8.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/49


DECISIONE (PESC) 2015/739 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013).

(2)

Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015).

(3)

La UNSCR 2196 (2015) prevede alcune modifiche dei criteri per le restrizioni all'ammissione e il congelamento di fondi e risorse economiche per le persone o entità designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della UNSCR 2127 (2013).

(4)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune modifiche.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1)

è inserito l' articolo seguente:

«Articolo 1 bis

Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano, registrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.»

;

2)

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla relativa prestazione di assistenza tecnica, al relativo finanziamento o alla relativa prestazione di assistenza finanziaria destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella CAR (MINUSCA), della task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF) e delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR;»

;

3)

all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“comitato”) quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone:

a)

che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;

b)

che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati;

c)

che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;

d)

che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR;

e)

che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;

f)

che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

g)

che sono leader di un'entità designata dal Comitato o hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto o a nome o sotto la direzione di una persona o di entità designata dal Comitato o un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal Comitato;

elencate nell'allegato della presente decisione.»

;

4)

all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, compresa una transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone ed entità:

a)

che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;

b)

che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati;

c)

che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;

d)

che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR;

e)

che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;

f)

che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

g)

che sono leader di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal Comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal Comitato.

L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).