23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2015

che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» e sostituisce la decisione C(2013) 2236

(2015/C 206/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 (1), la Commissione ha presentato un piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale. La comunicazione è corredata di due raccomandazioni, una sulla pianificazione fiscale aggressiva (2) e l’altra concernente misure volte a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (3).

(2)

La decisione C (2013) 2236 della Commissione (4) ha istituito la piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione («la piattaforma»), un gruppo di esperti della Commissione, incaricato di esaminare i progressi compiuti su una serie di misure, tra cui il piano d’azione del 2012 sulla frode e l’evasione fiscali e l’attuazione delle due raccomandazioni. Nella comunicazione sulla doppia imposizione nel mercato unico (5), la Commissione ha concluso che avrebbe valutato i potenziali vantaggi di istituire un forum dell’UE sulla doppia imposizione. Poiché la doppia non imposizione e la doppia imposizione sono spesso collegate, si è ritenuto opportuno affrontare nell’ambito della piattaforma anche la doppia imposizione e si continua a farlo.

(3)

Il Parlamento europeo (6) e il Consiglio dell’Unione europea (7) hanno raccomandato continui sforzi nella lotta contro la frode fiscale e l’elusione fiscale.

(4)

La piattaforma si è rivelata utile nel fornire contributi nei settori per cui viene consultata. Il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato un pacchetto sulla trasparenza fiscale (8). Il 17 giugno 2015 (9) la Commissione ha adottato una comunicazione su un sistema di tassazione delle imprese più equo nell’Unione (piano d’azione 2015), con cui ha riferito in merito all’applicazione delle raccomandazioni del 2012 con il contributo della piattaforma. In tale comunicazione la Commissione ha annunciato che il mandato della piattaforma sarà prorogato, il suo campo di applicazione ampliato e le sue modalità di lavoro rafforzate.

(5)

Con lo sviluppo dell’agenda in materia di trasparenza fiscale e di tassazione equa, definita nelle due comunicazioni della Commissione del 2015, è opportuno riesaminare i compiti e le modalità di funzionamento della piattaforma.

(6)

La piattaforma deve consentire un dialogo in cui si scambiano esperienze e conoscenze e si ascoltano i pareri di tutti i soggetti interessati.

(7)

È opportuno che la piattaforma sia presieduta da un rappresentante della Commissione e sia composta da rappresentanti delle autorità tributarie degli Stati membri, da organizzazioni che rappresentano le imprese o la società civile e da operatori in ambito fiscale. È auspicabile per ragioni di continuità che gli attuali membri della piattaforma nominati per il periodo di applicazione della decisione C (2013) 2236 della Commissione rimangano in carica fino alla scadenza del loro mandato il 22 aprile 2016.

(8)

Occorre stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri della piattaforma.

(9)

I dati personali devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(10)

È opportuno che la decisione C (2013) 2236 sia abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» («la piattaforma»).

Articolo 2

Compiti

La piattaforma sarà incaricata delle seguenti funzioni:

a)

promuovere il dialogo tra imprese, società civile ed esperti delle autorità tributarie nazionali su temi relativi alla buona governance in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione;

b)

comunicare alla Commissione le informazioni utili ad individuare le priorità nei settori di cui alla lettera a) e a scegliere i mezzi e gli strumenti idonei a compiere progressi nel loro ambito;

c)

contribuire ad applicare ed attuare nel miglior modo possibile le due comunicazioni della Commissione del 18 marzo e del 17 giugno 2015, individuando le questioni tecniche e pratiche potenzialmente rilevanti in questi ambiti, nonché le possibili soluzioni;

d)

discutere gli spunti pratici suggeriti dalle autorità tributarie, nonché dalle imprese, dalla società civile e dagli operatori in ambito fiscale e studiare possibili modalità volte ad affrontare con maggior efficienza le difficoltà attuali in materia di doppia imposizione che incidono sul buon funzionamento del mercato interno.

Ai fini della presente decisione il termine «buona governance in materia fiscale» riguarda la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare la piattaforma su qualsiasi questione relativa alla buona governance in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva, alla doppia imposizione e all’attuazione del piano d’azione 2015.

Articolo 4

Composizione - Nomina

1.   La piattaforma comprende un massimo di 43 membri.

2.   Possono essere membri della piattaforma:

a)

le autorità tributarie degli Stati membri;

b)

fino a quindici organizzazioni rappresentanti di imprese, società civile e operatori in ambito fiscale con competenze in materie di cui all’articolo 2.

3.   Le autorità tributarie di ciascuno Stato membro designano un rappresentante fra i funzionari incaricati della tassazione transfrontaliera, che si concentrerà in particolare sulla lotta alla pianificazione fiscale aggressiva.

4.   Gli attuali membri della piattaforma restano in carica fino al 22 aprile 2016. In seguito a un invito a presentare candidature, il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale nomina i membri della piattaforma di cui al paragrafo 2, lettera b). Il mandato di tali membri decorre dal 23 aprile 2016 fino al 16 giugno 2019.

5.   Nella risposta all’invito a presentare candidature, le organizzazioni designano un rappresentante e un supplente al fine di sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento. Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può rifiutare il nominativo di un rappresentante o di un supplente proposti da un’organizzazione se la persona in questione non ha il profilo richiesto nell’invito a presentare candidature. In tali casi l’organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

6.   I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei rappresentanti e li sostituiscono automaticamente in caso di assenza o impedimento.

7.   Le organizzazioni ritenute idonee, ma non nominate, possono figurare in un elenco di riserva, cui la Commissione può attingere per le sostituzioni.

8.   Le organizzazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), o i loro rappresentanti, possono essere sostituiti o esclusi per la parte restante del loro mandato nei seguenti casi:

a)

l’organizzazione, o il suo rappresentante, non è più in grado di contribuire efficacemente ai lavori della piattaforma;

b)

l’organizzazione, o il suo rappresentante, non rispetta le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato;

c)

l’organizzazione, o il suo rappresentante, presenta le dimissioni;

d)

quando è auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata delle rispettive aree di competenza e dei settori di interesse.

Qualora un’organizzazione sia sostituita o esclusa, o lo sia il suo rappresentante, il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può, se del caso, designare un’organizzazione supplente attingendo dall’elenco di riserva di cui al paragrafo 7, oppure invitare un’organizzazione a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

9.   I nomi delle organizzazioni e dei loro rappresentanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe (in appresso il «registro»), nonché su un apposito sito web.

10.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   La piattaforma è presieduta dal direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale o dal suo rappresentante.

2.   Per funzionare in modo efficiente, la piattaforma istituisce due sottogruppi in cui i rappresentanti governativi (autorità tributarie degli Stati membri) e non governativi (rappresentanti di imprese, società civile e organizzazioni di operatori in ambito fiscale) si incontrano separatamente.

3.   Con l’accordo della presidenza, la piattaforma può istituire altri sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla piattaforma stessa. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.

4.   Il presidente può, su base ad hoc, invitare esperti esterni con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno a partecipare ai lavori della piattaforma o di un suo sottogruppo. Il presidente può inoltre attribuire lo status di osservatore a persone fisiche, a organizzazioni, come definite nella norma 8, punto 3, delle norme orizzontali per i gruppi di esperti (11), nonché a rappresentanti di paesi candidati.

5.   I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti a rispettare gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e da altre norme pertinenti dell’Unione, nonché le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (12). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

6.   Le riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione. La Commissione assume i compiti di segreteria. Altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono essere coinvolti e partecipare alle riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi.

7.   La piattaforma adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

8.   La Commissione pubblica tutti i documenti relativi alle attività svolte dalla piattaforma (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) nel registro o mediante un link dal registro verso il corrispondente sito web. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato, definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, tale documento non deve essere pubblicato (13).

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività della piattaforma non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa, in base alle proprie disposizioni interne, le spese di viaggio e, ove necessario, quelle di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione (2013) 2236 è abrogata.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 16 giugno 2019.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per la Commissione

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione


(1)  COM(2012) 722.

(2)  C(2012) 8806 definitivo.

(3)  C(2012) 8805 definitivo.

(4)  Decisione C(2013) 2236 della Commissione, del 23 aprile 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione denominato «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione».

(5)  COM(2011) 712 definitivo.

(6)  Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2015 sulla relazione annuale in materia di fiscalità.

(7)  Consiglio Ecofin 9.12.2014; Consiglio europeo 18.12.2014.

(8)  Comunicazione sulla trasparenza fiscale per combattere l’evasione e l’elusione fiscali (COM(2015) 136), e proposta di introdurre lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri dell’UE sulle loro decisioni in materia fiscale (COM(2015) 135).

(9)  Comunicazione del 17 giugno 2015, COM(2015) 302 final.

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Comunicazione del presidente alla Commissione — Framework for Commission expert groups: (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico, non tradotto in italiano) C(2010) 7649 definitivo.

(12)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(13)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.