel 2012 la Commissione ha visitato diversi operatori e intermediari per valutare trasparenza e tracciabilità sul mercato taiwanese della pesca. Numerose carenze sono state riscontrate e segnalate alle autorità senza che vi sia stato dato ulteriore seguito.

(50)

La Commissione ha appurato che le imprese commerciali non registrano nei propri sistemi contabili informazioni sulla tracciabilità delle operazioni di pesca e che non è certo che i dati registrati nei sistemi delle autorità corrispondano a quelli che figurano nella contabilità e nei sistemi di produzione delle imprese. Tale situazione compromette l’affidabilità della catena di tracciabilità a livello di impresa. Il sistema si presta inoltre a potenziali abusi, giacché consente agli operatori di dichiarare quantità in entrata superiori a quelle effettive sulla base di certificati di cattura inesatti e di effettuare «operazioni di riciclaggio» del pescato sulla base di tali stime in eccesso. Inoltre, le banche di dati elettroniche taiwanesi su cui si basano i sistemi delle autorità sono incomplete e mancano, o sono registrati solo in parte, documenti importanti della catena di approvvigionamento come le dichiarazioni di sbarco, i giornali di bordo elettronici e le informazioni trasmesse dai porti designati. Questo fatto evidenzia le carenze del sistema di tracciabilità nel suo insieme.

(51)

Il rischio rappresentato dalle carenze del sistema di tracciabilità è ulteriormente aggravato dalle specifiche condizioni della flotta di Taiwan. Con 468 navi di oltre 100 tonnellate di stazza lorda (GT) e tra 1 200 e 1 400 navi di stazza inferiore a 100 GT, Taiwan conta un numero significativo di pescherecci d’altura. Inoltre 238 pescherecci battenti bandiera straniera hanno beneficiato di investimenti di cittadini taiwanesi o sono gestiti da cittadini taiwanesi. In alto mare e nelle acque di Stati costieri operano pescherecci d’altura battenti bandiera taiwanese che utilizzano porti di paesi terzi per le loro operazioni di pesca e di sbarco e solo raramente rientrano nei porti d’origine. I prodotti della pesca sono inviati a Taiwan da zone di pesca situate in acque d’altura o in acque di Stati costieri per la successiva trasformazione o vengono spediti da imprese commerciali taiwanesi verso paesi terzi per la successiva trasformazione. Non vi è cooperazione tra le autorità taiwanesi e quelle dei paesi terzi e sussistono gravi lacune per quanto riguarda la capacità di Taiwan di monitorare le dimensioni e la capacità della flotta. Gli operatori malintenzionati possono pertanto approfittare di questa situazione per operare da Taiwan senza rischiare di essere individuati. Rimane elevato il rischio che navi taiwanesi operino in violazione delle norme di conservazione e di gestione applicabili e che imprese commerciali taiwanesi commercino catture non dichiarate per la successiva trasformazione. Tale situazione accresce il rischio di non poter garantire che i prodotti della pesca destinati al mercato dell’Unione ottenuti da pesci originari di Taiwan non provengano da attività di pesca INN.

(52)

Taiwan non rispetta i requisiti volti ad assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS, del punto 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e del punto 24 del piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU (10)).

(53)

Le autorità taiwanesi stanno elaborando sistemi di tracciabilità per poter monitorare e controllare in modo efficace il pescato proveniente dai loro pescherecci e i prodotti della pesca che entrano nei loro porti per la trasformazione e la successiva esportazione. Quest’anno esse hanno inoltre introdotto un piano strategico per la revisione contabile di società commerciali. A tutt’oggi, però, il piano è rimasto lettera morta e nessuna verifica è stata condotta presso le imprese di pesca. Il fatto che l’agenzia per la pesca non abbia effettuato alcuna verifica dimostra una certa riluttanza a garantire la trasparenza della catena di approvvigionamento e l’incapacità di adottare, nei confronti degli operatori collegati direttamente o indirettamente ad attività di pesca INN, provvedimenti conformi a quelli descritti nei punti da 72 a 74 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(54)

Gli articoli 11.2 e 11.3 del codice di condotta della FAO stabiliscono che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici ed esaustive. Inoltre l’articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO stabilisce che gli Stati dovrebbero assicurare che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell’origine dei pesci e dei prodotti della pesca commercializzati. Il piano d’azione internazionale contro la pesca INN fornisce inoltre orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale (punti 65-76) volte a contribuire alla riduzione o all’eliminazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. I sistemi di tracciabilità rilevati dalla Commissione (come descritto nei considerando da 48 a 53) dimostrano chiaramente che Taiwan non ha adottato misure per migliorare la trasparenza dei propri mercati, che consentirebbero di evitare il rischio che prodotti della pesca INN siano oggetto di scambi attraverso società taiwanesi o con sede a Taiwan.

