24.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1126/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen e propisochlor in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze asulam, cianamide, dicloran e propisochlor sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze flumiossazina, flupirsulfuron metile e picolinafen sono stati fissati LMR nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
La non iscrizione dell'asulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione (2). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva asulam sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. |
(3) |
La non iscrizione del cianamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/745/CE della Commissione (3). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cianamide sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. |
(4) |
La non iscrizione del dicloran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2011/329/CE della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicloran sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. Tale disposizione non si applica agli LMR corrispondenti ai limiti del Codex (CXL) basati sugli impieghi nei paesi terzi, purché essi siano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, né nei casi in cui gli LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione. |
(5) |
Riguardo al dicloran, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha constatato un rischio per i consumatori per quanto concerne i CXL per pesche, uve da tavola, uve da vino e carote. È quindi opportuno fissare tali LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, come previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto concerne il CXL per le cipolle, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, l'LMR per questo prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Riguardo alla flumiossazina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, frutta a nocciolo, patate, carote, pastinaca, piselli (senza baccello), semi di girasole, semi di soia, mais in chicchi, avena in chicchi, sorgo in chicchi e frumento in chicchi e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti. Per quanto concerne l'LMR per le cipolle, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, l'LMR per questo prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(7) |
Riguardo al flupirsulfuron metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per semi di lino, orzo in chicchi, frumento in chicchi, avena in chicchi e segale in chicchi mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Poiché la Francia ha comunicato la disponibilità delle informazioni mancanti, non sarà inserita alcuna nota per richiedere la presentazione di tali informazioni. |
(8) |
Riguardo al picolinafen, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, carni bovine, grasso, fegato e reni, carni ovine, grasso, fegato, reni e latte, carni caprine, grasso, fegato, reni, latte e latte vaccino, mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esiste alcun rischio per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
La non iscrizione del propisochlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione di esecuzione 2011/262/CE della Commissione (9). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propisochlor sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. |
(10) |
Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano disponibili CXL, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare certi limiti di determinazione. Per quanto riguarda alcune sostanze, i laboratori sono giunti alla conclusione che per determinati prodotti lo sviluppo della tecnica richiede la fissazione di limiti specifici di determinazione. |
(12) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(14) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(15) |
È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. |
(16) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima del 13 maggio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).
(3) Decisione 2008/745/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del cianammide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 45).
(4) Decisione di esecuzione 2011/329/UE della Commissione, del 1o giugno 2011, concernente la non iscrizione del dicloran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 194).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(6):3274. [30 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(5):3225. [35 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(5):3226. [28 pagg.].
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2013;11(5):3222. [34 pagg.].
(9) Decisione di esecuzione 2011/262/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, concernente la non iscrizione del propisochlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 19).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
nell'allegato III sono soppresse le colonne relative alle sostanze asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen e propisochlor; |
3) |
nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze asulam, cianamide e propisochlor: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Flumiossazina
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Flupirsulfuron metile
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Picolinafen
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e allo studio sull'alimentazione dei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Flumiossazina
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Flupirsulfuron metile
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Picolinafen
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e allo studio sull'alimentazione dei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Dicloran
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare evidenzia che non è stato preso in considerazione il metabolita DCHA e che quindi ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se saranno presentate entro il 24.10.2016 o, se le informazioni non saranno presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Dicloran
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare evidenzia che non è stato preso in considerazione il metabolita DCHA e che quindi ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se saranno presentate entro il 24.10.2016 o, se le informazioni non saranno presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Asulam
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Cianamide compresi i sali espressi in cianamide
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Propisochlor
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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