31.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/22


DECISIONE (UE) 2015/155 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

relativa alla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»).

(2)

A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è stato applicato in via provvisoria dal 1o luglio 2011, in attesa che siano state espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(3)

L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo e di sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati.

(4)

A norma dell'articolo 15.2 dell'accordo, sono stati istituiti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 dell'accordo, figura tra tali comitati specializzati.

(5)

A norma del punto 2 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, è possibile per la Corea utilizzare un sistema di aste al fine di amministrare e applicare i contingenti tariffari («CT») applicati dalla Corea per il latte e la crema di latte, il burro, il miele e le arance originari dell'Unione sulla base dell'accordo. Le modalità del sistema di aste devono essere stabilite di comune accordo dalle parti in sede di comitato per il commercio di merci.

(6)

A norma del punto 3 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, è possibile per la Corea utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare e applicare alcuni CT. Le parti devono convenire, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative al sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi.

(7)

Occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci per quanto riguarda le norme relative all'amministrazione dei CT.

(8)

La decisione congiunta sarà adottata mediante scambio di note tra l'Unione e la Corea, che dev'essere firmato da un rappresentante della Commissione a nome dell'Unione.

(9)

È quindi opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci si basi sul progetto di decisione del comitato per il commercio di merci allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei CT si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio di merci allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato possono concordare lievi correzioni tecniche del progetto di decisione del comitato per il commercio di merci senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO DI MERCI UE-COREA

del …

riguardante l'adozione delle norme relative all'amministrazione e all'applicazione dei contingenti tariffari

IL COMITATO PER IL COMMERCIO DI MERCI,

visto l'accordo di libero scambio fra la Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («le parti» e «l'accordo»), in particolare gli articoli 2.16 e 15.2.1 e i punti 2 e 3 dell'appendice 2-A-1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che, tra l'altro, assicura il buon funzionamento dell'accordo e sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati.

(2)

A norma dell'articolo 15.2 dell'accordo, sono stati istituiti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 dell'accordo, figura tra tali comitati specializzati.

(3)

A norma del punto 2 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di aste al fine di amministrare e applicare i contingenti tariffari («CT») applicati dalla Corea per alcuni prodotti originari dell'Unione europea sulla base dell'accordo. Le modalità del sistema di aste devono essere stabilite dalle parti di comune accordo con decisione del comitato per il commercio di merci.

(4)

A norma del punto 3 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare e applicare alcuni contingenti tariffari. Le parti stabiliscono, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative a tale sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

La Corea amministra e applica i contingenti tariffari da essa applicati ad alcune merci originarie dell'Unione europea sulla base dell'accordo di libero scambio fra la Repubblica di Corea, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, conformemente alle norme stabilite nell'allegato della presente decisione.

2.

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a …, il …

Per il comitato per il commercio di merci

Mauro PETRICCIONE

Direttore

Direzione generale del commercio della Commissione europea

Hak-Do KIM

Direttore generale per la politica ALS

Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Repubblica di Corea

ALLEGATO

NORME RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Articolo 1

Calendario delle aste e delle domande di licenza

1.   La vendita all'asta di latte scremato in polvere, latte intero in polvere, latte condensato e miele naturale precede il periodo di importazione; si effettua cioè in giugno per i contingenti aperti a luglio.

2.   Gli orientamenti specifici della Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation prevedono che gli avvisi pubblici relativi alle aste siano pubblicati otto giorni di calendario prima del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione all'asta.

3.   Per i prodotti il cui calendario per la presentazione delle domande di licenza relative ai contingenti non è fissato nell'accordo di libero scambio Corea-UE, gli orientamenti specifici degli organismi designati per la gestione dei contingenti tariffari (CT) (in appresso «organismi abilitati per le raccomandazioni») prevedono un periodo per la presentazione della domanda di licenza di almeno sette giorni di calendario a decorrere dal primo giorno lavorativo dell'anno di esecuzione di cui all'allegato 2-A, punto 5, dell'accordo di libero scambio Corea-UE.

