25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di condizionamento dei fanghi di Sellafield, Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 209/01)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 18 marzo 2015 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di condizionamento dei fanghi di Sellafield.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 23 marzo 2015 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 7 aprile 2015, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km.

2.

In normali condizioni operative, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (2)).

3.

I rifiuti radioattivi secondari solidi saranno temporaneamente immagazzinati nel sito prima del trasferimento verso impianti di smaltimento autorizzati all’interno del Regno Unito.

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio).

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di condizionamento dei fanghi di Sellafield, Regno Unito, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio).

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).