25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/993 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che autorizza la Danimarca ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 2 luglio 2014 la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a norma all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. Su richiesta della Commissione, la Danimarca ha trasmesso informazioni aggiuntive il 13 novembre 2014 e il 23 febbraio 2015.

(2)

Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Danimarca mira a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.

(3)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, ossia il mercato nordico dell'energia elettrica di cui fanno parte Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra al posto di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO2. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

(4)

La Danimarca ha richiesto esplicitamente che la riduzione fiscale non si applichi all'energia elettrica fornita direttamente alle imbarcazioni private da diporto ormeggiate in un porto.

(5)

La concessione dell'autorizzazione alla Danimarca ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo di energia elettrica continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, e visto che la tecnologia non è attualmente disponibile in Danimarca, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ogni autorizzazione concessa a norma di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di garantire che la durata dell'autorizzazione sia sufficientemente lunga da non scoraggiare gli operatori portuali dall'effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni, fatte salve comunque le disposizioni generali in materia che possono essere adottate ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che siano applicabili prima della scadenza anticipata del periodo di autorizzazione.

(7)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Danimarca ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.

Essa giunge a scadenza decorsi sei anni da tale data. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali disposizioni.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.