Articolo 2

Deposito e tasse

1.   Non sono previsti costi amministrativi o tasse oltre al deposito, ossia l'importo versato dagli offerenti partecipanti all'asta, per i servizi collegati a una domanda di assegnazione di un contingente tariffario mediante asta.

2.   Conformemente alle istruzioni generali destinate agli offerenti per ogni asta, il deposito viene restituito agli offerenti non appena consentito dalle normali procedure amministrative ad asta conclusa.

3.   Non sono richiesti alcuna garanzia né alcun deposito a coloro che richiedono una licenza.

Articolo 3

Rilascio e validità di una raccomandazione

1.   Gli organismi abilitati per le raccomandazioni rilasciano una raccomandazione relativa ai contingenti tariffari all'importazione nel quadro dell'ALS Corea-UE (in appresso «raccomandazione») a seguito di un'asta o di una domanda di licenza.

2.   Le raccomandazioni ai richiedenti sono rilasciate entro due giorni di calendario purché la domanda di raccomandazione relativa ai contingenti tariffari presentata soddisfi i requisiti della raccomandazione.

3.   Una raccomandazione per contingenti tariffari all'importazione ha una validità di 90 giorni. Il periodo di validità può essere prorogato di 30 giorni ma non può superare l'ultimo giorno dell'anno di esecuzione di cui all'allegato 2-A, punto 5, dell'accordo di libero scambio Corea-UE.

Articolo 4

Pubblicazione di informazioni relative all'amministrazione dei contingenti tariffari

1.   Gli orientamenti del ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali della Corea (in appresso «MAFRA») e gli orientamenti specifici degli organismi abilitati per le raccomandazioni sono pubblicati sui rispettivi siti Internet.

2.   Gli organismi abilitati per le raccomandazioni pubblicano periodicamente sul proprio sito Internet informazioni che comprendono gli avvisi pubblici riguardanti le domande di licenza e le aste, i periodi relativi all'assegnazione delle licenze e alle aste, i quantitativi assegnati, i quantitativi restanti disponibili per ciascun contingente tariffario e la data prevista del successivo periodo d'asta/rilascio delle licenze.

3.   I criteri di base per le aste, compresi l'ammissibilità, il pagamento e la restituzione del deposito, le date delle aste, il codice dell'asta e le relative informazioni, sono contenuti negli orientamenti specifici della Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation o nelle istruzioni generali destinate agli offerenti per ciascuna asta.

Articolo 5

Norme relative all'assegnazione dei contingenti tariffari

Gli orientamenti del MAFRA consentono di ripartire il volume del contingente tariffario annuo nel corso dell'anno dividendo il volume del contingente tariffario annuo in più sottovolumi, la cui somma è pari al volume del contingente tariffario annuo. Il volume totale del contingente tariffario per ogni anno di esecuzione stabilito nell'accordo di libero scambio Corea-UE non viene ridotto.

Amministrazione dei contingenti tariffari (CT): Glossario

Organismi abilitati per le raccomandazioni

Organismi coreani designati per l'amministrazione dei CT: Korea Dairy Industries Association, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Korea Feed Ingredients Association e Korea Feed Milk Replacer Association

Siti web:

 

Korea Dairy Industries Association (unicamente in lingua coreana):

http://www.koreadia.or.kr/

 

Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation:

http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action

 

Korea Feed Ingredients Association (unicamente in lingua coreana):

http://www.kfeedia.org/main.html

 

Korea Feed Milk Replacer Association (unicamente in lingua coreana):

http://milkreplacer.or.kr/

Deposito

Importo versato da offerenti che chiedono di partecipare a un'asta. Il deposito viene restituito a ciascun offerente subito dopo la raccomandazione relativa al contingente.

Raccomandazione

Concessione di un CT all'importazione a seguito di un'asta o di una domanda di licenza.

Periodo di validità

Periodo nel corso del quale è valida una raccomandazione relativa a un CT all'importazione.

Anno d'esecuzione

Periodo di 12 mesi tra ricorrenze consecutive dell'ALS (1o luglio) per il quale un volume del CT annuo è stabilito nell'ALS Corea-UE.