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20.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/1 |
DECISIONE (UE) 2015/268 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione («protocollo»). |
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(2) |
I negoziati si sono conclusi. |
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(3) |
L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi. |
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(4) |
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica libanese a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che dev'essere versato. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. L. GALLETTI
(1) GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.
(2) La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.