24.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/27 |
DECISIONE (UE) 2015/643 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 aprile 2015
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'Irlanda)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). |
(3) |
Il 19 settembre 2014 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd e due fornitori in Irlanda, e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa come previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda soddisfa le condizioni per la determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 2 490 758 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 490 758 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento allaglobalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).