16.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


DECISIONE (UE) 2015/238 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2012/419/UE (1) che modifica, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea. Da tale data, Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare ed è diventata una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica delle Seychelles relativo all'accesso, per i pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione nella zona economica esclusiva al largo delle coste di Mayotte.

(3)

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (l'«accordo») è stato firmato a norma della decisione 2014/331/UE (2) ed è applicato in via provvisoria a decorrere dal 20 maggio 2014.

(4)

L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliarne l'applicazione. Inoltre, in conformità dell'accordo, la commissione mista può approvare talune modifiche dell'accordo stesso. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(5)

Per consentire alle autorità di Mayotte di dare attuazione alle norme della politica comune della pesca, dalla data in cui Mayotte diviene una regione ultraperiferica è necessario istituire un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità. Questo permetterà anche di ottemperare agli obblighi di comunicazione internazionali dell'Unione.

(6)

È opportuno dotare le autorità di pesca di Mayotte delle necessarie risorse finanziarie, grazie all'utilizzo dei canoni versati dagli armatori direttamente a Mayotte. Tale soluzione è oltremodo opportuna in vista della stretta relazione tra la flotta delle Seychelles e la comunità locale della regione ultraperiferica francese di Mayotte. La flotta peschereccia immatricolata nelle Seychelles ha operato per diversi anni nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra Mayotte e gli armatori, i quali versano un canone a Mayotte per poter pescare nelle sue acque. Per mantenere la continuità delle operazioni di pesca e i vantaggi che ne conseguono per Mayotte, è opportuno che tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni di pesca e alle catture nell'ambito del presente accordo siano direttamente corrisposti alla comunità locale di Mayotte.

(7)

È necessario che l'accordo sia approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea è approvato, a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

1.   La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle zone di pesca nelle acque UE intorno a Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.

2.   La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.

3.   Al termine di ogni anno di attuazione del presente accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalle navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19 dell'accordo (4).

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate all'accordo nell'ambito della commissione mista.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(2)  Decisione 2014/331/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 1).

(3)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 167 del 6.6.2014, pag. 4, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(4)  La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica delle Seychelles nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche dell'accordo riguardo agli aspetti seguenti:

a)

revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 9 dell'accordo;

b)

revisione delle norme tecniche dell'accordo e dell'allegato, compresa una revisione delle norme tecniche in materia di VMS in conformità all'appendice 6, punto 10, dell'allegato dell'accordo.

2)

Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'articolo 8 dell'accordo, la Commissione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3)

Quando in sede di commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica l'accordo in conformità al punto 1, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, per esame e approvazione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire il follow-up della decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione della presente decisione.