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24.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 369/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1390/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2014
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione nei medicinali veterinari utilizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
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(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
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(3) |
L'eprinomectina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini, ovini e caprini in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I limiti massimi provvisori di residui per tale sostanza fissati per gli ovini e i caprini in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte sono scaduti il 1o luglio 2014. |
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(4) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato una proroga dell'LMR provvisorio in quanto il metodo di analisi per monitorare i residui negli ovini e nei caprini non è sufficientemente validato. L'incompletezza dei dati scientifici in merito alla convalida del metodo di analisi non è considerata costituire un pericolo per la salute umana. |
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(5) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere sostenuta per questa sostanza. |
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(6) |
Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa alla eprinomectina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di prorogare la scadenza dell'LMR provvisorio al 30 giugno 2016. |
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(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare gli eventuali provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «eprinomectina» è sostituita dalla seguente:
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Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
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«Eprinomectina |
Eprinomectina B1a |
Bovini |
50 μg/kg 250 μg/kg 1 500 μg/kg 300 μg/kg 20 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti» |
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Ovini, caprini |
50 μg/kg 250 μg/kg 1 500 μg/kg 300 μg/kg 20 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
Gli LMR provvisori scadono il 30 giugno 2016 |