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20.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 27,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica stabilita, gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica. Ai fini dell'attuazione uniforme di tale disposizione, è opportuno adottare modalità di applicazione per quanto riguarda l'uso dei sistemi di informazione nella trasmissione di tali schede tra gli Stati membri e la Commissione. |
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(2) |
Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita nell'uso dei sistemi di informazione disposti in passato dalla Commissione, occorre applicare i principi generali stabiliti con il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2), che riguarda in particolare la convalida dei diritti di accesso da parte delle autorità competenti o delle persone autorizzate a trasmettere notifiche, l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e la protezione dei dati personali. |
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(3) |
Come primo passo verso l'uniformazione, nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla gestione della protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, ai sensi del capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha sviluppato sistemi d'informazione che consentono la presentazione elettronica delle schede tecniche per le indicazioni geografiche stabilite di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008. Ai fini di una gestione efficiente delle schede, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentarle avvalendosi dei sistemi di informazione a disposizione. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008, non precisa le modalità di trasmissione delle schede tecniche: occorre quindi modificarlo di conseguenza. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 è modificato come segue:
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1) |
è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Presentazione e ricevimento delle schede tecniche per le indicazioni geografiche stabilite 1. Le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione le schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, avvalendosi dei sistemi d'informazione di cui all'allegato VI. Le schede sono considerate presentate il giorno in cui sono ricevute dalla Commissione. 2. La Commissione accusa ricevuta delle schede tecniche alle autorità competenti degli Stati membri tramite i sistemi di informazione di cui all'allegato VI. Essa attribuisce un numero a ciascuna scheda. La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
La Commissione notifica e mette a disposizione informazioni e osservazioni relative alle schede tecniche avvalendosi dei sistemi di informazione di cui all'allegato VI. 3. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano mutatis mutandis alla notifica e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 792/2009 sono effettuate nei dieci giorni successivi alla data di applicazione del presente regolamento.» |
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2) |
è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
ALLEGATO
«ALLEGATO VI
Sistemi di informazione di cui all'articolo 8 bis
Per ottenere istruzioni sulle modalità d'accesso e d'uso dei sistemi di informazione messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione, le autorità competenti degli Stati membri contattano la Commissione all'indirizzo seguente:
Casella di posta elettronica: AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu»