REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1112/2014 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2014
che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all'autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori di incidenti gravi, come specificato all'allegato IX della direttiva 2013/30/UE. Tali informazioni dovrebbero consentire agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi in merito al potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, e consentire loro di adottare misure preventive, tenuto conto altresì dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (2).
(2)
Le informazioni dovrebbero inoltre dimostrare l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli posti in essere da ogni operatore e proprietario e dal settore nel suo complesso, per evitare incidenti gravi e ridurre al minimo i rischi per l'ambiente. Le informazioni e i dati forniti dovrebbero inoltre garantire, all'interno dello Stato membro, il confronto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario e, fra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
(3)
La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro dovrebbe garantire la trasparenza delle prestazioni in materia di sicurezza e ambiente degli operatori e dei proprietari nonché l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l'Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e rendere più semplice la divulgazione delle esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.
(4)
Per incrementare la fiducia del pubblico nei confronti dell'autorità e l'integrità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero pubblicare con cadenza periodica le informazioni di cui al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE, ai sensi dell'articolo 24 della stessa direttiva. Un formato comune e i dettagli delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare dovrebbero consentire un semplice raffronto transfrontaliero dei dati.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento specifica i formati comuni relativi a:
a)
le relazioni di operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;
b)
la pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE.
Articolo 2
Date di riferimento e d'invio delle segnalazioni
1. Gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi trasmettono la relazione di cui all'articolo 1, lettera a), entro dieci giorni lavorativi dall'evento.
2. Il periodo di riferimento per le informazioni di cui all'articolo 1, lettera b), è della durata di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a decorrere dall'anno di calendario 2016. Il formato comune di pubblicazione è usato per pubblicare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE sul sito web dell'autorità competente entro il 1o giugno dell'anno seguente il periodo di riferimento.
3. I formati stabiliti agli allegati I e II sono usati a fini di relazione e pubblicazione, conformemente a quanto disposto all'articolo 1, lettere a) e b), rispettivamente.
Articolo 3
Dettagli delle informazioni da condividere
L'allegato I stabilisce i dettagli delle informazioni da condividere a norma del punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(2) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
ALLEGATO I
Formato comune per comunicare i dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
(A norma dell'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE)
Osservazioni generali sui dettagli delle informazioni da condividere
a)
I dettagli delle informazioni da condividere sono connessi al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare al rischio di un incidente grave quale definito da detta direttiva.
b)
L'allegato IX, punto 2, della direttiva 2013/30/UE contiene indicatori essenziali di prestazione (key performance indicators, KPI) anticipati e latenti, volti a fornire una panoramica esaustiva della sicurezza del settore degli idrocarburi in mare in uno Stato membro e nell'Unione europea, ma alcuni KPI hanno una funzione di allarme come i guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) nonché gli incidenti mortali.
c)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/91/CEE del Consiglio (1), il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave. Tali dati sono impiegati dall'autorità competente per comunicare le informazioni richieste a norma dell'allegato IX, punto 2, lettere g) e h), della direttiva 2013/30/UE.
Dettagli del luogo e della persona che comunica l’evento
Operatore/proprietario:
Nome/tipo dell’impianto:
Nome/codice di campo (se pertinente):
Nome della persona che comunica l’evento:
Funzione della persona che comunica l’evento
Recapiti:
Numero di telefono:
Indirizzo e-mail:
Categorizzazione dell’evento (2)
Tipo di evento comunicato (è possibile effettuare più di una scelta)
A
Emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate:
1. ogni emissione accidentale di gas o petrolio infiammato in o da un impianto in mare;
2. emissione accidentale in o da un impianto in mare di:
a) gas naturale non infiammato o gas evaporato associato se la massa emessa ≥ 1 kg
b) idrocarburo liquido di petrolio non infiammato se la massa emessa ≥ 60 kg;
3. emissione accidentale o fuoriuscita di qualsiasi sostanza pericolosa per cui è stato valutato il rischio di incidente grave nella relazione sugli incidenti gravi, in o da un impianto in mare, compresi i pozzi e i ritorni di additivi di perforazione.
B
Perdita di controllo dei pozzi che richieda l’attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o guasto della barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione:
1. qualsiasi eruzione (blowout) del pozzo petrolifero, indipendentemente dalla durata;
2. entrata in funzione di un dispositivo antieruzione o di un divertore per controllare il flusso di fluidi del pozzo;
3. guasto meccanico di un componente del pozzo la cui funzione è prevenire o limitare l’effetto di un’emissione accidentale di fluidi da un pozzo o da un serbatoio alimentato da un pozzo o il cui guasto potrebbe causare o contribuire a tale emissione;
4. adozione di misure precauzionali supplementari a quelle già contenute nel programma di trivellazione originario in cui non è stata rispettata la distanza minima prevista fra pozzi adiacenti.
