14.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/18


DECISIONE 2015/236/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2015

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

(3)

La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, dei pertinenti obblighi.

(4)

Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 30 giugno 2015.

(5)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione.

(6)

Con sentenza del 12 dicembre 2013 nella causa T-58/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool e Ahmad Tafazoly nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(7)

È opportuno inserire nuovamente Gholam Golparvar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(8)

Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-565/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(9)

È opportuno inserire nuovamente la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«14.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 30 giugno 2015, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

I.

L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,

tel. +98 21 23801,

e-mail: info@nitc-tankers.com; tutti gli uffici del mondo

La National Iranian Tanker Company fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran mediante i suoi azionisti Iranian State Retirement Fund, Iranian Social Security Organization e Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, che sono entità controllate dallo Stato. Inoltre l'NITC è uno dei maggiori operatori di petroliere nel mondo e uno dei principali trasportatori di petrolio greggio iraniano. Di conseguenza, l'NITC fornisce sostegno logistico al governo dell'Iran mediante il trasporto di petrolio iraniano.

 

II.

La persona indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

III.   Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL)

A.   Persona

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

8.

Gholam Hossein Golparvar

Data di nascita: 23 gennaio 1957. Cittadinanza: iraniana. Carta d'identità n. 4207.

Il sig. Golparvar agisce per conto dell'IRISL e delle società ad essa associate. È stato direttore commerciale dell'IRISL oltre che amministratore delegato e azionista della società di spedizioni SAPID, amministratore senza incarichi esecutivi e azionista di HDSL nonché azionista della Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, le quali, in base alla designazione dell'UE, agiscono per conto dell'IRISL.