24.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 369/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2014
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i) e vi),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, in conformità dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, alcune categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica. Sulla base di detto regolamento la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 736/2008 (3), il quale ha stabilito che, a determinate condizioni, gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il regolamento (CE) n. 736/2008 è stato applicabile fino al 31 dicembre 2013. |
(3) |
La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in numerose decisioni. Essa ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti specifici applicabili a tale settore. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni alle PMI, è opportuno che la Commissione continui ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98 al fine di esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a determinate condizioni, gli aiuti a favore di tale categoria di imprese. |
(4) |
Il 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio (4) onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato a tale categoria di aiuti, nel settore della pesca e dell'acquacoltura questo è il caso degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. |
(5) |
La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dall'Unione, l'intensità massima dell'aiuto pubblico consentita a norma del presente regolamento dovrebbe essere pari a quella fissata per lo stesso tipo di aiuti nell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e negli atti di esecuzione adottati a norma di tale regolamento. |
(6) |
È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto dell'Unione e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i beneficiari di aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca. |
(7) |
Con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (6), la Commissione ha dato l'avvio a una più vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi. Il presente regolamento è parte integrante del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato. |
(8) |
Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione efficace e il controllo del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, preservando le competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. |
(9) |
È opportuno definire le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(10) |
Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. |
(11) |
Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento o da altri regolamenti adottati conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri notifichino aiuti che potrebbero rientrare nel suo campo di applicazione. Tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di eventuali orientamenti successivi (7). |
(12) |
È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. In linea di principio, non dovrebbero costituire aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo. |
(13) |
La Commissione dovrebbe garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali. |
(14) |
Al fine di evitarne l'elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (8). Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento. |
(15) |
L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria. |
(16) |
Tenuto conto della necessità di garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento non preveda esenzioni per gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento. |
(17) |
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). |
(18) |
È opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le PMI, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (9) precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Ai fini del presente regolamento, i conferimenti di capitale e le misure a favore del capitale di rischio non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti. |
(19) |
Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto. |
(20) |
Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Tuttavia questa condizione non dovrebbe applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo. |
(21) |
Per il calcolo dell'intensità di aiuto dovrebbero essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili è opportuno avvalersi di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data della concessione. I tassi di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbero essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10). Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. È opportuno incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate. |
(22) |
Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale («importo limitato») dovrebbe essere detratto il valore attualizzato di ogni rata di aiuto. |
(23) |
Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto di cui al presente regolamento, è opportuno tenere conto dell'importo totale del finanziamento pubblico concesso all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo di misure di aiuto con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III. |
(24) |
Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, è opportuno chiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. |
(25) |
Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire per quanto riguarda le misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. È inoltre opportuno stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono conservare in merito agli aiuti esentati a norma del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (12). Infine, ogni aiuto individuale dovrebbe contenere un riferimento esplicito al presente regolamento. |
(26) |
Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. In caso di inosservanza delle condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non saranno coperti dal presente regolamento e costituiranno, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento abbiano beneficiato dell'esenzione per categoria. |
(27) |
Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13). |
(28) |
Il presente regolamento dovrebbe contemplare i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura e sistematicamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Tali aiuti non dovrebbero richiedere da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato interno, purché siano conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 508/2014. |
(29) |
A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, è opportuno considerare eventi calamitosi di origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali tempeste, gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che si verificano con maggiore frequenza, non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per garantire che l'esenzione riguardi effettivamente gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento stabilisca, secondo la prassi consueta, le condizioni alle quali tali regimi di aiuti possono beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della natura di calamità naturale dell'evento e il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà, e dovrebbero far sì che siano evitate sovracompensazioni. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità. |
(30) |
In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (14), gli Stati membri possono introdurre esenzioni o riduzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura. È quindi opportuno continuare a esentare tali misure dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato quando sussistano le condizioni previste da detta direttiva. Le esenzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque dell'UE introdotte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva non sono imputabili allo Stato e non costituiscono quindi aiuti di Stato. |
(31) |
Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione la politica in materia di aiuti di Stato. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento e stabilire disposizioni transitorie. Tenuto conto del fatto che le condizioni per la concessione di aiuti nell'ambito del presente regolamento sono state allineate a quelle stabilite per l'applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 (15), è opportuno garantire la coerenza tra il periodo di applicazione del presente regolamento e il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso dovrebbero continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
2. Il presente regolamento si applica anche agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell'articolo 44, indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario degli aiuti.
