14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1213/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Prodotto cannulato, cilindrico, filettato, in lega di titanio molto dura, di lunghezza compresa tra 20 e 56 mm.

Il prodotto presenta uno stelo cannulato dal diametro esterno di 4 mm e una testa esagonale. Lo stelo è completamente filettato (incrementi di 2 mm).

Il prodotto risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto ed è destinato all'uso nel campo della chirurgia traumatologica per ridurre le fratture.

Deve essere inserito nel corpo utilizzando strumenti specifici e un filo guida da inserire nel gambo cannulato per consentire un posizionamento preciso attraverso una piccola incisione.

Per l'importazione è contenuto in un imballaggio sterilizzato. Il prodotto è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione.

9021 10 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9021, 9021 10 e 9021 10 90.

Viste le sue caratteristiche oggettive, ossia la presenza di uno stelo cannulato, il prodotto non corrisponde in pieno a una vite in metallo comune. Pertanto, non può essere considerato come parte e fornitura di impiego generale (vite) di cui alla nota 2 della sezione XV. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 8108.

Il prodotto va perciò classificato nel codice NC 9021 10 90 come oggetti e apparecchi per fratture.