10.2.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/200 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 33,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(2)

Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza.

(3)

A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha notificato a otto paesi terzi, con decisione del 15 novembre 2012 (2), la possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera paesi terzi non cooperanti.

(4)

Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso informazioni relative ai fatti e alle considerazioni alla base di tale identificazione.

(5)

Sempre il 15 novembre 2012, con lettere distinte la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.

(6)

Nelle missive la Commissione sottolineava che, per evitare l'identificazione e la proposta di inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, tali paesi terzi erano invitati a stabilire, in stretta cooperazione con la Commissione, un piano d'azione volto a colmare le lacune identificate nella decisione del 15 novembre 2012.

(7)

Di conseguenza, la Commissione ha invitato gli otto paesi terzi interessati: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nei piani d'azione suggeriti dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nei piani d'azione suggeriti dalla Commissione; e iii) a trasmettere alla Commissione, con cadenza semestrale, relazioni dettagliate nelle quali si valuti l'attuazione di ciascuna azione per quanto riguarda, fra l'altro, l'efficacia, individuale e/o collettiva, nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

(8)

Agli otto paesi terzi in questione è stata concessa la possibilità di rispondere per iscritto in merito alle questioni esplicitamente indicate nella decisione del 15 novembre 2012 nonché a ogni altra informazione pertinente, consentendo loro di presentare elementi a sostegno o a sfavore dei fatti citati nella decisione del 15 novembre 2012 o di adottare, se del caso, un piano d'azione volto a migliorare la situazione e idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(9)

Il 15 novembre 2012 la Commissione ha avviato un dialogo con gli otto paesi terzi, sottolineando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.

(10)

La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state esaminate e prese in considerazione. Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle deliberazioni della Commissione.

(11)

Il 24 marzo 2014 è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (3). Tre degli otto paesi interessati dalla decisione del 15 novembre 2012 erano elencati come paesi terzi non cooperanti poiché, nonostante l'adozione di talune misure, risultavano tuttora inadempienti nei confronti degli obblighi loro imposti dal diritto internazionale in qualità di Stati di bandiera o Stati costieri di adottare azioni atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(12)

Con decisione di esecuzione 2014/715/UE (4), la Commissione ha identificato la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka («Sri Lanka») come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha presentato i motivi per cui essa ritiene che lo Sri Lanka non adempia all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

(13)

La presente decisione che inserisce lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN dovrebbe pertanto essere adottata nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 quale risultato di procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con tale regolamento. Detta decisione si basa sulle sulle procedure di indagine e dialogo, compresa la corrispondenza scambiata e le riunioni tenutesi, nonché sulla decisione del 15 novembre 2012 e sulla decisione di esecuzione 2014/715/UE. Le motivazioni alla base di tali procedure e atti sono identiche a quelle alla base della presente decisione. È opportuno che la presente decisione che inserisce lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN comporti le conseguenze di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(14)

All'atto dell'adozione della presente decisione che inserisce lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante non è più rilevante.

(15)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deve radiare dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALLO SRI LANKA

(16)

Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato allo Sri Lanka, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante e ha invitato lo Sri Lanka a stabilire un piano d'azione, in stretta collaborazione con i suoi servizi, al fine di rettificare le carenze individate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2014 lo Sri Lanka ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare i punti in questione. La Commissione ha fornito per iscritto allo Sri Lanka le informazioni pertinenti. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dallo Sri Lanka in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e lo Sri Lanka è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dallo Sri Lanka. La Commissione ha inoltre concluso che le misure suggerite in un piano d'azione non sono state pienamente attuate.

3.   IDENTIFICAZIONE DELLO SRI LANKA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(17)

Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi dello Sri Lanka e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati nell'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(18)

La Commissione ha esaminato la conformità dello Sri Lanka alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012, e, in considerazione delle pertinenti informazioni trasmesse in merito dallo Sri Lanka, del piano d'azione proposto e delle misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.

(19)

Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficiente, di un sistema di monitoraggio e di un sistema di sanzioni dissuasivo nonché a un'attuazione inadeguata del regime di certificazione delle catture. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.

(20)

Nella decisione di esecuzione 2014/715/UE la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(21)

Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che lo Sri Lanka è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.

(22)

Tenuto conto della decisione del 15 novembre 2012 e della decisione di esecuzione 2014/715/UE, nonché del processo di dialogo con lo Sri Lanka intrattenuto dalla Commissione e dei relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dallo Sri Lanka alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e agli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.

(23)

Lo Sri Lanka non si è pertanto conformato all'obbligo a esso imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

4.   ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

(24)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra relativamente allo Sri Lanka, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, all'elenco di paesi terzi non cooperanti istituito a norma della decisione di esecuzione 2014/170/UE, come modificata dalla decisione 2014/914/UE (5). È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/170/UE.

(25)

Le azioni nei confronti dello Sri Lanka sotto forma di misure che dovrebbero essere applicate sono elencate nell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il divieto di importazione riguarda tutti gli stock e le specie, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008, poiché l'identificazione non è giustificata dall'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN praticate su un dato stock o una data specie.

(26)

Si osservi tra l'altro che la pesca INN provoca fra l'altro il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza del problema connesso alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti dello Sri Lanka in qualità di paese terzo non cooperante. Alla luce di quanto esposto, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(27)

Se lo Sri Lanka dimostra che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deve radiare il paese terzo di cui trattasi dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, in linea con l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. La decisione di radiazione dovrebbe tener conto del fatto che lo Sri Lanka abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è aggiunta all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/715/UE della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13).

(5)  Decisione di esecuzione 2014/914/UE del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda il Belize (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 53).