3. Il presente regolamento non si applica:
(a) |
agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; |
(b) |
agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; |
(c) |
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; |
(d) |
agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; |
(e) |
ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; |
(f) |
agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera (e); |
(g) |
agli aiuti a favore di interventi che non sarebbero stati ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014; |
(h) |
agli aiuti concessi a imprese che non possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014. |
4. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
(a) |
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; |
(b) |
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; |
(c) |
gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. |
Articolo 2
Soglia di notifica
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno.
2. Le soglie fissate al paragrafo 1 non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
(2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
(3) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (16);
(4) «calamità naturali»: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
(5) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
(a) |
nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; |
(b) |
nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; |
(c) |
qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; |
(d) |
qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; |
(6) «aiuti ad hoc»: gli aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
(7) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
(8) «aiuti individuali»:
(a) |
aiuti ad hoc; e |
(b) |
gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti; |
(9) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
(10) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
(11) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
(12) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
(13) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
(14) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.
Articolo 4
Condizioni per l'esenzione
1. I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.
2. Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo nella misura in cui prevedano esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.
Articolo 5
Trasparenza degli aiuti
1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
(a) |
gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi; |
(b) |
gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; |
(c) |
gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
|
(d) |
gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata; |
(e) |
gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione. |
3. Ai fini del presente regolamento non sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
(a) |
gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale; |
(b) |
gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio. |
Articolo 6
Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
(a) |
nome e dimensioni dell'impresa; |
(b) |
descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; |
(c) |
ubicazione del progetto o dell'attività; |
(d) |
elenco dei costi ammissibili; |
(e) |
tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività. |
3. In deroga al paragrafo 2, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) |
la misura introduce un diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e |
(b) |
la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. |
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
(a) |
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44; |
(b) |
gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45 del presente regolamento. |
Articolo 7
Intensità di aiuto e costi ammissibili
1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
6. I costi ammissibili sono conformi ai requisiti degli articoli da 67 a 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
Articolo 8
Cumulo
1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 2 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale del finanziamento pubblico a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione.
2. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati:
(a) |
con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, |
(b) |
con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. |
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III.
Articolo 9
Pubblicazione e informazione
1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle seguenti informazioni in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:
(a) |
le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che vi dia accesso; |
(b) |
il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che vi dia accesso; |
(c) |
le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR. |
2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
(a) |
0,03-0,2; |
(b) |
0,2-0,4; |
(c) |
0,4-0,6; |
(d) |
0,6-0,8; |
(e) |
0,8-1. |
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
4. Ogni regime di aiuti e ogni aiuto individuale contengono un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menzioni il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle pertinenti disposizioni specifiche del capo III oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo deve includere le disposizioni di attuazione e le modifiche.
5. La Commissione pubblica sul suo sito web:
(a) |
i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1; |
(b) |
le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11. |
6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
CAPO II
CONTROLLO
Articolo 10
Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria
Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi I, II e III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.
Articolo 11
Relazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
(a) |
attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; |
(b) |
una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20), in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica. |
Articolo 12
Controllo
Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
SEZIONE 1
Sviluppo sostenibile della pesca
Articolo 13
Aiuti all'innovazione
Gli aiuti a favore dell'innovazione del settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 14
Aiuti per servizi di consulenza
Gli aiuti per servizi di consulenza che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 15
Aiuti a favore dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori
Gli aiuti a favore dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 16
Aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
Gli aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 17
Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito
Gli aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 18
Aiuti all'avviamento a favore dei giovani pescatori
Gli aiuti all'avviamento a favore dei giovani pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 19
Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza
Gli aiuti per la promozione della salute e della sicurezza che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 32, paragrafo 4, di detto regolamento; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 20
Aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
Gli aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 21
Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
Gli aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 22
Aiuti per l'ideazione e l'attuazione di misure di conservazione e della cooperazione regionale
Gli aiuti per l'ideazione e l'attuazione di misure di conservazione e della cooperazione regionale che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 23
Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie
Gli aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 24
Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
Gli aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 25
Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili
Gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 40, paragrafo 4, di detto regolamento; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 26
Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici
Gli aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 41, paragrafo 10, di detto regolamento; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 27
Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate
Gli aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 28
Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca
Gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 29
Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne
Gli aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
SEZIONE 2
Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura
Articolo 30
Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura
Gli aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 31
Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 32
Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
Gli aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 49 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 33
Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura
Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 34
Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura
Gli aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 51 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 35
Aiuti per la promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
Gli aiuti per la promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 52 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 36
Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
Gli aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 53 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 37
Aiuti per la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
Gli aiuti per la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 54 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 38
Aiuti per le misure sanitarie
Gli aiuti per le misure sanitarie che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 55 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 39
Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali
Gli aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 56 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 40
Aiuti all'assicurazione degli stock acquicoli
Gli aiuti all'assicurazione degli stock acquicoli che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 57 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
SEZIONE 3
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione
Articolo 41
Aiuti alle misure di commercializzazione
Gli aiuti alle misure di commercializzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 42
Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Gli aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
SEZIONE 4
Altre categorie di aiuti
Articolo 43
Aiuti per la raccolta dei dati
Gli aiuti per la raccolta dei dati che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a) |
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 508/2014; e |
(b) |
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. |
Articolo 44
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali
1. I regimi di aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:
(a) |
l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e |
(b) |
esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa. |
3. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
4. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
5. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:
(a) |
danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; |
(b) |
perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità. |
6. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.
7. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
(a) |
il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, |
(b) |
dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato. |
8. Il danno è calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
9. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
Articolo 45
Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE
1. Gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE e al capo I del presente regolamento.
2. I beneficiari delle esenzioni e riduzioni fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, essi versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 46
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.
2. Gli aiuti concessi prima del 1o luglio 2014 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
4. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.
Articolo 47
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015
Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).
(2) GU C 258 dell'8.8.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16).
(4) Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).
(5) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag.1).
(6) COM(2012) 209 dell'8.5.2012.
(7) GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.
(8) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(9) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
(10) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(11) Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(13) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(14) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(15) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(17) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(18) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
(19) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(20) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO I
DEFINIZIONE DI PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
(a) |
società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR; |
(b) |
università o centri di ricerca senza scopo di lucro; |
(c) |
investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; |
(d) |
autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. |
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
(a) |
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; |
(b) |
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; |
(c) |
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; |
(d) |
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. |
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
(a) |
dai dipendenti dell'impresa; |
(b) |
dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa; |
(c) |
dai proprietari gestori; |
(d) |
dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. |
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
ALLEGATO II
Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento da trasmettere mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11
ALLEGATO III
Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1
Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni.
Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.
Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti:
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denominazione del beneficiario |
— |
identificativo del beneficiario |
— |
tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione |
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regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II (1) |
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settore di attività a livello di gruppo NACE (2) |
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elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (3) |
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strumento di aiuto (4) (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, altro (specificare)) |
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data di concessione |
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obiettivo dell'aiuto |
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autorità che concede l'aiuto |
(1) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente la regione è specificata a livello 2.
(2) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
(3) Equivalente sovvenzione lordo. Per i regimi fiscali questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
(4) Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.