24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/47 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1127/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di amitrolo, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Riguardo alle sostanze amitrolo, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato i livelli massimi di residui (LMR) sono stati stabiliti nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze dinocap e fipronil gli LMR sono stati stabiliti nell'allegato III di, parte A, di detto regolamento. |
(2) |
Riguardo all'amitrolo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (2). L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per agrumi, mandorle, nocciole, noci comuni, pomacee, drupacee, uve da tavola e da vino, ribes a grappoli, uva spina, olive da tavola e olive da olio, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Riguardo al dinocap, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap sono state revocate. È pertanto opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o agli LMR del Codex che siano sicuri per i consumatori dell'Unione. È inoltre opportuno modificare la definizione del residuo. |
(4) |
L'Autorità ha segnalato che i vigenti LMR di dinocap per uve da vino e meloni possono destare preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei consumatori. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) |
Riguardo al fipronil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (4). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per cavoli a infiorescenza e a testa, grasso e fegato di suini, bovini, ovini e caprini, reni di suini, fegato e uova di volatili (galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. |
(6) |
Il 10 febbraio 2012, in conformità all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Germania ha informato la Commissione riguardo all'autorizzazione temporanea di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fipronil, motivata dallo scoppio di un'epidemia di specie di Elateridae, un pericolo che non si poteva limitare efficacemente con alcun altro mezzo ragionevole. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Germania ha quindi informato anche gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità in merito alla propria richiesta di aumentare l'LMR nel grasso di volatili, dato che le patate contenenti residui di fipronil conformi all'LMR vigente per le patate potrebbero essere somministrate ai polli, portando i residui nel grasso di volatili a una quantità maggiore dell'LMR attualmente vigente. |
(7) |
La Germania ha presentato alla Commissione un'adeguata valutazione dei rischi per i consumatori in base alla quale ha proposto LMR temporanei. |
(8) |
L'Autorità ha valutato i dati forniti e ha presentato un parere motivato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6), riguardo alla sicurezza degli LMR temporanei proposti. Essa ha concluso che non si possono escludere potenziali rischi a lungo termine per la salute dei consumatori. |
(9) |
Poiché l'esposizione a residui provenienti da diversi prodotti ha contribuito al crearsi di potenziali rischi a lungo termine per la salute dei consumatori, le autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci sono state ritirate su richiesta del titolare dell'autorizzazione. |
(10) |
Il regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione (7) è entrato in vigore il 1o aprile 2013, modificando in tal modo l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
La Commissione europea ha chiesto all'Autorità di ricalcolare i livelli di residui previsti di fipronil in prodotti di origine animale e l'esposizione del consumatore risultante da tali livelli di residui, tenendo in considerazione il ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci nonché la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 (8) l'Autorità ha presentato un parere motivato riguardo alla modifica degli LMR in seguito al ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci. Essa ha concluso che i dati forniti giustificano adeguatamente gli LMR proposti e che non è stato individuato alcun rischio per i consumatori. |
(12) |
Riguardo al flufenacet, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (9). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per il fegato di suini, bovini, ovini, caprini e volatili. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per fragole, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(13) |
Riguardo al pendimetalin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (10). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per carote, legumi (freschi), legumi da granella, semi di arachidi, semi di girasole, semi di soia, semi di cotone, muscolo e grasso di suini, bovini, ovini, caprini e volatili, latte e uova di volatili. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite da Germania e Paesi Bassi, e data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per le carote, nell'allegato II del regolamento (CE) N. 396/2005, al livello attuale. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. |
(14) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per fragole, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile e non, carciofi, porri, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, nonché fegato di volatili, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(15) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per cicoria Witloof, semi di colza, infusioni di erbe (essiccate, fiori) e spezie (frutta e bacche) e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(16) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per barbaforte o cren, pastinaca e prezzemolo a grossa radice, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite da Germania, Lettonia e Paesi Bassi, e data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(17) |
Quanto al pendimetalin nella salsefrica, nelle infusioni di erbe (essiccate, radici), nelle spezie (semi) e nel carvi, l'autorità ha presentato un parere sugli LMR riguardo a tali prodotti (11). |
(18) |
Riguardo al propizamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (12), e ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di diminuire gli LMR per uve da tavola e da vino, fragole, frutti di piante arbustive, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina, bacche di sambuco, salsefrica, cicoria Witloof, rabarbaro, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, barbabietola da zucchero e radici di cicoria. Per gli altri prodotti ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. |
(19) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di propizamide per dolcetta, lattughe, scarola, crescione, rucola, foglie e germogli di Brassica spp., erbe fresche, fagioli (secchi), lenticchie, piselli (secchi), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini nonché latte di ruminanti, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(20) |
