27.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/75


DECISIONE (PESC) 2015/317 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 24 febbraio 2015

relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 10,

vista la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/369/PESC) (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.

(2)

Il 29 aprile 2014 il CPS ha adottato la decisione ATALANTA/2/2014 (3) che modificava la decisione ATALANTA/3/2009.

(3)

A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE del 24 ottobre 2014 sul contributo della Colombia e del parere del comitato militare dell'Unione europea del 22 gennaio 2015, il contributo della Colombia dovrebbe essere accettato.

(4)

La partecipazione della Colombia è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (4), firmato il 5 agosto 2014.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Colombia all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

2.   La Colombia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di Atalanta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)   GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.

(3)  Decisione ATALANTA/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 aprile 2014, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che modifica la decisione ATALANTA/3/2009 (2014/244/PESC) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 63).

(4)   GU L 251 del 23.8.2014, pag. 8.