29.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1273/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2014
recante la duecentoventitreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 19 novembre 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di due entità all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
a) |
«Ansar Al Charia Derna [alias a) Ansar al-Charia Derna; b) Ansar al-Sharia Derna; c) Ansar al Charia; d) Ansar al-Sharia; e) Ansar al Sharia]. Altre informazioni: a) opera a Derna e Jebel Akhdar, Libia; b) rete di supporto in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.11.2014.» |
b) |
«Ansar Al Charia Benghazi [alias a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Charia; c) Ansar al-Sharia; d) Ansar al-Charia Benghazi; e) Ansar al-Sharia Benghazi; f) Ansar al Charia in Libya (ASL); g) Katibat Ansar al Charia; h) Ansar al Sharia]. Altre informazioni: a) opera a Bengasi, Libia; b) rete di supporto in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.11.2014.» |