22.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1117/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2014
relativo agli anticipi dei pagamenti diretti da versare in Lettonia e in Lituania dal 16 ottobre 2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del medesimo regolamento sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento consente alla Commissione di prevedere degli anticipi. |
(2) |
L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 dispone che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi fino al 50 % dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del medesimo regolamento per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. |
(3) |
La decisione della Russia di imporre un divieto alle importazioni di prodotti agricoli dall'Unione ha causato gravi problemi finanziari nei settori agricoli di diversi Stati membri, tra i quali la Lettonia e la Lituania, che hanno chiesto di essere autorizzate a concedere anticipi superiori al 50 % di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(4) |
Al fine di contribuire ad attenuare tali difficoltà, consentendo agli agricoltori di assorbire le perdite causate dell'embargo fino al conseguimento di una stabilizzazione dei mercati, è opportuno consentire agli agricoltori della Lettonia e della Lituania di beneficiare di anticipi fino al 70 % dei pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(5) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), entro il 1o dicembre la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti. Di conseguenza, è probabile che il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) applicabile in definitiva non sia noto alla data del 16 ottobre 2014. L'importo massimo degli anticipi che possono essere versati, pertanto, corrisponde ad una percentuale dei pagamenti diretti calcolata prima dell'adattamento di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il pagamento a saldo a partire dal 1o dicembre 2014 dovrà tener conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento. |
(6) |
Al fine di consentire il pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 16 ottobre 2014 la Lettonia e la Lituania possono versare agli agricoltori anticipi fino al 70 % dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2014, senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1307/2013, purché sia stata effettuata la verifica delle condizioni di ammissibilità conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre 2014 tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti per l'esercizio 2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 458/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).