17.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1338/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 in merito alla proroga di una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito del regime di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione (3) ha concesso a Capo Verde una deroga alle norme di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 (4) la Commissione ha concesso a Capo Verde una nuova deroga a tali norme di origine. L'ultima deroga scade il 31 dicembre 2014.

(2)

Con lettera del 4 giugno 2014 Capo Verde ha presentato una domanda di proroga della deroga per un periodo di tempo indeterminato, dal 1o gennaio 2015 fino alla scadenza del protocollo (da pubblicare) tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore tra le due parti, o fino alla data di applicazione delle norme di origine nell'ambito di un futuro accordo di partenariato economico tra l'Unione e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, se quest'ultima data è posteriore. La domanda riguarda un volume annuale di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello.

(3)

Dal 2008 la totalità dei quantitativi annuali concessi a Capo Verde nell'ambito della deroga ha contribuito in modo considerevole a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Tuttavia, per rivitalizzare pienamente la flotta capoverdiana al livello previsto, le industrie di trasformazione ittica di Capo Verde devono continuare ad essere rifornite di materie prime originarie in quantità sufficiente.

(4)

La domanda dimostra che, senza la deroga, la capacità di esportazione dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana verso l'Unione sarebbe seriamente compromessa, e questo potrebbe influenzare negativamente lo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici.

(5)

Un lasso di tempo supplementare risulta necessario per consolidare i risultati già ottenuti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale. Occorre che la deroga dia a Capo Verde il tempo di conformarsi alle norme per l'ottenimento dell'origine preferenziale.

(6)

Visto il carattere temporaneo delle deroghe concesse nell'ambito della definizione della nozione di «prodotti originari», non è possibile concedere la deroga per un periodo di tempo indeterminato, come auspicato da Capo Verde. La deroga dovrebbe invece essere concessa per un periodo di due anni, per quantitativi annui di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello, per consentire a Capo Verde di conformarsi alle norme.

(7)

Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 è così modificato:

(1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante i periodi seguenti: dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite dei quantitativi di cui all'allegato, ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

(2)

L'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione, del 14 agosto 2008, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea (GU L 119 del 7.5.2011, pag. 1).


ALLEGATO

N. d'ordine

Codice NC

 

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo (in tonnellate peso netto)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

 

Preparazioni e conserve di filetti di sgombro (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

Dall'1.1.2013 al 31.12.2013

Dall'1.1.2014 al 31.12.2014

Dall'1.1.2015 al 31.12.2015

Dall'1.1.2016 al 31.12.2016

2 500 tonnellate

2 500 tonnellate

2 500 tonnellate

2 500 tonnellate

2 500 tonnellate

2 500 tonnellate

09.1648

ex 1604 19 97

 

Preparazioni e conserve di filetti di tombarello (Auxis thazard, Auxis rochei)

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

Dall'1.1.2013 al 31.12.2013

Dall'1.1.2014 al 31.12.2014

Dall'1.1.2015 al 31.12.2015

Dall'1.1.2016 al 31.12.2016

875 tonnellate

875 tonnellate

875 tonnellate

875 tonnellate

875 tonnellate

875 tonnellate