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8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
DECISIONE (UE) 2015/733 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Sud Africa, a nome dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro (1), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»). |
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(2) |
Tali negoziati si sono conclusi positivamente il 19 maggio 2014. |
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(3) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
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(4) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 6, paragrafo 3.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica prevista dal protocollo all'articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. ALFANO
(1) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.