29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/82 |
DECISIONE (PESC) 2015/837 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2015
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Il 28 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/309/PESC (2), che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2015. |
(3) |
In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare ulteriormente le misure restrittive fino al 1o giugno 2016. |
(4) |
Tenuto conto della gravità della situazione, si dovrebbe aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(5) |
Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(6) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nella sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(7) |
In seguito alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 nelle cause riunite T-329/12 e T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiglio (3), e alla sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 nella causa T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiglio (3), Mazen Al-Tabbaa e Bassam Sabbagh non sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio. |
(8) |
Inoltre, il 12 febbraio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2199 (2015) il cui punto 17 vieta il commercio di beni culturali siriani e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa rimossi illegalmente dalla Siria dal 15 marzo 2011. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 13 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 13 bis È vietato importare, esportare, trasferire o fornire i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, durante o dopo il 15 marzo 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.» ; |
2) |
l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2016. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» . |
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).
(2) Decisione 2014/309/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 160 del 29.5.2014, pag. 37).
(3) Non ancora pubblicata.
ALLEGATO
I. |
La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:
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II. |
È cancellata dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC la voce relativa alla seguente persona: N. 11. Rustum () Ghazali () |
III. |
Le voci relative alle persone elencate in appresso che figurano nella sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC sono sostituite dalle seguenti:
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