17.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 360/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1335/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (2) dispone modifiche per i codici NC dei prodotti lattiero-caseari del capitolo 4 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) reca modalità di applicazione per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari. Al fine di integrare le modifiche dei codici NC per i prodotti lattiero-caseari, è necessario aggiornare gli allegati I, II e VII bis di tale regolamento. |
(3) |
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 si riferisce a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1o gennaio 2015. Inoltre, l'allegato 3, riguardante le concessioni relative ai formaggi, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (5), prevede la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi a decorrere dal 2007. Tale disposizione è pertanto obsoleta e deve essere soppressa. |
(4) |
L'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4), lettera c) relativo all'allegato VII bis, parte 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto ii), relativo all'allegato II, parte C, del medesimo regolamento riguardano rispettivamente un contingente tariffario per il formaggio e importazioni preferenziali in applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (6), approvato con decisione 2004/441/CE del Consiglio (7). Tali disposizioni si riferiscono a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1o gennaio 2015. Poiché sono scaduti sia il corrispondente periodo contingentale che il periodo di soppressione dei dazi all'importazione, è opportuno sopprimere tali disposizioni. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
(1) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso; |
(2) |
all'articolo 19 bis, i paragrafi 1, lettera c), e 4, lettera c), sono soppressi; |
(3) |
all'articolo 20, il paragrafo 1, lettera a), punto ii), è soppresso; |
(4) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
(5) |
l'allegato II è così modificato:
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(6) |
l'allegato VII bis è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(5) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
(6) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.
(7) Decisione del Consiglio 2004/441/CE, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
(1) |
la parte I.A è sostituita dal testo seguente: «I.A CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE
|
(2) |
La parte I.I è sostituita dalla seguente: «I.I Contingenti tariffari conformemente all'allegato II dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE Contingente annuale dal 1o luglio al 30 giugno Quantitativi in tonnellate
|
(1) 1 kg di prodotto = 1,22Kg di burro
(2) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(3) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»
(4) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(5) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»
ALLEGATO II
«II.B
REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — TURCHIA
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Paese di origine |
Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto) |
1 |
0406 90 29 |
Kashkaval |
Turchia |
67,19 |
2 |
0406 90 50 |
Formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra |
Turchia |
67,19 |
3 |
ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92 |
Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg |
Turchia |
67,19 |
(1) Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.»
ALLEGATO III
«4.
CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA
Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Paese di origine |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto) |
09.0243 |
0406 90 29 |
Kashkaval |
Turchia |
2 300 |
0 |
0406 90 50 |
Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra |
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ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92 |
Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg |
(1) Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.»