(55)

In preparazione della visita del 2015, l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha esaminato alcune centinaia di certificati di cattura presentati alle frontiere dell’Unione per le spedizioni provenienti da Taiwan. Tali certificati di cattura sono stati convalidati dalle autorità di pesca taiwanesi sulla base di informazioni fornite dagli operatori del paese. Le conseguenze dei problemi creati dal sistema di registrazione dei dati sopra descritto si riscontrano nelle irregolarità elencate qui di seguito (come descritto nei considerando 56 e 57).

(56)

Dall’esame dei prodotti pescati da pescherecci battenti taiwanese sono emerse le seguenti incongruenze: certificati di cattura con dati modificati o in cui non figuravano tutti i dati richiesti, incongruenze nelle informazioni su catture, dichiarazioni dei comandanti, giornali di bordo, dichiarazioni statistiche ICCAT, dichiarazioni sulla protezione dei delfini, dati su trasbordo, sbarco e trasformazione e relative date, mancanza di accesso ai dati sullo sforzo di pesca effettivo nell’ambito del regime di giorni di pesca per nave per i pescherecci operanti nel Pacifico, assenza di licenze verificabili rilasciate da Stati costieri, incongruenze in relazione a navi da pesca e da trasporto (nomi modificati, navi non incluse negli elenchi unionali degli stabilimenti approvati dal punto di vista sanitario), flussi commerciali incomprensibili (pesci catturati nell’Oceano Atlantico/Oceano Indiano, trasportati in Asia, trasformati ed esportati verso l’Unione) e informazioni incomplete su dichiarazioni di trasformazione e rese di produzione.

(57)

La Commissione ha trasmesso alle autorità taiwanesi informazioni dettagliate sui risultati dell’analisi eseguita dall’EFCA. Le autorità hanno esaminato la questione e hanno fornito risposte soddisfacenti per quanto riguarda le rese di produzione nelle dichiarazioni di trasformazione. Esse hanno preso atto dei problemi e riconosciuto la necessità di aggiornare le loro normative interne per risolverli. Hanno altresì riferito che intendono collaborare con la Commissione per correggere le procedure operative interne.

(58)

La situazione descritta nel considerando 56 evidenzia il rischio che prodotti della pesca trasformati o materie prime ittiche provenienti da Taiwan derivino da catture direttamente collegate ad attività INN. Inoltre, gli errori manifesti descritti nel considerando 56 dimostrano che Taiwan non ha collaborato con altri Stati e organizzazioni regionali di gestione della pesca per adottare adeguate misure di mercato volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN come specificato ai punti 68 e 72 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(59)

Le informazioni di cui al considerando 56 dimostrano che i prodotti trasformati a Taiwan o commercializzati attraverso tale paese violano le norme relative alla sostenibilità delle attività successive alla cattura descritte all’articolo 11 del codice di condotta della FAO e evidenziano ancora una volta come Taiwan non abbia imposto regole per garantire una cooperazione adeguata con i paesi terzi nelle cui acque i suoi pescherecci effettuano attività di pesca e sbarchi, né abbia attuato misure che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti sul mercato conformemente ai punti 67, 68, 69, 71 e 72 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN al fine di assicurare la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca.

(60)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, che Taiwan non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti per impedire l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

3.2.   Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(61)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), la Commissione ha esaminato la propria collaborazione con Taiwan per valutare se abbia cooperato in modo efficace rispondendo alle domande, fornendo informazioni o indagando su questioni relative alla pesca INN e sulle attività connesse.

