20.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


DECISIONE (UE) 2015/268 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione («protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi.

(3)

L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

(4)

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica libanese a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che dev'essere versato. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)   GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

(2)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.