30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1151/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 5, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 39, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni contenute nelle notifiche fornite dagli enti creditizi dovrebbero essere sufficientemente dettagliate in modo che le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati autorizzati siano in grado di valutare se la struttura amministrativa e la situazione finanziaria di tali enti siano adeguate per svolgere le attività previste nel territorio di un altro Stato membro nel quale intendono operare, preparando nel contempo le autorità competenti dello Stato membro ospitante per la vigilanza di tali enti.

(2)

Ai fini di una chiara distinzione tra notifiche iniziali, notifiche risultanti da cambiamenti dei dati delle notifiche iniziali e notifiche legate alla prevista cessazione dell'attività di una succursale, è necessario definire alcuni termini tecnici utilizzati.

(3)

Per mantenere entro limiti ragionevoli la quantità di informazioni da notificare, dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti solo le informazioni che sono rilevanti per valutare una notifica iniziale. Una notifica iniziale dovrebbe contenere le informazioni necessarie per identificare la succursale e l'ente creditizio che intende stabilire tale succursale, nonché le informazioni necessarie per esaminare il programma di attività della succursale previsto dall'ente creditizio. Tali informazioni dovrebbero comprendere le previsioni finanziarie per i tre anni successivi in modo tale da consentire alle autorità competenti di garantire che le attività della succursale non mineranno in futuro la solidità della situazione finanziaria dell'ente creditizio. Occorre inoltre fornire informazioni dettagliate in merito al livello e alla portata della tutela offerta ai clienti della succursale.

(4)

Quando gli enti creditizi intendono svolgere uno o più servizi e attività di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in un altro Stato membro, dovrebbero essere notificate alle autorità competenti dello Stato membro di origine informazioni specifiche relative alla struttura organizzativa della succursale. Informazioni dettagliate dovrebbero essere fornite in merito alle disposizioni interne intese a garantire la conformità con i requisiti stabiliti in detta direttiva, in modo che le autorità competenti siano in grado di valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa della succursale per i servizi e le attività di investimento previsti.

(5)

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero ricevere informazioni aggiornate in caso di cambiamenti dei dettagli contenuti in una notifica di passaporto per una succursale, anche in caso di cessazione della sua attività, per poter prendere una decisione informata nei limiti dei loro poteri e delle rispettive responsabilità.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe altresì avere per oggetto la notifica da parte di enti creditizi dell'esercizio di attività in uno Stato membro ospitante mediante la prestazione di servizi transfrontalieri. Data la natura dei servizi transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti devono spesso far fronte a una mancanza di informazioni circa le operazioni effettuate nelle loro giurisdizioni, ed è pertanto essenziale precisare dettagliatamente quali informazioni devono essere notificate.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano notifiche legate all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, di averne una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire in un unico regolamento determinate norme tecniche di regolamentazione previste dalla direttiva 2013/36/UE.

(8)

Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere lette in combinato disposto con le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione (3).

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(10)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«notifica di passaporto per una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine;

2)

«notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, concernente una modifica delle informazioni dettagliate comunicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), di tale direttiva;

3)

«notifica di passaporto per i servizi», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine.

Articolo 3

Notifica di passaporto per una succursale

1.   Le informazioni da notificare in una notifica di passaporto per una succursale includono i seguenti elementi:

a)

denominazione e indirizzo dell'ente creditizio, nonché denominazione e principale sede di attività prevista della succursale;

b)

programma di attività, come specificato al paragrafo 2.

2.   Il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende i seguenti elementi:

a)

tipi di operazioni che si intendono effettuare, segnatamente

i)

gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, nonché una spiegazione di come quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;

ii)

un elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende esercitare nello Stato membro ospitante;

iii)

un'indicazione delle attività che costituiranno le attività principali nello Stato membro ospitante, compresa la data di inizio prevista per ogni attività principale;

iv)

una descrizione della clientela di destinazione e delle controparti;

b)

struttura dell'organizzazione della succursale, segnatamente

i)

una descrizione della struttura dell'organizzazione della succursale, comprese le linee di segnalazione funzionali e giuridiche, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;

ii)

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno della succursale, che includa:

procedure di gestione del rischio della succursale e informazioni dettagliate sulla gestione del rischio di liquidità dell'ente e, se del caso, del suo gruppo,

eventuali limiti applicati alle attività della succursale, in particolare alle sue attività di prestito,

informazioni dettagliate sui dispositivi di audit interno della succursale, compresi i dettagli della persona responsabile di tali dispositivi e, se del caso, i dettagli del revisore esterno,

misure antiriciclaggio della succursale, con informazioni dettagliate della persona incaricata di garantirne l'osservanza,

controlli sull'esternalizzazione (outsourcing) e altri accordi con terzi sulle attività svolte nella succursale e coperte dall'autorizzazione dell'ente,

iii)

se la succursale prevede di svolgere uno o più servizi e attività di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE, una descrizione di quanto segue:

le misure di salvaguardia del denaro e delle attività della clientela,

le disposizioni per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva 2004/39/CE e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante,

il codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni per conto proprio,

informazioni dettagliate sulla persona responsabile della gestione dei reclami in relazione ai servizi e alle attività di investimento della succursale,

informazioni dettagliate sulla persona incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni della succursale relative ai servizi e alle attività di investimento,

c)

informazioni dettagliate sull'esperienza professionale delle persone responsabili della gestione della succursale;

d)

altre informazioni comprendenti:

i)

un piano finanziario contenente previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite per un periodo di tre anni;

ii)

la denominazione e i recapiti dei sistemi di garanzia dei depositi e di tutela degli investitori dell'Unione di cui l'ente è membro e che coprono le attività e i servizi della succursale, unitamente alla copertura massima del sistema di tutela degli investitori;

iii)

dettagli sugli strumenti informatici della succursale.

Articolo 4

Notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale e notifica di cessazione dell'attività di una succursale

1.   Una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale che non sia legata alla prevista cessazione della sua attività è presentata in caso di cambiamento delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e b), diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), rispetto all'ultima notifica da parte dell'ente creditizio o, se tali informazioni non erano state notificate, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le informazioni da notificare quando l'ente creditizio intende porre fine all'attività di una succursale comprendono i seguenti elementi:

a)

il nome e i recapiti delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione dell'attività della succursale;

b)

lo scadenzario previsionale della cessazione programmata ed eventuali aggiornamenti pertinenti man mano che il processo avanza;

c)

le informazioni sul processo di cessazione dei rapporti commerciali con la clientela della succursale.

Articolo 5

Notifica di passaporto per i servizi

Le informazioni da notificare in una notifica di passaporto per i servizi includono:

a)

le attività elencate all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende esercitare per la prima volta nello Stato membro ospitante;

b)

le attività che costituiranno le attività principali dell'ente creditizio nello Stato membro ospitante;

c)

la data di inizio prevista per ogni attività principale di servizio laddove applicabile.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 254 del 28.8.2014, pag. 2).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).