(62)

In seguito alla visita del 2012, la Commissione ha invitato Taiwan a cooperare su una serie di questioni relative alla gestione della pesca che richiedevano un’attenzione immediata. Tali questioni sono elencate in appresso. Il quadro giuridico e amministrativo per la gestione della pesca andava aggiornato con l’adozione di una legge riveduta sulla pesca e di un codice di condotta sulla pesca INN (piano d’azione nazionale sulla pesca INN) per garantire il recepimento nel diritto nazionale della normativa internazionale e regionale e delle raccomandazioni non vincolanti in materia di gestione della pesca. La Commissione ha invitato Taiwan a mettere a punto un sistema sanzionatorio coerente e dissuasivo basato su un registro delle infrazioni e delle sanzioni. Essa ha inoltre formulato le seguenti raccomandazioni: miglioramento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza per garantire il controllo della flotta taiwanese operante in alto mare e nelle acque di paesi terzi, elaborazione di un giornale di bordo e di sistemi di dichiarazione delle catture e degli sbarchi, definizione dei porti designati e messa a punto di un piano d’ispezione per controllare le operazioni di pesca, i trasbordi e gli sbarchi. Infine si sarebbe dovuto rendere più efficace e trasparente il sistema di certificazione delle catture e di tracciabilità per le esportazioni destinate al mercato dell’Unione.

(63)

Taiwan ha risposto nel 2013 con il piano d’azione nazionale contro la pesca INN e nel 2014 con il piano d’azione nazionale sulla capacità di pesca. La Commissione e le autorità taiwanesi hanno avuto una serie di scambi scritti, videoconferenze e riunioni su tali documenti.

(64)

Per quanto riguarda il piano d’azione nazionale contro la pesca INN, l’analisi della Commissione ha rivelato che, nonostante le proposte del piano siano in linea di principio corrette, il calendario d’attuazione è irragionevolmente lungo (le azioni previste arrivano fino al 2020). Tenuto conto delle dimensioni della flotta taiwanese, che opera in oltre 30 paesi terzi, e del fatto che i suoi pescherecci sono importanti fornitori di materie prime per l’industria di trasformazione e conserviera, è importante che Taiwan attui rapidamente le misure previste in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza, osservatori, sbarchi e trasbordi e disciplini efficacemente nella legge sulla pesca gli aspetti connessi alle infrazioni gravi e al controllo dei cittadini.

(65)

Per quanto riguarda il piano d’azione nazionale sulla capacità di pesca, l’analisi della Commissione ha dimostrato che le capacità di controllo di Taiwan non sono commisurate al numero dei suoi pescherecci d’altura. Le misure introdotte da Taiwan per monitorare la propria flotta (giornali di bordo e giornali di bordo elettronici, sistemi di dichiarazione di sbarco e di dichiarazione delle catture, porti designati, ispezione e controllo di sbarchi e trasbordi, salita a bordo e ispezione delle navi, piani di ispezione e piani di osservazione nazionali e tracciabilità) non sono esaustive: in effetti, esse coprono solo in parte la flotta d’altura, sono attuate parzialmente o sono ancora allo stadio di progetto. Inoltre tale strategia non comprende obiettivi di gestione quantificabili né indicazioni per quanto riguarda i livelli dello sforzo di pesca, i contingenti, le licenze, le autorizzazioni di pesca per i paesi terzi, il numero di pescherecci nelle ORGP, le valutazioni degli stock e gli obiettivi o i pareri scientifici. Non viene analizzata la correlazione tra il numero di navi, il numero di licenze, il volume delle catture e le risorse umane e finanziarie necessarie per controllare e sorvegliare il settore. Mancano parametri di riferimento per conseguire gli obiettivi strategici, né viene stabilita la metodologia per definire tali parametri. Infine, le azioni previste risultano vaghe e non ne vengono definite le modalità di attuazione e la tempistica.

(66)

Nel periodo 2012-2015 la Commissione ha formulato osservazioni dettagliate sui piani elaborati da Taiwan per contrastare la pesca INN e ha ribadito la necessità di una cooperazione e di azioni correttive. Taiwan non ha contestato le conclusioni della Commissione, ma ha più volte ribadito la necessità di riflettere sulle azioni e di disporre di più tempo per attuarle.

