11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/6


REGOLAMENTO (UE) N. 1311/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (2) stabilisce le modalità di attuazione di tutti i servizi di rete, fatta eccezione per i servizi che consentono di richiamare servizi relativi ai dati territoriali.

(2)

L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali è caratterizzata dalla capacità di comunicare, eseguire o trasferire dati da uno all'altro. La capacità di accedere alle informazioni pertinenti è un prerequisito per la chiamata dei servizi di dati territoriali. Gli Stati membri mettono a disposizione gli elementi di metadati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (3), tramite i servizi di ricerca di cui alla direttiva 2007/2/CE le cui modalità di attuazione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 976/2009. Le modalità di esecuzione per i servizi di dati territoriali di cui al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (4) introducono nuovi elementi di metadati per i servizi relativi ai dati territoriali, pertanto la definizione di «elemento di metadati» nel regolamento (CE) n. 976/2009 deve essere aggiornata per permettere la ricerca e garantire la disponibilità di nuovi elementi di metadati nell'ambito dei servizi di ricerca degli Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 976/2009.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

per “elemento di metadati INSPIRE”, si intende un elemento di metadati di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 o alla parte B dell'allegato V, alla parte B dell'allegato VI e alla parte B dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (5);

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione n. 1205/2008, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).»