9.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/72


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/569 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2015

che modifica gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda l'equivalenza tra gli allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi degli Stati membri e quelli della Nuova Zelanda e per quanto riguarda i dati sulla quantità di sperma che figurano nel modello di certificato sanitario

[notificata con il numero C(2015) 2187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (2) figura un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina («sperma»). La Nuova Zelanda figura in tale elenco. Nell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione di esecuzione figura inoltre il modello di certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

(2)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (3) stabilisce norme in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e prevede programmi di controllo e di eradicazione di determinate malattie che colpiscono tali animali, compresa la tubercolosi. La Nuova Zelanda ha chiesto che sia riconosciuta l'equivalenza tra il proprio programma di controllo della tubercolosi bovina e i programmi di controllo e di eradicazione della tubercolosi bovina attuati dagli Stati membri conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE. Le informazioni fornite dalla Nuova Zelanda sul suo programma di controllo della tubercolosi bovina dimostrano che la qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come «C2» nel quadro della strategia nazionale di lotta contro gli organismi nocivi in relazione alla tubercolosi bovina della Nuova Zelanda è equivalente alla qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina» in uno Stato membro conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE.

(3)

È pertanto opportuno modificare l'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, di cui all'allegato I, e il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, al fine di riflettere le condizioni speciali in base alle quali l'Unione riconosce l'equivalenza tra la qualifica «C2» degli allevamenti bovini nel quadro del programma di controllo della tubercolosi bovina attuato in Nuova Zelanda e le condizioni previste dall'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di un allevamento bovino in uno Stato membro come «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina».

(4)

Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i veterinari dei centri e per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare l'informazione relativa alla quantità totale di paillette di sperma contenute nella partita dal punto I.28. del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE; tale informazione è infatti già indicata nel punto I.20 di tale modello di certificato sanitario.

(5)

Nella tabella figurante al punto I.28 del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE occorre inoltre aggiungere una colonna in cui possano essere inserite informazioni in merito alla quantità di paillette di sperma raccolto in una determinata data da un toro donatore identificato che è conforme a determinate condizioni relative alla febbre catarrale e alla malattia emorragica epizootica.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

(7)

Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali della specie bovina, durante un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dovrebbe essere autorizzato l'uso di certificati sanitari rilasciati in conformità all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2015 è consentito continuare ad introdurre nell'Unione partite di sperma di animali della specie bovina, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari rilasciati entro il 1o giugno 2015 in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).

(3)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).


ALLEGATO

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono così modificati:

1)

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se pertinente)

Garanzie supplementari

AU

Australia

 

Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.

CA

Canada (1)

Territorio descritto come CA-1 nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

 

CH

Svizzera (2)

 

 

CL

Cile

 

 

GL

Groenlandia

 

 

IS

Islanda

 

 

NZ

Nuova Zelanda (3)

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

US

Stati Uniti

 

Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.

;

2)

nell'allegato II, parte 1, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Modello 1 — Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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(1)  Il modello di certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (unicamente per lo sperma raccolto in Canada), adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.

(2)  I modelli di certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(3)  Ai fini delle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, la qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come “C2” nel quadro della strategia nazionale di lotta contro gli organismi nocivi in relazione alla tubercolosi bovina della Nuova Zelanda è equivalente alla qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto “ufficialmente indenne da tubercolosi bovina” in uno Stato membro in conformità alle condizioni stabilite all'allegato A, parte I, paragrafi 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE.»