31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1164/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 è così modificato:

(1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Periodo contingentale

1.   Il contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è aperto dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

(2)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

b)

al paragrafo 8 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

(3)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto.

3.   Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di carni bovine di cui ai codici CN 0201 o 0202 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

4.   Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto.

6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

8.   I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.»

(4)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

b)

al paragrafo 8 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014».

(5)

È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2.   Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1) è rispettato.

3.   Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4.   Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, è immediatamente svincolata, in proporzione.

5.   I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

6.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a)

nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

8.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

9.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 382/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).» "

(6)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 gennaio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto.»

(7)

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a)

insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo per il periodo contingentale 2015;

b)

entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto.»

(8)

L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 27).

(4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo di importazione

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Dazio applicabile

EUR/t

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Anno 2014

Anno 2015

12 000

12 000