24.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2015

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore autofertilizzante a neutroni veloci Phénix, situato a Marcoule, Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2015/C 207/01)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 16 febbraio 2015 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, in conformità all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento del reattore autofertilizzante a neutroni veloci Phénix.

Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 6 marzo 2015 e inviate dalle autorità francesi il 10 aprile 2015, nonché previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra l’impianto e il confine più vicino con un altro Stato membro, in questo caso l’Italia, è di 180 km.

2.

Durante le normali operazioni di smantellamento, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (2)).

3.

I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti in centri di trattamento o di smaltimento autorizzati situati in Francia.

La Commissione raccomanda che i controlli riguardanti la concentrazione di attività residua, eseguiti per confermare la natura convenzionale dei rifiuti solidi dopo la decontaminazione, siano tali da assicurare la conformità ai criteri di eliminazione stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento del reattore autofertilizzante a neutroni veloci Phénix, situato a Marcoule, Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).