31.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/1


DECISIONE (UE) 2015/146 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («il protocollo di Kyoto») è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e contiene impegni giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni nel primo periodo di impegno 2008-2012 per le parti elencate nel suo allegato B. L'Unione ha approvato il protocollo di Kyoto con la decisione 2002/358/CE (1). L'Unione e i suoi Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto e hanno accettato di rispettare congiuntamente i loro impegni di cui al primo periodo di impegno. L'Islanda ha ratificato il protocollo di Kyoto il 23 maggio 2002.

(2)

Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da parte dell'Islanda di adempiere i suoi impegni nell'ambito di un secondo periodo di impegno congiuntamente con l'Unione e i suoi Stati membri e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto sul clima e sull'energia dell'Unione.

(3)

In occasione della conferenza sul clima di Doha del dicembre 2012, tutte le parti firmatarie del protocollo di Kyoto hanno concordato l'emendamento di Doha che introduce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. L'emendamento di Doha modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto, impone ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le parti elencate in tale allegato per il secondo periodo di impegno, modifica e definisce ulteriori disposizioni sull'attuazione degli impegni delle parti durante il secondo periodo di impegno.

(4)

Gli obiettivi stabiliti per l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. L'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha l'8 dicembre 2012, hanno altresì elaborato una dichiarazione congiunta nella quale esprimono la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di impegno. La dichiarazione è stata concordata durante una riunione ad hoc dei ministri dell'UE a Doha e approvata dal Consiglio il 17 dicembre 2012.

(5)

In tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere congiuntamente gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, di tale protocollo si applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda e che non si applicherà agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda considerati individualmente.

(6)

L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto prevede che le parti che si impegnano a rispettare gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto in maniera congiunta definiscano nell'accordo il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle parti dell'accordo in tale accordo. L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di notificare al segretariato del protocollo di Kyoto i termini di tale accordo al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione.

(7)

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su un accordo sull'adempimento congiunto tra l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda.

(8)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo»).

(9)

Al fine di garantire che gli obblighi incombenti all'Islanda in merito all'adempimento congiunto siano stabiliti e applicati in modo non discriminatorio, con pari trattamento dell'Islanda e degli Stati membri, il livello delle emissioni per l'Islanda è stato determinato in modo coerente con l'impegno quantificato di riduzione delle emissioni inserito nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, modificato dall'emendamento di Doha, e con la normativa dell'Unione, compreso il pacchetto sul clima e sull'energia del 2009 e i principi e i criteri sui quali sono fondati gli obiettivi di tale normativa.

(10)

È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con riserva della conclusione del suddetto protocollo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.