31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/154


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/536 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese

[notificata con il numero C(2015) 1990]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le zone dei paesi terzi da cui l'introduzione nell'Unione dei prodotti è soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, quale definito nella parte 4 di tale allegato.

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di partite di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti da determinate parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/252 (3) della Commissione e dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/349 (4) della Commissione in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Idaho, dell'Oregon e di Washington. La decisione 2007/777/CE stabilisce che può essere autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dalle aree colpite di tali Stati a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti al trattamento «D» descritto nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).

(4)

Nel febbraio e nel marzo 2015 gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in allevamenti di pollame negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati a essere introdotti nell'Unione in provenienza dai suddetti Stati; questi ultimi sono stati sottoposti a restrizioni veterinarie in relazione ai nuovi focolai. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.

(5)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (5) prevede il rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(6)

A causa della presenza di ulteriori focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalle parti dei suddetti Stati che le autorità veterinarie degli Stati Uniti d'America hanno sottoposto a restrizioni dovrebbero essere soggetti quanto meno al «trattamento D» al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione.

(7)

In relazione a tali focolai di HPAI la regionalizzazione del territorio degli Stati Uniti è stata riconosciuta anche dal regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (6), quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 (7) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 (8) della Commissione per le importazioni di determinati prodotti a base di pollame che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.

(8)

Per ragioni di coerenza, la descrizione dei territori di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE dovrebbe fare riferimento alla regionalizzazione quale descritta nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e dovrebbe essere applicabile per il periodo di tempo definito in tale allegato dalle date di apertura e di chiusura di cui alle colonne 6A e 6B.

(9)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE andrebbe pertanto modificato.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015 che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 52).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/349 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 68).

(5)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).


ALLEGATO

All'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti

US

01/2015

L'intero paese

US-1

01/2015

L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.

US-2

01/2015

I territori degli Stati Uniti descritti alla voce “US-2” di cui all'allegato I, parte 1, colonna 3, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (1)


(1)  Per le importazioni a norma della presente decisione deve essere preso in considerazione il periodo ditempo indicato dalle date di apertura e chiusura di cui all'allegato I, parte 1, colonne 6A e 6B, del regolamento (CE) n. 798/2008 per i rispettivi territori (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1