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27.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/75 |
DECISIONE (PESC) 2015/317 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 24 febbraio 2015
relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 10,
vista la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/369/PESC) (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi. |
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(2) |
Il 29 aprile 2014 il CPS ha adottato la decisione ATALANTA/2/2014 (3) che modificava la decisione ATALANTA/3/2009. |
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(3) |
A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE del 24 ottobre 2014 sul contributo della Colombia e del parere del comitato militare dell'Unione europea del 22 gennaio 2015, il contributo della Colombia dovrebbe essere accettato. |
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(4) |
La partecipazione della Colombia è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (4), firmato il 5 agosto 2014. |
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(5) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È accettato e considerato significativo il contributo della Colombia all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).
2. La Colombia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di Atalanta.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.
(3) Decisione ATALANTA/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 aprile 2014, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che modifica la decisione ATALANTA/3/2009 (2014/244/PESC) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 63).