20.1.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/8


DECISIONE (PESC) 2015/78 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2015

relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»),

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 10 settembre 2014 lo «Chef de l'État de Transition» della Repubblica centrafricana ha invitato l'Unione a prorogare l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) e ha chiesto un impegno post-EUFOR allo scopo di appoggiare le Forze armate centrafricane (FACA).

(2)

Nelle conclusioni del 17 e 18 novembre 2014 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare un approccio comune con le Nazioni Unite (ONU) nella Repubblica centrafricana per la riforma delle forze di sicurezza, comprese le forze armate, al fine di stabilizzare la situazione a sostegno del processo politico. Al riguardo, ha riconosciuto il valore aggiunto di un potenziale ulteriore ruolo dell'Unione nella riforma del settore della sicurezza a sostegno degli sforzi dell'ONU, garantendo nel contempo l'adesione a livello locale.

(3)

Il 15 dicembre 2014, il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi relativo a una possibile missione militare consultiva dell'Unione in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana, intesa a contribuire alla riforma delle FACA.

(4)

Con lettera del 16 gennaio 2015, lo «Chef de l'État de Transition» della RCA ha invitato l'Unione a schierare una missione militare consultiva dell'UE nella Repubblica centrafricana.

(5)

L'EUMAM RCA dovrebbe schierare il più rapidamente possibile la piena capacità operativa (Full Operating Capability — FOC).

(6)

Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione militare consultiva dell'Unione in ambito PSDC, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

(7)

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale dell'UE e alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell'Unione.

(8)

A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e della decisione 2011/871/PESC del Consiglio (1), che istituisce un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, le spese operative derivanti dalla presente decisione, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere a carico degli Stati membri.

(9)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione conduce una missione militare consultiva in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) per sostenere le autorità di quest'ultima nella preparazione della prossima riforma del settore della sicurezza assistendo le FACA nella gestione della loro attuale situazione e nella costruzione della capacità e della qualità necessarie al conseguimento dello scopo di ottenere FACA moderne, efficaci e responsabili. Concentra la sua azione nella zona di Bangui.

2.   L'EUMAM RCA opera secondo gli obiettivi politici, strategici e politico-militari figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 15 dicembre 2014.

Articolo 2

Nomina del comandante della missione dell'UE

1.   Il generale di brigata Dominique LAUGEL è nominato comandante della missione dell'UE EUMAM RCA («comandante della missione»).

2.   Il comandante della missione esercita le funzioni di comandante dell'operazione dell'UE e di comandante della forza dell'UE.

Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

1.   Il comando della missione dell'EUMAM RCA ha sede a Bangui, Repubblica centrafricana. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.

2.   Il comando della missione comprende una cellula di sostegno a Bruxelles.

Articolo 4

Pianificazione e avvio dell'EUMAM RCA

1.   Le regole di ingaggio necessarie per la fase preparatoria dell'EUMAM RCA sono approvate dal Consiglio nel più breve termine possibile dopo l'adozione della presente decisione.

2.   L'EUMAM RCA prende avvio con una decisione del Consiglio riguardante la data raccomandata dal comandante della missione non appena essa ha raggiunto la sua capacità operativa iniziale (Initial Operating Capability — IOC), successivamente all'approvazione del piano della missione e, qualora si renda necessario, di regole di ingaggio supplementari.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMAM RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti successivi della missione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUMAM RCA restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUMAM RCA. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione, ove opportuno.

Articolo 6

Direzione militare

1.   L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUMAM RCA condotta sotto la responsabilità del comandante della missione.

2.   L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione, ove opportuno.

3.   Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di referente principale con il comandante della missione.

Articolo 7

Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento

1.   L'alto rappresentante garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'Unione a Bangui.

3.   L'alto rappresentante, assistito dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di referente principale con l'ONU, le autorità della Repubblica Centrafricana e i paesi limitrofi, l'Unione africana (UA), la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali.

4.   Le modalità di coordinamento pertinenti all'operazione tra il comandante della missione, gli attori dell'Unione e i partner strategici chiave a livello locale sono definite nel piano della missione.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUMAM RCA.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 trattato sullÚnione europea (TFUE). Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell'Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUMAM RCA.

4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUMAM RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUMAM RCA, degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status del personale diretto dall'UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell'EUMAM RCA sono gestiti a norma della decisione 2011/871/PESC.

2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUMAM RCA è pari a 7 900 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari al 50 % e la percentuale per l'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della decisione 2011/871/PESC è pari al 70 %.

Articolo 11

Cellula di progetto

1.   L'EUMAM RCA dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti, finanziati dagli Stati membri o da Stati terzi, che sono coerenti con gli obiettivi della missione e contribuiscono alla realizzazione del mandato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell'EUMAM RCA in modo coerente. In tal caso, il comandante della missione conclude un accordo con tali Stati riguardante in particolare le procedure specifiche relative alla risposta a qualsiasi azione emanante da terzi per danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUMAM RCA nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUMAM RCA nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

3.   Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni

1.   L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUMAM RCA, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUMAM RCA, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), come segue:

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o

b)

fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.   L'alto rappresentante è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative dell'EUMAM RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUMAM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'alto rappresentante e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUMAM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'alto rappresentante e le autorità competenti dello Stato ospitante.

4.   L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUMAM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

5.   L'alto rappresentante può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo ai funzionari del SEAE e/o al comandante della missione.

Articolo 13

Entrata in vigore e conclusione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   L'EUMAM RCA cessa di produrre effetti al più tardi dodici mesi dopo aver raggiunto la FOC.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando della missione, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUMAM RCA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti dell'EUMAM RCA di cui alla decisione 2011/871/PESC.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).