8.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2015

sul progetto di regolamento della Banca centrale europea sulla raccolta di dati granulari sul credito e di dati sul rischio creditizio

(2015/C 261/01)

1.   Introduzione

In data 26 giugno 2015, la Banca centrale europea (BCE) ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere su un progetto di regolamento riguardante la raccolta di dati granulari sul credito e di dati sul rischio creditizio («il progetto di regolamento della BCE»).

La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE adempie in tal modo all’obbligo, che le incombe in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE (1), di consultare la Commissione sui progetti di regolamento della BCE qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in campo statistico, al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione. Una fattiva collaborazione tra la BCE e la Commissione è proficua per entrambe le istituzioni, oltre che per gli utenti e per i rispondenti, in quanto rende più efficiente la produzione di statistiche europee.

La Commissione è pienamente convinta della necessità di raccogliere dati a livello di micro credito e dati sul rischio creditizio seguendo un approccio armonizzato. I pregi della proposta sono chiari e significativi ed essa riveste grande importanza per un vasto numero di parti interessate e per varie finalità, tra cui spiccano la politica monetaria, la politica macroprudenziale, i compiti di vigilanza bancaria e le analisi di mercato del credito.

2.   Osservazioni e possibili modifiche della proposta legislativa

La Commissione osserva che il progetto di regolamento della BCE prende nella dovuta considerazione il Sistema europeo dei conti (SEC 2010), istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (2), per quanto riguarda la definizione dei settori istituzionali e degli strumenti finanziari.

In quanto futura potenziale utente di serie di dati statistici scaturite dal progetto di regolamento della BCE, la Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni:

2.1.   Campo di rilevazione

Dato l’obiettivo ambizioso e la misura in cui tali dati possono migliorare il processo decisionale in varie fasi del processo legislativo (valutazioni d’impatto al momento della proposta di nuova normativa, valutazioni ex post, regolarmente richieste dalla legislazione), è fondamentale che la Commissione abbia accesso a dati sia granulari che aggregati.

La Commissione propone di allargare il campo di rilevazione inserendovi dati sui crediti al consumo potenzialmente forniti da tutti i creditori (non solo dalle istituzioni finanziarie monetarie) e anche a livello transfrontaliero. Ciò colmerebbe le lacune nelle attuali statistiche sul credito. La raccolta di questi dati avrà grande importanza per consentire alla Commissione di monitorare l’andamento del mercato del credito al consumo e adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativa ai contratti di credito ai consumatori. La categoria di crediti al consumo dovrebbe includere come sottocategorie scoperti, carte di credito, linee di credito e altri crediti al consumo.

Inoltre, al fine di ottenere panoramica completa delle esposizioni creditizie del settore finanziario e dei relativi rischi di credito, il numero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione andrebbe esteso, appena possibile, alle «altre società finanziarie erogatrici di prestiti».

Alla Commissione preme infine far notare che, per ridurre al minimo i costi della raccolta dei dati, essi andrebbero ottenuti, se possibile, a partire da banche dati esistenti. Numerose informazioni complementari a carattere non creditizio sulle PMI (come sede legale, dimensioni e numero di dipendenti) potrebbero ad esempio essere ricavate dalla base dati RIAD.

2.2.   Osservazioni specifiche relative alla protezione dei dati personali

La Commissione ritiene che il testo del progetto di regolamento della BCE dovrebbe essere reso più severo riguardo alla protezione dei dati personali. Ogniqualvolta le misure previste dal progetto di regolamento della BCE comportino il trattamento di dati personali, esse vanno attuate in conformità alla legislazione UE relativa alla protezione di tali dati, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) e ai rispettivi atti di recepimento di tale direttiva nonché al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5). La Commissione propone pertanto di inserire un riferimento a tale normativa di applicazione generale nei considerando del progetto di regolamento della BCE, nonché di riformulare l’articolo 13, al fine di includervi un chiaro obbligo di rispettare il diritto UE in materia di protezione dei dati personali - in particolare la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001, in sostituzione del proposto articolo 13, paragrafo 2.

L’articolo 13, paragrafo 1, dovrebbe dunque leggersi: «Le misure previste dal presente regolamento vanno attuate in conformità alla legislazione UE sulla protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e alle misure nazionali di recepimento della medesima nonché al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.»

La Commissione esorta inoltre a un approccio più prudente nel concedere l’accesso ai dati personali di terzi. In riferimento al considerando 18 del progetto di regolamento della BCE, la Commissione ritiene inopportuno che le basi dati sui crediti, diverse dalle centrali dei rischi, possano riutilizzare i dati senza ulteriore specificazione di tali parti terze, soprattutto in mancanza di un consenso delle controparti. La Commissione propone pertanto di sopprimere il testo «e altri pertinenti serie di dati sul credito istituite dal settore pubblico» nel considerando 18. Nella stessa ottica, la Commissione propone di sopprimere i termini «e concedere l’accesso a tali dati di terzi» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del progetto di regolamento della BCE. L’articolo 11, paragrafo 3, dovrebbe essere modificato al fine di coprire non solo le persone giuridiche ma anche le persone fisiche.

2.3.   Altre osservazioni

La Commissione è del parere che gli aspetti legati alla responsabilità per quanto riguarda i dati raccolti potrebbero essere precisati meglio. Ad esempio, non è chiaro chi sia responsabile per lo sviluppo e la manutenzione dei suddetti canali sicuri e se la necessaria infrastruttura sia già esistente. Non è neppure chiaro se i dati (sulle famiglie) saranno resi anonimi alla fonte, presso la banca dati centrale prima della loro memorizzazione nella banca dati AnaCredit o al momento della loro estrazione per il ritorno di informazioni.

Se vengono istituiti circuiti di feedback, i fornitori di crediti sia pubblici che privati dovrebbero essere trattati alla pari. In tal modo saranno impediti potenziali effetti di distorsione del mercato che, ad esempio, si avrebbero conferendo a un registro pubblico centrale dati che non sono disponibili a competitori privati che forniscano servizi nel campo delle informazioni sul credito.

La Commissione condivide l’opinione secondo cui i ritorni di informazioni richiedano un certo grado di flessibilità. Un grado eccessivo di libertà a livello nazionale può tuttavia dar luogo a distorsioni della concorrenza nell’intera UE e danneggiare quindi l’ecosistema dell’informazione sul credito attualmente in essere. Per evitare tutto ciò, potrebbe essere giustificato elaborare norme in materia di ritorni di informazioni a livello centrale. Non è chiaro dal progetto di regolamento della BCE se gli Stati membri possano applicare soglie inferiori e se ciò sia incoraggiato. Nel complesso, gli obiettivi di AnaCredit potrebbero essere meglio definiti. Attualmente, la serie dei fini potenziali è molto ampia. Per ciascuna categoria di utenti andrebbe chiarito il livello di accessibilità all’informazione (ad esempio, anonimizzato, puntuale, aggregato ecc.).

Andrebbero inoltre aggiunti riferimenti alle analisi costi-benefici. Tali riferimenti aumenterebbero la credibilità della proposta e la renderebbero più equilibrata in termini di impatto.

3.   Conclusioni

La Commissione sostiene il progetto di regolamento della BCE, in quanto permetterà la disponibilità, a livello micro, di dati sul credito e sui rischi creditizi che riveste grande importanza per le parti interessate e per la Commissione stessa.

La Commissione è tuttavia del parere che le questioni sopra menzionate debbano essere prese in considerazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per la Commissione

Marianne THYSSEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.