13.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/912 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2015
che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella ventunesima, nella ventiduesima e nella ventitreesima regione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione (2), la ventunesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Andorra, la Santa Sede, Monaco e San Marino; la ventiduesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Irlanda e Regno Unito; la ventitreesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera. |
(2) |
Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. |
(3) |
La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella ventunesima, ventiduesima e ventitreesima regione. |
(4) |
Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (5) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (7) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (9) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(10) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. |
(11) |
In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella ventunesima, nella ventiduesima e nella ventitreesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 20 novembre 2015 nella ventunesima, nella ventiduesima e nella ventitreesima regione determinate con decisione di esecuzione 2013/493/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).