(67)

Nel corso della visita a Taiwan del 2015 si sono constatati progressi scarsi o nulli nei settori problematici evidenziati dalla Commissione nel periodo 2012-2015 (come descritto nel precedente considerando). La legge sulla pesca era ancora a livello di progetto. Secondo quanto riferito, il piano nazionale contro la pesca INN era in corso di realizzazione, ma di fatto le misure descritte nella presente sezione della decisione non erano state attuate e il calendario non era chiaramente definito. Nel piano d’azione nazionale sulla capacità di pesca non figuravano obiettivi concreti e le relative scadenze. Con riguardo al sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza si osservavano soltanto sviluppi trascurabili: giornali di bordo elettronici destinati unicamente a una parte della flotta, mancanza di porti designati, dichiarazioni di sbarco limitate alla pesca interna (da estendere in futuro alla flotta d’altura) e misure per il controllo dei trasbordi in fase di elaborazione. La relazione della Commissione del luglio 2012 illustra in dettaglio i vari problemi sollevati nel presente considerando, che sono gli stessi riscontrati nella recente visita del marzo 2015. La relazione della Commissione sulla missione effettuata nel marzo 2015 ha evidenziato nuovamente tutte le criticità e ha sottolineato le possibili conseguenze della mancanza di progressi.

(68)

Per questi motivi, la Commissione ritiene che Taiwan non abbia affrontato tutti i problemi individuati nel periodo 2012-2015.

(69)

Inoltre Taiwan non ha provveduto ad adottare un quadro giuridico che definisca la pesca INN e le infrazioni gravi, in linea con la risoluzione 11/03 della IOTC (11) e con l’articolo 25, paragrafo 4, della convenzione della WCPFC (12). Tale paese non ha esercitato la propria giurisdizione sulla sua flotta in campo tecnico e amministrativo a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS (si veda anche l’articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull’alto mare). Inoltre, Taiwan non ha attuato le disposizioni di cui ai punti 31, 32 e 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, né le disposizioni di cui al punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN in relazione al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza della propria flotta.

(70)

Nel complesso, le autorità taiwanesi si sono mostrate disposte a collaborare e in generale hanno risposto rapidamente alle richieste di informazioni o verifiche da parte degli Stati membri e della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Alcune questioni riguardanti l’accesso degli Stati membri a informazioni relative ai dati VMS dei pescherecci battenti bandiera taiwanese sono state risolte con l’intervento della Commissione. Tuttavia, la precisione delle risposte delle autorità taiwanesi è stata compromessa dalle carenze dei loro sistemi di tracciabilità, come indicato nella sezione 3.1 della presente decisione.

(71)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), la Commissione ha esaminato le misure di esecuzione in vigore per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN a Taiwan.

(72)

Nel periodo 2012-2015 la Commissione ha insistito sulla necessità, per Taiwan, di promulgare una nuova legge sulla pesca. Nella legge vigente mancano definizioni chiare sul campo di applicazione e sulle infrazioni gravi e non vi è alcuna disposizione che preveda la classificazione delle recidive come infrazioni gravi. Il livello attuale delle ammende non è sufficiente per privare le grandi navi mercantili dei vantaggi ottenuti da possibili attività illecite (ammende massime pari a circa 9 000 EUR). Nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente severo ed esaustivo per poter esercitare una funzione dissuasiva. Nella legge mancano inoltre disposizioni specifiche applicabili ai cittadini che coadiuvano o praticano attività di pesca INN. Il decreto riguardante gli investimenti taiwanesi nell’esercizio di pescherecci battenti bandiera straniera prevede alcune sanzioni facoltative, in particolare per la falsificazione dell’origine del pescato e per l’esercizio di navi da pesca battenti bandiera straniera in violazione delle norme stabilite dallo Stato di bandiera. Tuttavia, le sanzioni pecuniarie previste non sono obbligatorie e non è chiaro se vengano applicate nel caso in cui altri paesi abbiano irrogato a cittadini taiwanesi ammende insufficienti per la medesima infrazione.

