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13.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2014 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2014
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha approvato, mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 (1), la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo»). |
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(2) |
Un nuovo protocollo dell'accordo («protocollo») è stato siglato il 10 febbraio 2012. Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di pesca. |
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(3) |
Il 16 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione n. 2014/782/UE (2), relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo. |
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(4) |
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo. |
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(5) |
Qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati in conformità del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (3). La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine. |
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(6) |
Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria dalle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dalla data della firma del protocollo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:
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a) |
navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti:
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b) |
navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi:
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c) |
tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari:
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d) |
navi tonniere con lenze e canne:
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2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. POLETTI
(1) Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).
(2) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).