L'Autorità ha altresì concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di propizamide per porri e luppolo, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(21) |
Quanto al propizamide nelle infusioni di erbe (essiccate), l'Autorità ha presentato un parere sugli LMR per tali prodotti (13). |
(22) |
Riguardo al piridato, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (14). L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per salsefrica, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, mais dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli di rapa, erba cipollina, asparagi, porri, lupini, semi di papavero, semi di colza, mais, infusioni di erbe (essiccate, fiori), infusioni di erbe (essiccate, radici), spezie (semi), spezie (frutta e bacche), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, per muscolo, grasso e fegato di volatili, latte di ruminanti nonché uova di volatili, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(23) |
L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di piridato in carciofi, orzo, riso e frumento, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(24) |
Quanto al piridato nelle foglie di sedano (foglie di aneto), l'Autorità ha presentato un parere sull'LMR per tale prodotto (15). |
(25) |
Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello di Unione e non sono disponibili LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(26) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(27) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(28) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(29) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(30) |
È opportuno prevedere, prima che siano applicati gli LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. |
(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive nei e sui prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del13 maggio 2015:
(1) |
amitrole: tutti i prodotti |
(2) |
dinocap: tutti i prodotti eccetto uve da vino e meloni, |
(3) |
fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato: tutti i prodotti. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amitrole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di amitrolo vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(6):2763. [35 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di dinocap vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2011;9(8):2340. [33 pagg.].
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fipronil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di fipronil vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2688. [44 pagg.].
(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat (parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fipronil nel grasso di volatili). EFSA Journal 2012;10(5):2707. [32 pagg.].
(7) Regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e le modifiche concernenti i prodotti di cui a tale allegato (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 30).
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for fipronil following the withdrawal of the authorised uses on kale and head cabbage [parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di fipronil in seguito al ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli ricci e cappucci]. EFSA Journal 2014;12(1):3543. [37 pagg.].
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di flufenacet vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2689. [52 pagg.].
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pendimethalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di pendimentalin vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2683. [57 pagg.].
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR di pendimetalin in diversi prodotti. EFSA Journal 2013;11(5):3217. [27 pagg.].
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propyzamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di propizamide vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2690. [54 pagg.].
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions (parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR di propizamide per foglie, fiori e radici di infusi di erbe). EFSA Journal 2013;11(9):3378. [28 pagg.].
(14) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di piridato vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(4):2687. [47 pagg.].
(15) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves) [parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR di piridato nelle foglie di sedano (foglie di aneto)]. EFSA Journal 2012;10(9):2892. [25 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III le colonne relative alle sostanze amitrolo, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato sono soppresse. |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Amitrole
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N fluorofenil-N-isopropile, espressa in flufenacet)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Propizamide (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Propizamide — codice 1000000: somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa in propizamide |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3- fenilpiridazina)e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Amitrole
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N fluorofenil-N-isopropile, espressa in flufenacet)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Pendimetalin (F)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Propizamide (F) (R)
(R) |
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La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Propizamide — codice 1000000: somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa in propizamide |
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3- fenilpiridazina)e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei relativi fenoli corrispondenti espressa in dinocap) (F) (nei casi in cui siano rilevati solo il meptildinocap o il relativo fenolo corrispondente e nessun altro dei componenti che costituiscono il dinocap (inclusi i relativi fenoli corrispondenti), sono da applicarsi gli LMR e la definizione del residuo del meptildinocap.)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fipronil (somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil) (F)
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,006, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,015, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,009, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,06, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,008, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2016; dopo tale data gli LMR saranno di 0,005 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.
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