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12.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/902 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2015
concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA
[notificata con il numero C(2015) 3799]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Lettonia ha informato la Commissione di una misura volta a impedire l'immissione sul mercato di un rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA. |
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(2) |
Il rasaerba reca il marchio CE in conformità alla direttiva 2006/42/CE. |
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(3) |
La misura è stata adottata per la non conformità del rasaerba ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punto 1.3.8 (Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili) e punto 1.4.1 (Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione), poiché la distanza troppo breve tra la parete posteriore della macchina e la circonferenza di taglio fa sì che la macchina funzioni in condizioni di sicurezza carenti. |
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(4) |
La notifica era accompagnata da una relazione di prova redatta dallo Slovenian Institute of Quality and Metrology. |
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(5) |
La Commissione ha scritto al fabbricante invitandolo a comunicarle le sue osservazioni sulla misura adottata dalle autorità lettoni. Il fabbricante ha risposto informando che il prodotto era stato volontariamente ritirato dal mercato lettone. |
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(6) |
La documentazione disponibile, le osservazioni espresse e l'azione intrapresa dagli interessati dimostrano che il rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 2006/42/CE. È perciò opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Lettonia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura adottata dalla Lettonia per vietare l'immissione sul mercato del rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia, è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione