23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/14


REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 1377/2014 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (2), la Commissione deve calcolare e comunicare agli Stati membri le rettifiche delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (3) («risorsa IVA») e sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione («risorsa complementare»), con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre.

(2)

In circostanze eccezionali, queste rettifiche possono tradursi in importi estremamente elevati che, per alcuni Stati membri, potrebbero essere di gran lunga superiori a due dodicesimi mensili che devono essere messi a disposizione come risorse IVA e risorsa complementare e complessivamente, per tutti gli Stati membri, la metà dei dodicesimi mensili aggregati.

(3)

Per alcuni Stati membri l'obbligo di mettere a disposizione questi importi elevati può rappresentare un onere finanziario considerevole, che potrebbe comportare notevoli difficoltà di bilancio per tali Stati membri, soprattutto verso la fine dell'anno.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero, quindi, avere la possibilità di chiedere di differire, a determinate condizioni, la messa a disposizione di tali importi fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo.

(5)

Fatto salvo l'obbligo esistente di mettere a disposizione gli importi richiesti sul conto della Commissione, gli Stati membri che decidono di avvalersi di questa possibilità dovrebbero trasmettere una richiesta alla Commissione, con largo anticipo rispetto al primo giorno feriale di dicembre, contenente la data o le date della messa a disposizione delle rettifiche, in modo da consentire una gestione efficiente del fabbisogno di tesoreria dell'Unione. Qualsiasi ritardo nella messa a disposizione di tali rettifiche rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione dovrebbe dar luogo al pagamento di un interesse alle condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(6)

Gli importi da mettere a disposizione il primo giorno feriale di dicembre 2014 a seguito delle rettifiche non hanno precedenti, una situazione impossibile da prevedere al momento dell'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(7)

Per impedire che questa situazione eccezionale e imprevista comporti vincoli di bilancio eccessivamente gravosi per gli Stati membri proprio prima della fine dell'anno, la possibilità contemplata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi alle rettifiche che, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, dovevano essere iscritte nella contabilità della Commissione il primo giorno feriale di dicembre 2014. Al riguardo, gli Stati membri che desiderano beneficiare di questa possibilità hanno già trasmesso alla Commissione una richiesta formale con un calendario dei pagamenti anteriormente al primo giorno feriale di dicembre 2014.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis.   Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, gli Stati membri possono, su richiesta formale alla Commissione, iscrivere nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli importi da accreditare alla Commissione conformemente ai suddetti paragrafi fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato dovrebbe iscrivere, il primo giorno feriale del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, un importo superiore a due dodicesimi del totale previsto per tale Stato membro nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in vigore il 15 novembre dello stesso anno, oppure

b)

gli Stati membri considerati complessivamente dovrebbero iscrivere, il primo giorno feriale del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, un importo totale superiore alla metà di un dodicesimo del totale previsto nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in base ai tassi di cambio indicati in tale comma, in vigore il 15 novembre dello stesso anno.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma del presente paragrafo solo dopo aver aver trasmesso la richiesta formale alla Commissione, anteriormente al primo giorno feriale del mese di dicembre, con un calendario dei pagamenti, contenente la data o le date dell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Dopo aver ricevuto una richiesta formale la Commissione conferma che le condizioni di cui alla lettera a) o b) del primo comma e di cui al secondo comma sono state soddisfatte e ne dà comunicazione agli Stati membri.

Qualsiasi ritardo nell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione a norma del secondo comma del presente paragrafo dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse stabilito all'articolo 11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica agli importi da iscrivere nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dopo il 30 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Parere del 27 novembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).