29.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1272/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2014

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la marcatura dei contenitori, ai fini della loro importazione temporanea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è parte contraente della convenzione sull'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 (in prosieguo: la «convenzione di Istanbul»). L'allegato B.3. della convenzione di Istanbul contiene disposizioni in materia di contenitori, palette, imballaggi, campioni e altre merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale. Il 25 marzo 2013 il comitato amministrativo della convenzione sull'ammissione temporanea, nella sua 12a riunione, ha raccomandato una modifica dell'appendice II dell'allegato B.3. della convenzione di Istanbul contenente disposizioni relative alla marcatura dei contenitori. La modifica è entrato in vigore il 4 novembre 2014.

(2)

La convenzione di Istanbul non è direttamente applicabile nell'Unione. È pertanto opportuno che la modifica sia integrata nella normativa dell'Unione al fine di garantire che l'Unione adempia ai suoi obblighi internazionali.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2).

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

a)

identificazione del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, o altro sistema d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;

b)

marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore;

c)

tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse.»

;

2)

al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Per i contenitori di trasporto merci destinati all'uso marittimo, o per qualsiasi altro contenitore che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che finiscono con una “U”), l'identificazione del proprietario o dell'operatore principale, il numero di serie del contenitore e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).