(2) Ai sensi dell’allegato IX della direttiva 2013/30/UE.
Guasto di un elemento critico per la sicurezza e l’ambiente (SECE):
perdita o indisponibilità di un SECE che richiede un’azione correttiva immediata.
D
Significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un’esplosione, o perdita della stazionarietà in relazione a un impianto mobile:
qualsiasi condizione identificata che riduce l’integrità strutturale dell’impianto progettata, in particolare la stabilità, il galleggiamento e la stazionarietà, in misura tale da richiedere un’azione correttiva immediata.
E
Imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare:
qualsiasi collisione o potenziale collisione fra una nave e un impianto in mare che ha o potrebbe avere energia sufficiente per causare un danno all’impianto e/o alla nave tale da comprometterne la struttura nel suo complesso o l’integrità dei processi.
F
Incidenti che coinvolgono elicotteri, sull’impianto in mare o nelle sue vicinanze:
collisione o potenziale collisione fra un elicottero e un impianto in mare.
G
Qualsiasi incidente mortale da comunicare ai sensi della direttiva 92/91/CEE
H
Tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente da comunicare ai sensi della direttiva 92/91/CEE
I
Evacuazioni di personale:
qualsiasi evacuazione di emergenza imprevista di parte o di tutto il personale a seguito o in caso di rischio significativo di incidente grave.
J
Incidente ambientale grave:
qualsiasi incidente ambientale grave quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 2, paragrafo 37, della direttiva 2013/30/UE.
Osservazioni:
Se l’incidente rientra in una delle predette categorie, l’operatore/il proprietario procede alla sezione pertinente o alle sezioni pertinenti, considerato che un unico incidente potrebbe richiedere la compilazione di più di una sezione. Entro dieci giorni lavorativi dall’evento l’operatore/il proprietario presenta all’autorità competente le sezioni compilate sulla scorta delle informazioni più pertinenti disponibili in quel momento. Se l’evento comunicato è un incidente grave, lo Stato membro avvia un’indagine approfondita a norma dell’articolo 26 della direttiva 2013/30/UE.
Gli incidenti mortali e le lesioni gravi sono comunicati ai sensi della direttiva 92/91/CEE.
Gli incidenti che coinvolgono elicotteri sono comunicati a norma dei regolamenti CAA. Se si verifica un incidente che coinvolge un elicottero in relazione alla direttiva 2013/30/UE, si compila la sezione F.
Tenuto conto degli obblighi facenti capo agli Stati membri di mantenere o conseguire un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE (3), qualora un’emissione accidentale di petrolio, gas o altra sostanza pericolosa o il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l’ambiente degradi o sia suscettibile di degradare l’ambiente, tali impatti devono essere comunicati alle autorità competenti.
(3) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
PERDITA DI CONTROLLO DEI POZZI CHE RICHIEDA L’ATTIVAZIONE DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEGLI STESSI, O GUASTO DELLA BARRIERA DI UN POZZO CHE RICHIEDA LA SUA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE
B.1. Informazioni generali
a) Nome/codice del pozzo:
b) Nome dell’appaltatore incaricato della trivellazione (se pertinente):
c) Nome/tipo della piattaforma di trivellazione (se pertinente):
d) Data di inizio e fine/durata della perdita di controllo del pozzo:
e) Tipo di fluido: salamoia / petrolio / gas / (se pertinente)
f) Completamento della testa di pozzo: in superficie / sottomarina:
g) Profondità dell’acqua (m):
h) Serbatoio: pressione / temperatura / profondità
i) Tipo di attività: produzione normale/trivellazione/ operazioni di ripresa / operazioni di manutenzione
j) Tipo di manutenzione del pozzo (se pertinente): carotaggio a fune / coiled tibong / manovra in pressione / …
B.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
Attivazione dei dispositivi antieruzione:
Sì
No
Sistema divertore in funzione:
Sì
No
Aumento della pressione e/o controllo del flusso positivo:
Sì
No
Guasti delle barriere del pozzo
a)
b)
c)
Descrizione delle circostanze
Ulteriori dettagli (precisare le unità)
Durata del deflusso non controllato di fluidi del pozzo:
Portata:
Volume del liquido:
Volume del gas:
Conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
(ad esempio: 1. dardo di fuoco/ 2. prima esplosione / 3. seconda esplosione ecc.)
GUASTO DI UN ELEMENTO CRITICO PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
C.1. Informazioni generali
a) Nome del verificatore indipendente (se pertinente):
C.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
C.2.1. Descrizione del SECE e delle circostanze
Quali sistemi critici per la sicurezza e l’ambiente sono stati segnalati dal verificatore indipendente come perduti o non disponibili, con necessità di un’azione correttiva immediata o non hanno funzionato durante un incidente?
