19.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1236/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta dal Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione della L-valina prodotta dal Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione della L-valina prodotta dal Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 2 luglio 2014 (2) risulta che, nelle condizioni di impiego proposte, la L-valina prodotta dal Corynebacterium glutamicum (DSM 2502) non ha effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull'ambiente ed è considerata una fonte efficace di L-valina, aminoacido essenziale nell'alimentazione animale. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha anche esaminato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della L-valina prodotta dal Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di tale sostanza può essere pertanto autorizzato secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(7):3795.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

3c369

L-valina

Composizione dell'additivo

L-valina minimo 98 % (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico) ottenuta tramite fermentazione con Corynebacterium glutamicum (DSM 25202)

Formula chimica: C5H11NO2

Numero CAS: 72-18-4

Metodo analitico  (1)

Per la determinazione dell'aminoacido L-valina nell'additivo per mangimi: Food Chemical Codex «L-valine monograph».

Per la determinazione della valina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (HPLC/VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

Tutte le specie

 

 

1.

Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo:

tasso di umidità.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

3.

Qualora sull'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti compaia l'indicazione volontaria relativa all'additivo, si devono aggiungere i dati seguenti:

nome e numero di identificazione dell'additivo,

quantità di additivo aggiunta.

9 dicembre 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports