17.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1335/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (2) dispone modifiche per i codici NC dei prodotti lattiero-caseari del capitolo 4 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) reca modalità di applicazione per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari. Al fine di integrare le modifiche dei codici NC per i prodotti lattiero-caseari, è necessario aggiornare gli allegati I, II e VII bis di tale regolamento.

(3)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 si riferisce a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1o gennaio 2015. Inoltre, l'allegato 3, riguardante le concessioni relative ai formaggi, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (5), prevede la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi a decorrere dal 2007. Tale disposizione è pertanto obsoleta e deve essere soppressa.

(4)

L'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4), lettera c) relativo all'allegato VII bis, parte 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto ii), relativo all'allegato II, parte C, del medesimo regolamento riguardano rispettivamente un contingente tariffario per il formaggio e importazioni preferenziali in applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (6), approvato con decisione 2004/441/CE del Consiglio (7). Tali disposizioni si riferiscono a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1o gennaio 2015. Poiché sono scaduti sia il corrispondente periodo contingentale che il periodo di soppressione dei dazi all'importazione, è opportuno sopprimere tali disposizioni.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

(1)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso;

(2)

all'articolo 19 bis, i paragrafi 1, lettera c), e 4, lettera c), sono soppressi;

(3)

all'articolo 20, il paragrafo 1, lettera a), punto ii), è soppresso;

(4)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(5)

l'allegato II è così modificato:

a)

la parte B è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

b)

la parte C è soppressa;

(6)

l'allegato VII bis è così modificato:

a)

la parte 3 è soppressa;

b)

la parte 4 è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(5)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

(6)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

(7)  Decisione del Consiglio 2004/441/CE, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

(1)

la parte I.A è sostituita dal testo seguente:

«I.A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (2)

Dazio all'impor-tazione

(EUR/100 kg peso netto)

Paese di origine

Contingente annuo

(in tonnellate)

Contingente semestrale

(in tonnellate)

09.4590

0402 10 19

Latte scremato in polvere

47,50

Tutti i paesi terzi

68 537

34 268,5

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

94,80

Tutti i paesi terzi

11 360

5 680

in equivalente burro (1)

09.4591

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

13,00

Tutti i paesi terzi

5 360

2 680

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental fuso

71,90

Tutti i paesi terzi

18 438

9 219

0406 90 13

Emmental

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère fuso

71,90

Tutti i paesi terzi

5 413

2 706,5

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01 (3)

Formaggi destinati alla trasformazione

83,50

Tutti i paesi terzi

20 007

10 003,5

09.4595

0406 90 21

Cheddar

21,00

Tutti i paesi terzi

15 005

7 502,5

09.4596

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591

92,60

92,60

106,40

Tutti i paesi terzi

19 525

9 762,5

0406 20 00

Formaggi grattugiati o in polvere

94,10

0406 30 31

Altri formaggi fusi

diversi da quelli grattugiati o in polvere

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti striature prodotte da Penicillium roqueforti

70,40

0406 90 17

Bergkäse e Appenzell

85,80

0406 90 18

“Fromage fribourgeois”, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine

75,50

 

0406 90 23

Edam (Geheimratskäse)

75,50

 

0406 90 25

Tilsit

75,50

 

0406 90 29

Kashkaval

75,50

 

0406 90 32

Feta

75,50

 

0406 90 35

Kefalotyri

75,50

 

0406 90 37

Finlandia

75,50

 

0406 90 39

Jarlsberg

75,50

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

75,50

 

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

 

0406 90 69

Altri

94,10

 

0406 90 73

Provolone

75,50

 

0406 90 74

Maasdam

75,50

 

ex 0406 90 75

Caciocavallo

75,50

 

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

75,50

 

0406 90 78

Gouda

75,50

 

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

75,50

 

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

75,50

 

0406 90 82

Camembert

75,50

 

0406 90 84

Brie

75,50

 

0406 90 86

Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 47 % e il 52 %

75,50

 

0406 90 89

Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 52 % e il 62 %

75,50

 

0406 90 92

Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 62 % e il 72 %

75,50

 

0406 90 93

Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore al 72 %

92,60

 

0406 90 99

Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 40 %

106,40

 

(2)

La parte I.I è sostituita dalla seguente:

«I.I

Contingenti tariffari conformemente all'allegato II dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE

Contingente annuale dal 1o luglio al 30 giugno

Quantitativi in tonnellate

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (4)

Dazio applicabile

Contingente annuale

Contingente semestrale dal 1.1.2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Burro naturale

Esenzione

350

175

09.4206

ex 0406 10 50 (5)

“Skyr”

Esenzione

380

190


(1)  1 kg di prodotto = 1,22Kg di burro

(2)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3)  Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

(4)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(5)  Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»


ALLEGATO II

«II.B

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — TURCHIA

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Paese di origine

Dazio all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

1

0406 90 29

Kashkaval

Turchia

67,19

2

0406 90 50

Formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra

Turchia

67,19

3

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg

Turchia

67,19


(1)  Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.»


ALLEGATO III

«4.

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Paese di origine

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(in tonnellate)

Dazio all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

09.0243

0406 90 29

Kashkaval

Turchia

2 300

0

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg


(1)  Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.»