1.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/48


DECISIONE (UE) 2015/709 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (1) riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»).

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

(3)

L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.

(4)

L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o febbraio 2014.

(5)

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Consiglio di associazione UE-Turchia dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione UE-Turchia possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA

del

che sostituisce il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,

vista la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4,

visto il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fa riferimento al protocollo n. 3 di tale decisione («protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Turchia e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»).

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo.

(3)

La convenzione è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4)

L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.

(5)

L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o febbraio 2014.

(6)

La convenzione ha incluso i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(7)

È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da … (*).

Fatto a …, il

Per il Consiglio di associazione UE-Turchia

Il presidente


(1)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(*)  Data di applicazione che dev'essere determinata dal Consiglio di associazione.

ALLEGATO

«Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“convenzione”).

2.   Tutti i riferimenti al “pertinente accordo” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione.

2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Turchia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione della presente decisione.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi alla presente decisione. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Turchia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.