(73)

Infine, non esiste un quadro giuridico chiaro per quanto riguarda il recepimento delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP. Le autorità taiwanesi hanno confermato la necessità di rivedere il quadro giuridico al fine di risolvere i problemi sopra descritti. Esse hanno inoltre confermato il loro impegno a fare in modo che i pescherecci taiwanesi cui altri Stati costieri hanno irrogato sanzioni inadeguate siano ulteriormente sanzionati a Taiwan. Secondo quanto affermato dalle autorità taiwanesi, entro la fine del 2014 avrebbe dovuto essere varata una nuova legge sulla pesca. Tuttavia ciò non è ancora avvenuto. Taiwan non rispetta gli obblighi di imporre misure di esecuzione efficaci a norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS (si veda anche l’articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull’alto mare). Tale paese non rispetta neppure i punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e non è riuscito a dimostrare di aver predisposto un adeguato regime di sanzioni per contrastare la pesca INN, come indicato al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, né di aver adottato misure applicabili ai cittadini soggetti alla sua giurisdizione che coadiuvano o esercitano la pesca INN, come indicato al punto 18 del medesimo piano d’azione.

(74)

Taiwan non dispone di sufficienti capacità in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Non esiste un piano nazionale d’ispezione per garantire una politica coerente in materia di sorveglianza e monitoraggio delle operazioni svolte dalla flotta taiwanese. Le misure e gli strumenti specifici di monitoraggio, controllo e sorveglianza rimangono carenti, come spiegato nei considerando 65 e 67, cosa che pregiudica l’efficacia delle misure adottate da Taiwan per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Stando alle informazioni disponibili, Taiwan controlla soltanto il 60 % della sua flotta d’altura di stazza superiore a 100 GT operante al di fuori delle acque taiwanesi, compresi tutti i pescherecci con reti a circuizione. Taiwan collabora con più di 30 paesi alla definizione di porti designati, ma non dispone per il momento di concrete modalità operative. Dal settembre 2014 Taiwan ha istituito un nuovo sistema di dichiarazione di sbarco, che va aggiornando con nuove disposizioni, ma il nuovo regime non si applica a tutti i tipi di navi della flotta oceanica. Infine, è ancora in corso di elaborazione un sistema efficace di controllo dei trasbordi praticati dalle navi d’altura.

(75)

L’assenza di un valido sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza dimostra l’incapacità di controllare le operazioni di pesca in mare e compromette la capacità dell’agenzia per la pesca di far rispettare efficacemente le norme applicabili alle diverse zone marittime in questione. Questo stato di cose, insieme alla mancanza di una cooperazione efficace con i paesi terzi per quanto riguarda i porti designati e i trasbordi, aggrava il rischio di attività di pesca INN svolte da pescherecci taiwanesi. La Commissione ritiene pertanto che Taiwan non assicuri un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci dei pescherecci battenti la sua bandiera. La mancata attuazione, da parte di Taiwan, di un sistema efficace di monitoraggio, controllo e sorveglianza incide negativamente sul rispetto dell’articolo 94 dell’UNCLOS (si veda anche l’articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull’alto mare). Vengono in questo modo disattese anche le raccomandazioni di cui al punto 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(76)

Sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle missioni svolte nel 2012 e nel 2015 e delle discussioni svolte con le autorità taiwanesi nel periodo 2012-2015, la Commissione è del parere che non si possa ritenere che le autorità taiwanesi manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo necessario per assolvere le funzioni ad esse demandate in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato di commercializzazione.

(77)

Va rammentato che Taiwan, a motivo del suo status politico, non è membro delle Nazioni Unite (ONU). Sulla base delle statistiche riguardanti l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite che Taiwan ha raccolto utilizzando la metodologia delle Nazioni Unite, Taiwan è considerata un paese ad alto sviluppo umano (21esimo su 188 paesi) (13).

(78)

Tenuto conto di tali elementi, la Commissione ritiene che Taiwan non manchi di risorse finanziarie per assolvere le proprie funzioni di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato di commercializzazione, quanto piuttosto degli strumenti giuridici e amministrativi necessari per garantire un esercizio efficace ed efficiente delle sue funzioni.

(79)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate da Taiwan, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che Taiwan non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e le misure di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(80)

Taiwan non ha firmato né ratificato nessuno degli accordi internazionali specifici in materia di pesca. Come si è spiegato nel considerando 36, in tale paese dovrebbero applicarsi norme preesistenti di diritto consuetudinario nonché l’obbligo di dovuta diligenza con riguardo ai propri pescherecci che praticano la pesca INN. Taiwan è parte contraente della CCSBT, della SPRFMO e della NPFC e parte non contraente cooperante della WCPFC, della IATTC e dell’ICCAT. Taiwan partecipa inoltre alla IOTC in qualità di esperto invitato.

