30.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/144 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2015

che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 250]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri riguardo alle misure di emergenza adottate a seguito della conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Al fine di garantire una sana gestione finanziaria e di disporre rapidamente di informazioni sulla gestione delle malattie, è opportuno fissare le date entro cui gli Stati membri devono presentare le domande di sovvenzione e le richieste di pagamento e specificare le informazioni che devono essere fornite. Si dovrebbero fornire, in particolare, le prime stime e le previsioni aggiornate delle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Occorre specificare il tasso da applicare per convertire le stime e le richieste di pagamento presentate dagli Stati membri che non usano l'euro come valuta nazionale.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Informazioni preliminari

Entro 30 giorni dalla conferma ufficiale dell'insorgenza di una delle malattie elencate nell'allegato I di tale regolamento, gli Stati membri forniscono informazioni preliminari sulle categorie di animali o di prodotti interessati e il valore di mercato di ciascuna di tali categorie, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione.

Contemporaneamente gli Stati membri forniscono una descrizione delle azioni in corso e programmate e indicano la legislazione per la determinazione del valore degli animali e dei prodotti oggetto di indennizzo.

Articolo 2

Informazioni sui costi stimati

Entro due mesi dalla conferma ufficiale dell'insorgenza della malattia, gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014, per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di «bilancio preliminare» di cui all'allegato II, recante quanto segue:

a)

i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 652/2014;

b)

i costi operativi stimati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), d) e g), del regolamento (UE) n. 652/2014;

c)

gli eventuali altri costi stimati essenziali per l'eradicazione della malattia di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 652/2014, allegando debita giustificazione.

La descrizione delle azioni di cui all'articolo 1 è considerata parte integrante della domanda di sovvenzione.

Ogni due mesi dopo la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri trasmettono informazioni aggiornate sui costi di cui al medesimo comma.

Articolo 3

Richieste di pagamento

Entro sei mesi dalla data limite fissata nella decisione di finanziamento o dalla conferma dell'eradicazione della malattia, se anteriore, gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato III della presente decisione;

b)

i costi dettagliati a sostegno della richiesta di pagamento, con informazioni particolareggiate sui costi sostenuti e pagati per le diverse categorie di spesa ammissibili, per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato IV della presente decisione;

c)

una relazione tecnica secondo l'allegato V della presente decisione.

Articolo 4

Tasso di conversione

Se gli importi dei costi stimati o delle spese sostenute da uno Stato membro sono in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato li converte in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda di sovvenzione è presentata dallo Stato membro.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione di esecuzione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.


ALLEGATO I

INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLE CATEGORIE DI ANIMALI O DI PRODOTTI, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 1

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ALLEGATO II

BILANCIO PRELIMINARE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 2

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ALLEGATO III

RICHIESTA DI PAGAMENTO, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)

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ALLEGATO IV

INFORMAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUI COSTI SOSTENUTI, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)

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ALLEGATO V

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA c

La relazione tecnica finale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1.

la data di inizio e la data di fine dell'attuazione delle misure;

2.

una descrizione delle misure tecniche attuate, con le cifre principali;

3.

mappe epidemiologiche;

4.

il grado di conseguimento degli obiettivi e le difficoltà tecniche;

5.

i risultati delle indagini epidemiologiche;

6.

altre informazioni epidemiologiche rilevanti: mortalità, morbilità, distribuzione per età degli animali morti e degli animali risultati positivi, lesioni riscontrate, presenza di vettori ecc.