Origine: Relazione del verificatore indipendente: dettagli (n. della relazione/data/verificatore / )
Guasto durante un incidente grave: dettagli (data/descrizione dell’incidente / )
Elementi critici per la sicurezza e l’ambiente interessati
a) Sistemi di integrità strutturale
Strutture di superficie
Strutture sottomarine
Gru e attrezzature di sollevamento
Sistemi di ormeggio (cime d’ormeggio, posizionamento dinamico)
Altro, precisare:
b) Sistemi di contenimento del processo
Barriera primaria del pozzo
Barriera secondaria del pozzo
Attrezzatura di carotaggio
Lavorazione dei fanghi
Filtri a sabbia
Condotte e colonne
Sistema di tubature
Recipienti a pressione
Altro, precisare:
Apparecchiature per il controllo dei processi dei pozzi — BOP
c) Sistemi di controllo della combustione
Ventilazione della zona a rischio
Ventilazione della zona non a rischio
Attrezzature certificate ATEX
Dispositivo elettrico di attivazione
Dispositivo di controllo delle iniezioni chimiche
Sistema a gas inerte
Altro, precisare:
d) Sistemi di rilevamento
Rilevamento di incendio e gas
Dispositivo di controllo delle iniezioni chimiche
Sabbia
Altro, precisare:
e) Sistemi di attenuazione per il contenimento del processo
Apparecchiature per il controllo dei processi dei pozzi — divertore
Sistema a schiuma sulla piattaforma per elicotteri
Pompe antincendio ad acqua
Sistema antincendio ad acqua
Sistema antincendio passivo
Barriere antifuoco/antideflagrazione
Sistema antincendio a CO2/halon
Altro, precisare:
g) Sistemi di blocco
Blocco di una singola apparecchiatura (LSD)
Blocco del processo (PSD)
Blocco di emergenza (ESD)
Valvola di isolamento sottomarina (SSIV)
Valvola ESD della colonna montante
Valvola ESD della parte emersa
Depressurizzazione
Altro, precisare:
h) Ausili alla navigazione
Ausili alla navigazione aerea
Ausili alla navigazione marittima
Altro, precisare:
i) Attrezzature rotanti – alimentazione
Turbina P.M. per compressore
Turbina P.M. per generatore
Altro, precisare:
j) Attrezzature di evacuazione e salvataggio
Dispositivi di sicurezza personale
Scialuppe di salvataggio/TEMPSC
Mezzi di evacuazione terziari (lance di salvataggio)
Rifugio temporaneo/punto di raccolta
Dispositivi di ricerca e salvataggio
Altro, precisare:
k) Sistemi di comunicazione
Radio/telefoni
Appello pubblico
Altro, precisare:
l) Altro, precisare
C.2.2. Descrizione delle conseguenze
L’incidente può degradare l’ambiente marino circostante?
Sì No
In caso affermativo, illustrare gli impatti ambientali già osservati o suscettibili di derivare dall’incidente.
C.3. Cause preliminari dirette e profonde (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
C.4. Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare la ripetizione (entro 10 giorni lavorativi dall’evento).
Descrivere le eventuali esperienze di rilievo acquisite in seguito all’evento. Elencare le raccomandazioni per prevenire il ripetersi di eventi analoghi.
SIGNIFICATIVA PERDITA DI INTEGRITÀ STRUTTURALE, O PERDITA DI PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI DI UN INCENDIO O UN’ESPLOSIONE, O PERDITA DELLA STAZIONARIETÀ IN RELAZIONE A UN IMPIANTO MOBILE
D.1. Informazioni generali
a) Nome della nave (se pertinente)
D.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
Indicare il sistema guasto e descrivere le circostanze dell’evento/descrivere quanto accaduto, comprese le condizioni meteorologiche e lo stato del mare.
D.3. Cause preliminari dirette e soggiacenti (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
D.4. Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare la ripetizione (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
IMBARCAZIONI IN ROTTA DI COLLISIONE E COLLISIONI EFFETTIVE DI NAVI CON UN IMPIANTO IN MARE
E.1. Informazioni generali
a) Nome/ stato di bandiera della nave (*):
b) Tipo /stazza della nave (*):
c) Contatti via AIS?:
(*) Se pertinente
E.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
Indicare il sistema guasto e descrivere le circostanze dell’evento/descrivere quanto accaduto (distanza minima fra la nave e l’impianto, rotta e velocità della nave, condizioni meteorologiche)
E.3. Cause preliminari dirette e profonde (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
E.4. Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare la ripetizione (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
Parte riservata all’autorità competente. È considerato un incidente grave?