(81)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 6, lettera b), la Commissione ha esaminato tutte le informazioni relative allo status di Taiwan come parte contraente della CCSBT, della SPRFMO e della NPFC, come parte non contraente cooperante della WCPFC, della IATTC e dell’ICCAT e come esperto invitato della IOTC.

(82)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo di Taiwan ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC, dalla IATTC, dall’ICCAT, dalla CCSBT, dalla SPRFMO e dalla IOTC.

(83)

Secondo le informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC pubblicata il 23 marzo 2015 per Taiwan (14), nel 2014 sono stati riscontrati problemi ripetuti di conformità. In particolare, in base agli elementi disponibili, nel 2006 Taiwan non ha fornito tutte le informazioni obbligatorie in base alla norma IOTC sull’elenco delle navi per la pesca del tonno tropicale, come previsto dalla risoluzione 12/11 della IOTC. Nel 2007 non ha fornito tutte le informazioni obbligatorie in base alla norma IOTC sull’elenco delle navi per la pesca del pesce spada e del tonno bianco, come previsto dalla risoluzione 12/11 della IOTC. Taiwan non ha fornito tutte le informazioni obbligatorie in base alla norma IOTC sull’elenco delle navi autorizzate di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri, come previsto dalla risoluzione 14/04 della IOTC. Inoltre non ha trasmesso informazioni sulla frequenza della taglia per la pesca con palangari conformemente alla norma IOTC, secondo quanto previsto dalla risoluzione 10/02. Analogamente, non ha trasmesso informazioni sulla frequenza della taglia per gli squali conformemente alla norma IOTC, secondo quanto previsto dalla risoluzione 05/05. Taiwan non ha trasmesso i rapporti degli osservatori, come richiesto dalla risoluzione 11/04. Inoltre non ha presentato la relazione di sintesi sul sistema VMS, come richiesto dalla risoluzione 12/13, non ha proceduto alla marcatura degli attrezzi da pesca fissi, come richiesto dalla risoluzione 13/02, e non ha trasmesso una relazione dettagliata sui trasbordi in porto, come previsto dalla risoluzione 12/05. Si è inoltre appurato che Taiwan non ha rispettato la risoluzione 14/06 della IOCT.

(84)

Per questi motivi nel 2014 Taiwan è stata identificata dalla IOTC come trasgressore recidivo, in quanto 48 grandi tonniere con palangari della sua flotta hanno commesso infrazioni ripetute nel 2014 e per 38 di queste sono state registrate presunte infrazioni anche nel 2013 (15).

(85)

Si è inoltre accertato che Taiwan deve ancora trattare un caso riguardante un peschereccio e un cittadino taiwanesi identificati nell’esercizio di attività di pesca INN nel 2013 (cfr. il considerando 86).

(86)

In base alle informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC pubblicata il 26 aprile 2014 per Taiwan (16), si ricorda che la IOTC ha identificato Taiwan per la mancata conformità alla risoluzione 12/05. Più precisamente, Taiwan è stata identificata dalla IOTC come trasgressore recidivo nel 2013 in quanto 102 grandi tonniere della sua flotta hanno commesso infrazioni ripetute nel 2013 e per 34 di queste sono state registrate presunte infrazioni anche nel 2012. Inoltre, Taiwan non ha fornito prove attestanti l’esecuzione di indagini adeguate e l’applicazione di sanzioni sufficientemente severe in relazione a una nave («Man Yih Feng») che figura nell’elenco provvisorio delle navi INN della IOTC (17).

(87)

A seguito della visita del 2015, Taiwan ha dichiarato alla Commissione che riconosce l’importanza dei problemi inerenti ai trasbordi di navi di grandi dimensioni e ha spiegato di aver adottato misure intese a vietare i trasbordi, a garantire che le navi dispongano di licenze di pesca e a distribuire alla flotta nuovi giornali di bordo. Ha inoltre riconosciuto la necessità di adottare misure per quanto riguarda i dati relativi alla taglia degli squali, i rapporti degli osservatori, la marcatura degli attrezzi da pesca fissi e i rapporti dettagliati sui trasbordi in porto.

