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31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1169/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2015»; |
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2) |
all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles). Non possono più essere presentate domande di titoli d'importazione:
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3) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Validità dei titoli d'importazione Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del sua rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014 per l'anno 2014 e il 31 dicembre 2015 per l'anno 2015.» |
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4) |
L'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 53).
(4) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, l'applicabilità del contingente tariffario all'importazione si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
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Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativo in tonnellate |
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09.4306 |
1001 99 (00) |
spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina |
Anno 2014 Anno 2015 |
950 000 950 000 |
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1101 00 (15-90) |
farina di frumento (grano) tenero e di spelta, farina di frumento segalato |
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1102 90 (90) |
farina di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, dalla segala, dall'avena, dal granturco, dal riso e dall'orzo |
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1103 11 (90) |
semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta |
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1103 20 (60) |
pellet di frumento (grano) |
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09.4307 |
1003 90 (00) |
orzo non destinato alla semina |
Anno 2014 Anno 2015 |
250 000 250 000 |
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1102 90 (10) |
farina di orzo |
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ex 1103 20 (25) |
pellet di orzo |
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09.4308 |
1005 90 (00) |
granturco non destinato alla semina |
Anno 2014 Anno 2015 |
400 000 400 000 » |
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1102 20 (10-90) |
farina di granturco |
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1103 13 (10-90) |
semole e semolini di granturco |
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1103 20 (40) |
pellet di granturco |
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1104 23 (40-98) |
cereali lavorati di granturco |