INCIDENTI CHE COINVOLGONO ELICOTTERI, SULL’IMPIANTO IN MARE O NELLE SUE VICINANZE
Gli incidenti che coinvolgono elicotteri sono comunicati a norma dei regolamenti CAA. Se si verifica un incidente che coinvolge un elicottero in relazione alla direttiva 2013/30/UE, si compila la sezione F.
F.1. Informazioni generali
a) Nome dell’appaltatore dell’elicottero:
b) Tipo di elicottero:
c) Numero di persone a bordo:
F.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
Indicare il sistema guasto e descrivere le circostanze dell’evento/descrivere quanto accaduto (condizioni meteorologiche)
F.3. Cause preliminari dirette e profonde (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
F.4. Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare la ripetizione (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
Parte riservata all’autorità competente. È considerato un incidente grave?
Sì
No
Giustificazione:
FINE DELLA RELAZIONE
Le sezioni G e H sono comunicate ai sensi della direttiva 92/91/CEE.
I.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
Evacuazione a titolo precauzionale o di emergenza?
Precauzionale Emergenza Entrambi
Numero di persone evacuate:
Mezzi di evacuazione: (ad es. elicottero)
Indicare il sistema guasto e descrivere le circostanze dell’evento/descrivere quanto accaduto, tranne se già riportato in una precedente sezione della relazione.
I.3. Cause preliminari dirette e profonde (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
I.4. Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare la ripetizione (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
J.2. Descrizione delle circostanze, delle conseguenze dell’evento e risposta all’emergenza
Indicare il sistema guasto e descrivere le circostanze dell’evento/descrivere quanto accaduto. Illustrare gli effetti negativi reali o potenziali sull’ambiente.
J.3. Cause preliminari dirette e profonde (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
J.4. Prima esperienza acquisita e raccomandazioni preliminari per evitare la ripetizione (entro 10 giorni lavorativi dall’evento)
FINE DELLA RELAZIONE
(1) Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).
ALLEGATO II
Formato comune di pubblicazione
(A norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE)
Informazioni sullo Stato membro e l’autorità che trasmette la relazione
a) Stato membro:
b) Periodo di riferimento: (anno civile)
c) Autorità competente:
d) Autorità competente per la relazione:
e) Recapiti
Numero di telefono:
Indirizzo e-mail:
SEZIONE 2
IMPIANTI
2.1. Impianti fissi: elencare nei dettagli gli impianti in mare per le attività nel settore degli idrocarburi nello Stato (al 1o gennaio dell’anno oggetto della relazione), compresi il tipo (ossia fisso con personale, fisso di norma senza personale, galleggiante destinato alla produzione, fisso non destinato alla produzione), l’anno di installazione e l’ubicazione:
Tabella 2.1
Impianti nella giurisdizione al 1o gennaio dell’anno oggetto della relazione
Nome o ID
Tipo d’impianto: impianto fisso con personale (FMI);
impianto (fisso) di norma senza personale (NUI);
impianto galleggiante destinato alla produzione (FPI);
impianto fisso non destinato alla produzione (FNP).
b) Impianti fissi non in funzione: comunicare gli impianti non più in funzione nelle operazioni del settore degli idrocarburi in mare durante il periodo oggetto della relazione:
Tabella 2.2.b
Impianti smantellati durante il periodo oggetto della relazione
Nome o ID
Tipo d’impianto:
fisso con personale;
fisso di norma senza personale;
impianto galleggiante destinato alla produzione;
impianto fisso non destinato alla produzione.
Anno di installazione
Coordinate
(longitudine-latitudine)
Temporaneo / Permanente
2.3. Impianti mobili: comunicare gli impianti mobili in funzione durante il periodo oggetto della relazione (MODU e altri impianti non destinati alla produzione):
Tabella 2.3
Impianti mobili
Nome o ID
Tipo d’impianto:
impianto mobile di trivellazione in mare;
altro impianto mobile non destinato alla produzione.
Anno di
costruzione
Numero di letti
Area geografica delle operazioni (ad es. Mare del Nord meridionale, Alto Adriatico) e durata
2.4. Informazioni a fini di normalizzazione (1) dei dati. Comunicare il numero totale di ore lavorative reali in mare e la produzione totale del periodo oggetto della relazione:
a) Numero totale di ore lavorative reali in mare per tutti gli impianti:
b) Produzione totale, in kTEP:
Produzione di petrolio (precisare le unità):
Produzione di gas (precisare le unità):
(1) Ai fini del presente regolamento di esecuzione, per normalizzazione si intende una trasformazione applicata uniformemente a tutti gli elementi di un insieme di dati in modo da conferirgli alcune proprietà statistiche specifiche. Per esempio, un numero di eventi comunicati (perdita di controllo di un pozzo) può essere normalizzato dividendo ogni dato per il numero totale dei pozzi di un dato Stato membro.