(88)

I problemi di Taiwan con la IOTC sono esacerbati dal fatto che tale paese ha una grande flotta d’altura e che, secondo le stime, il 73 % dei trasbordi che avvengono nelle acque della IOTC è realizzato da navi taiwanesi (18).

(89)

I problemi di conformità di Taiwan alle norme della IOTC dimostrano l’incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all’articolo 94 dell’UNCLOS (si veda anche l’articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull’alto mare). Inoltre Taiwan non rispetta le raccomandazioni dei punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e del punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(90)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni trasmesse dall’ICCAT sul rispetto, da parte di Taiwan, delle norme dell’ICCAT e degli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza. A tal fine essa si è avvalsa delle tabelle di conformità dell’ICCAT relative a possibili casi di non conformità riscontrati dagli osservatori dell’ICCAT nell’ambito dei programmi di osservazione regionale (19).

(91)

In base alle informazioni fornite dall’ICCAT per il 2014, i pescherecci taiwanesi non hanno presentato agli osservatori ICCAT autorizzazioni di trasbordo valide e versioni aggiornate della dichiarazione di trasbordo (erano state utilizzate versioni precedenti, che non comprendevano le ultime modifiche come l’inclusione di un riferimento allo stock e alla zona). Inoltre, i pescherecci taiwanesi non hanno presentato autorizzazioni di pesca in corso di validità per la zona ICCAT e numerose inadempienze sono state riscontrate per quanto riguarda la tenuta di giornali di bordo (ad esempio, giornali non rilegati come disposto dalla raccomandazione 03-13 e fogli non numerati come disposto dalla raccomandazione ICCAT 11-01, allegato 1). Sono stati altresì segnalati il mancato rispetto degli obblighi in materia di marcatura e VMS e incongruenze nella comunicazione delle informazioni agli osservatori dell’ICCAT.

(92)

Si ricorda inoltre che nel 2014 l’ICCAT ha trasmesso una lettera di richiamo (20) a Taiwan riguardante possibili trasbordi in mare e possibili attività di pesca INN ad opera di cittadini taiwanesi, in particolare per quanto concerne il controllo delle catture e irregolarità tra le dichiarazioni di cattura e le catture totali dichiarate.

(93)

A seguito della visita del 2015, Taiwan ha dichiarato di essersi pienamente conformata alle norme dell’ICCAT dal 2007 al 2012 e nel 2014, precisando che per il 2013 erano state prese tutte le misure del caso per risolvere i problemi concernenti l’ICCAT e che quindi questa non aveva adottato alcun provvedimento.

(94)

Con riguardo alla WCPFC va osservato che nel 2015 la Commissione e le autorità taiwanesi hanno discusso la questione della conformità di Taiwan alle misure di conservazione e di gestione (conservation and management measures, CMM) adottate da tale organizzazione regionale.

(95)

Taiwan ha dichiarato alla Commissione di aver recepito nel proprio ordinamento giuridico la convenzione e le misure di conservazione e di gestione della WCPFC e di essersi adoperata per risolvere diversi problemi di non conformità a tali misure.

(96)

Va inoltre osservato che nella 10a riunione del comitato scientifico della WCPFC sono state segnalate lacune nei dati relativi alla flotta taiwanese delle navi con reti a circuizione ed è stato chiesto a Taiwan di trasmettere all’11o comitato scientifico un documento illustrante la metodologia utilizzata per stimare le catture di tonnidi nei dati aggregati relativi alle catture praticate con reti a circuizione trasmessi alla WCPFC (21).

(97)

Dalle informazioni fornite dalla SPRFMO (22) risulta che, con riguardo al 2014, Taiwan non ha rispettato le norme per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati [CMM 2.02 (1e)] e non si è pienamente conformata agli obblighi in materia di dati concernenti gli sbarchi e i trasbordi [CMM 2.02 (1d)].

(98)

A seguito della visita del 2015, Taiwan ha spiegato alla Commissione di aver dovuto fornire dati sintetici per la misura 2.02 (1e) per considerazioni connesse alla protezione dei dati nazionali e ha precisato di aver disatteso soltanto in parte la misura 2.02 (1d).

