10.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/19


DECISIONE (UE) 2015/201 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche relative ai loro regolamenti interni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE (2) del Consiglio indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»)

(3)

A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.

(4)

A norma dell'articolo 74, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il proprio regolamento interno.

(5)

A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento interno.

(6)

È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati devono adottare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 65 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato doganale, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 179 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)   GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 65,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, sono state applicate parti dell'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») deve prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare il proprio regolamento interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato SPS, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il sottocomitato SPS

Il presidente


(1)   GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito in conformità all'articolo 65, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo») assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo (il «comitato di associazione riunito nella formazione Commercio») nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato SPS svolge le funzioni indicate all'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo alla luce degli obiettivi del titolo IV, capo 4 di cui all'articolo 50 dell'accordo.

3.   Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.

4.   Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato SPS in conformità all'articolo 2.

5.   Le parti del presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni dodici mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato SPS. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.

2.   Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla presidenza in una sede e ad una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato SPS entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato SPS è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

5.   Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate dal il segretariato del sottocomitato SPS della composizione prevista delle delegazioni di ogni parte che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria congiuntamente, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato SPS.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato SPS provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato SPS.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Georgia e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario dell'Unione, nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

5.   I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 58 dell'accordo.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato SPS può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato SPS.

2.   Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano ed un elenco di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al sottocomitato SPS;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; e

d)

le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato SPS della parte che detiene la presidenza del sottocomitato SPS e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato SPS. A tal fine il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il sottocomitato SPS ha il potere di adottare decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 65 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti dopo il completamento delle rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente del sottocomitato SPS e autenticato dai segretari del sottocomitato SPS. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato SPS può prendere decisioni, formulare raccomandazioni e adottare pareri mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato SPS recano, rispettivamente, il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi alle parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta una relazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni di calendario prima della riunione annuale regolare del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e il georgiano.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 16

Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc

1.   Mediante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, dell'accordo, il sottocomitato SPS può creare o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti.

2.   La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non deve necessariamente essere limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.

3.   Salvo decisione contraria delle parti, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.

4.   In caso di necessità, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.

5.   La segreteria del sottocomitato SPS riceve copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.

6.   I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono formulate per consenso e comunicate al presidente del sottocomitato SPS, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.

7.   Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposto dal presente articolo. I riferimenti alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell'articolo 431 dell'accordo, sono state applicate parti dell'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 74 dell'accordo, il sottocomitato doganale deve controllare l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 74, paragrafo 3, lettera e) dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato doganale, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il sottocomitato doganale

Il presidente


(1)   GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato doganale UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 74, paragrafo 2 e paragrafo 3, dell'accordo

2.   Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.

3.   Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.

4.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni dodici mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato doganale. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diversamente convenuto dalle parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti.

2.   Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dalla presidenza in una sede e a una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato doganale entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

4.   Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate dal il segretariato del sottocomitato doganale, della composizione prevista delle delegazioni di ogni parte che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come istituito dall'articolo 408, paragrafo 4 dell'accordo (comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio») è informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato doganale.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato doganale provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato doganale.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario della Georgia. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti competente della Georgia e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario dell'Unione. Il segretario della Georgia invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato doganale può, secondo l'occasione, invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato doganale può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario del sottocomitato doganale della parte che detiene la presidenza del sottocomitato doganale.

2.   Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è sottoposto al sottocomitato doganale per approvazione. Il progetto di verbale è approvato entro 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il sottocomitato doganale ha il potere di adottare modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Tali modalità pratiche, decisioni, raccomandazioni, sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del sottocomitato doganale e autenticata dai segretari del sottocomitato doganale. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato doganale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai due segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato doganale recano, rispettivamente, il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad entrambe le parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e il georgiano.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, lettera e) dell'accordo.


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA

del … 2015

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 179,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell'articolo 431 dell'accordo, sono state applicate parti dell'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 179 dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve sorvegliare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

(3)

A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato IG deve stabilire il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato IG, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche

Il presidente


(1)   GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito in conformità all'articolo 179 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo») assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all' articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo (il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio») nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato IG svolge le sue funzioni indicate all'articolo 179 dell'accordo.

3.   Il sottocomitato IG è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili in materia di indicazioni geografiche.

4.   Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato IG.

5.   I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza del sottocomitato IG in conformità all'articolo 2.

6.   Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

7.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni dodici mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato IG. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e in Georgia, e in ogni caso entro 90 giorni di calendario dalla richiesta.

2.   Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dalla presidenza in una sede e a una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato IG entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato IG è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate dal segretariato del sottocomitato IG, della composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria congiuntamente, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato IG.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato IG provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato IG.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Georgia emette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato IG può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato IG.

2.   Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano e di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al sottocomitato IG;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato IG; e

d)

le conclusioni operative della riunione, se necessario, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza del sottocomitato IG e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni

1.   Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione è firmata dal presidente del sottocomitato IG e autenticata dai segretari del sottocomitato IG. Fatto salvo il paragrafo 4, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato IG può adottare decisioni o approvare relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, ogni decisione o relazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato IG recano, rispettivamente, il titolo di «decisione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni sono trasmesse ad entrambe le parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e il georgiano.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 179, paragrafo 2 dell'accordo.