2.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/1 |
DECISIONE (UE) 2015/509 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 febbraio 2015
che abroga la decisione BCE/2013/6 sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio, la decisione BCE/2013/35 relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie e gli articoli 1, 3 e 4 della decisione BCE/2014/23 sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso (BCE/2015/9)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ragioni di chiarezza e di coerenza, e al fine di semplificare la disciplina delle garanzie dell'Eurosistema, gli obblighi contenuti nelle decisioni BCE/2013/6 (1) e BCE/2013/35 (2), nonché nell'articolo 1 della decisione BCE/2014/23 (3) sono stati inseriti nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4), che costituisce l'atto giuridico fondamentale sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema. |
(2) |
Per ragioni di chiarezza e di coerenza, e al fine di semplificare il quadro normativo dell'Eurosistema, le disposizioni dell'articolo 3 della decisione BCE/2014/23 sono state inserite nell'indirizzo BCE/2012/27 (5) e le disposizioni dell'articolo 4 della decisione BCE/2014/23 sono state inserite nell'indirizzo BCE/2014/9 (6). |
(3) |
Le decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35, e gli articoli 1, 3 e 4 della decisione BCE/2014/23 dovrebbero pertanto essere abrogati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Abrogazione delle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 e dell'articolo 1 della decisione BCE/2014/23
1. Le decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 sono abrogate.
2. L'articolo 1 della decisione BCE/2014/23 è abrogato.
3. I riferimenti alle decisioni abrogate e all'articolo abrogato, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono da intendersi come riferimenti all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Articolo 2
Abrogazione degli articoli 3 e 4 della decisione BCE/2014/23
1. Gli articoli 3 e 4 della decisione BCE/2014/23 sono abrogati.
2. I riferimenti all'abrogato articolo 3 della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 12, paragrafo 5, dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27.
3. I riferimenti all'abrogato articolo 4 della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'indirizzo BCE/2014/9.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. L'articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2015.
2. L'articolo 2 della presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 febbraio 2015
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2013/6, del 20 marzo 2013, sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22).
(2) Decisione BCE/2013/35, del 26 settembre 2013, relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).
(3) Decisione BCE/2014/23, del 5 giugno 2014, sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115).
(4) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (cfr. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
(6) Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).