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14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/18 |
DECISIONE 2015/236/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
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(2) |
La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
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(3) |
La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, dei pertinenti obblighi. |
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(4) |
Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 30 giugno 2015. |
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(5) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione. |
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(6) |
Con sentenza del 12 dicembre 2013 nella causa T-58/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool e Ahmad Tafazoly nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
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(7) |
È opportuno inserire nuovamente Gholam Golparvar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
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(8) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-565/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
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(9) |
È opportuno inserire nuovamente la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
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(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«14. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 30 giugno 2015, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»
Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
ALLEGATO
I.
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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140. |
National Iranian Tanker Company (NITC) |
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La National Iranian Tanker Company fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran mediante i suoi azionisti Iranian State Retirement Fund, Iranian Social Security Organization e Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, che sono entità controllate dallo Stato. Inoltre l'NITC è uno dei maggiori operatori di petroliere nel mondo e uno dei principali trasportatori di petrolio greggio iraniano. Di conseguenza, l'NITC fornisce sostegno logistico al governo dell'Iran mediante il trasporto di petrolio iraniano. |
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II.
La persona indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL)
A. Persona
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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8. |
Gholam Hossein Golparvar |
Data di nascita: 23 gennaio 1957. Cittadinanza: iraniana. Carta d'identità n. 4207. |
Il sig. Golparvar agisce per conto dell'IRISL e delle società ad essa associate. È stato direttore commerciale dell'IRISL oltre che amministratore delegato e azionista della società di spedizioni SAPID, amministratore senza incarichi esecutivi e azionista di HDSL nonché azionista della Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, le quali, in base alla designazione dell'UE, agiscono per conto dell'IRISL. |
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