(99)

I problemi di conformità di Taiwan alle norme della WCPFC e della SPRFMO dimostrano l’incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all’articolo 94 dell’UNCLOS (si veda anche l’articolo 5 della convenzione di Ginevra del 1958 sull’alto mare). Inoltre Taiwan non ha rispettato le raccomandazioni di cui ai punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(100)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che Taiwan non ha osservato gli obblighi ad essa spettanti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

(101)

Va rammentato che Taiwan, a motivo del suo status politico, non è membro delle Nazioni Unite. Sulla base delle statistiche riguardanti l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite che Taiwan ha raccolto utilizzando la metodologia delle Nazioni Unite, Taiwan è considerata un paese ad alto sviluppo umano (21esimo su 188 paesi) (23).

(102)

Si osservi che la notifica di Taiwan come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità dell’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 28 gennaio 2010. Taiwan ha confermato, come previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che dispone di una disciplina nazionale destinata a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai suoi pescherecci.

(103)

Tenuto conto della suddetta classifica e delle osservazioni formulate nel corso delle visite effettuate tra il 2012 e il 2015, nulla lascia supporre che il mancato rispetto, da parte di Taiwan, degli obblighi ad essa spettanti a norma del diritto internazionale sia dovuto a bassi livelli di sviluppo. Nessun elemento di prova concreto consente di mettere in correlazione le carenze in termini di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca e le scarse capacità e infrastrutture. Taiwan non ha mai sostenuto che la sua capacità di garantire un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza rigorosi risenta di ostacoli allo sviluppo e non ha mai chiesto il sostegno dell’Unione.

(104)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo di Taiwan per quanto riguarda la gestione della pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

(105)

Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte di Taiwan, dell’obbligo a essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

(106)

In conformità dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi a Taiwan la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti di Taiwan. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

(107)

Inoltre, la notifica a Taiwan della possibilità di essere identificata come paese non cooperante non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

DECIDE:

Articolo unico

Si notifica a Taiwan la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Il territorio doganale separato di Taiwan, Penchu, Kinmen e Matscu (Taipei cinese).

(3)  In relazione all’entità di pesca di Taiwan, i termini «Stato» e «paese» sono utilizzati unicamente nel contesto del regolamento INN.

(4)  Fonte:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-2&chapter=21&lang=en#1

https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China

(5)  Fonte:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-1&chapter=21&lang=en

https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China

(6)  Si veda il regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47).

(7)  Fonte: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/266070/arrests-in-marshalls-over-illegal-fishing

(8)  Fonte: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf

(9)  Linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (Voluntary Guidelines on Flag State Performance), 2014, fonte: http://www.fao.org/3/a-mk052e.pdf

(10)  Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 2001.

(11)  Risoluzione 11/03 della IOTC, fonte: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/cmm/iotc_cmm_11-03_en.pdf

(12)  Convenzione WCPFC, fonte: https://www.wcpfc.int/system/files/text.pdf

(13)  http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5

(14)  Relazione di conformità della IOTC per Taiwan, documento n. IOTC-2015-CoC12-CR36 del 23 marzo 2015.

(15)  Documento IOTC n. IOTC-2015-CoC12-08c Add_1 del 27 marzo 2015.

(16)  Documento IOTC n. IOTC-2014-CoC11-08c Add_1 del 26 aprile 2014.

(17)  Relazione dell’undicesima sessione del comitato di conformità, Colombo, Sri Lanka, 26-28 maggio 2014, pagg. 14-15.

(18)  Fonte:

http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/03/IOTC-2015-CoC12-04bE_-_IOTC_ROP_-_Contractors_Report.pdf

(19)  ICCAT Regional Observer Programmes and Responses, 5 novembre 2014, COC-305/2014, pagg. 33 - 49.

(20)  Lettera di richiamo del 13 febbraio 2014.

(21)  Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 10a sessione ordinaria, punto 82.

(22)  Assessment of Compliance of Members and CNCPs, 2a riunione del comitato tecnico e di applicazione, Auckland, Nuova Zelanda, 30-31 gennaio 2015.

(23)  http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5